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Dettaglio seduta n.331 del 05/03/13 - Legislatura n. IX - Sedute dal 28 marzo 2010 al 24 maggio 2014

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Argomento:


NOVERO GIANFRANCO



(Alle ore 10.00 il Consigliere Segretario Novero comunica che la seduta avrà inizio alle ore 10.30 per mancanza del numero legale)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



(Alle ore 10.30 il Presidente Cattaneo comunica che la seduta avrà inizio alle ore 11.00 per mancanza del numero legale)



(I lavori hanno inizio alle ore 10.38 con l'esame del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")



PRESIDENTE

Nelle more del numero legale, come da accordi, iniziamo con il sindacato ispettivo.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione - Assistenza e sicurezza sociale: argomenti non sopra specificati

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1137 presentata dal Consigliere Ronzani, inerente a "Riconoscimento ai fini dell'inserimento lavorativo delle qualifiche di Operatore dei Servizi Sociali e di Tecnico dei Servizi Sociali"


PRESIDENTE

In merito al punto 3) all'o.d.g., inerente a "Svolgimento interrogazioni ed interpellanze", iniziamo con l'esame dell'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1137, data per illustrata dal proponente.
La parola all'Assessore Porchietto per la risposta.



PORCHIETTO Claudia, Assessore al lavoro e formazione professionale

Grazie, Presidente.
Sin d'ora mi scuso se mi dilungherò: siccome è necessario indicare una serie di dettagli di natura tecnica, credo sia importante specificare alcuni passaggi.
Per quanto riguarda questa richiesta di informazioni circa il riconoscimento, ai fini dell'inserimento lavorativo, delle qualifiche di operatore di servizi sanitari e di tecnico dei servizi sociali, occorre riconoscere che nel corso degli ultimi anni la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro e, soprattutto, il Settore Standard Formativi, più di una volta, su sollecitazione degli Istituti professionali, ha comunque affrontato il tema dei diplomati di questi Istituti professionali relativamente alla loro possibilità di poter svolgere l'attività di operatore socio-sanitario utilizzando il titolo conseguito.
In realtà, questa questione, siccome coinvolge sia la Direzione delle Politiche sociali che la Direzione Istruzione e Formazione e quella della Sanità, ha diversi elementi che occorre prendere in considerazione.
Innanzitutto, occorre evidenziare come non sia stato ritenuto praticabile il percorso del riconoscimento del titolo Tecnico dei servizi sociali come sovrapponibile in toto a quello regionale dell'operatore socio-sanitario in quanto i contenuti formativi esaminati nel dettaglio da un'apposita commissione tecnica regionale, insieme alle modalità di insegnamento didattico e di tirocinio, non hanno mai reso evidente la correlazione complessiva dell'operazione, che potrebbe portare comunque al riconoscimento del diploma come anche diploma formativo regionale.
Questa disamina ha portato anche all'approvazione di una determina dirigenziale, nel marzo 2011, che, però, riconosce un credito formativo di 250 ore, ricordando che per ottenere la qualifica di operatore socio sanitario il percorso è di 1.000 ore.
Riconoscendo questo credito formativo non inferiore a 250 ore, coloro che saranno interessati a frequentare, invece, il corso regionale, potranno conseguire la relativa qualifica professionale con un numero di ore di formazione inferiore, avendo riconosciuto questo credito formativo. Il credito può essere riconosciuto dalle agenzie formative che sono accreditate e che sono titolari di questi percorsi.
Inoltre, si ricorda che l'operatore socio-sanitario è una figura normata a livello nazionale e che richiede una preparazione che deve seguire in modo puntuale le indicazioni contenute in una legge nazionale.
Considerando, come dicevo già prima, che il percorso ha una durata di 1.000 ore, il credito consente di conseguire questa qualifica con soltanto i tre quarti del monte ore di lezione.
Questo credito è stato determinato in base ad un previgente ordinamento dell'istruzione professionale, perché rispondeva a richieste di allievi e scuole che chiudevano i vecchi percorsi di istruzione professionale.
Con la riforma avvenuta tra il 2010 e il 2011 riguardante l'istruzione professionale, sarà opportuno rivedere i contenuti dei nuovi ordinamenti per verificare - è quello che già si sta facendo rispetto ai ragazzi che hanno iniziato questi nuovi percorsi riformati - se questo credito di 250 ore rimarrà lo stesso oppure dovrà essere variato.
La struttura regionale sta già operando in tal senso, sta valutando se incrementare le ore di credito formativo. Tuttavia, il riferimento all'interrogazione vaglia anche un'altra serie di problemi che devono essere tenuti in considerazione.
Un elemento fondamentale è la giovane età dei ragazzi. Infatti, da dati consuntivabili, la professione dell'operatore socio-sanitario è estremamente pesante sia a livello fisico, ma soprattutto a livello psicologico e, oggi, dà sbocchi lavorativi sopratutto nelle residenze per anziani. Quindi, il problema dell'età è comunque un dato professionale che va tenuto in considerazione.
difficile che dei ragazzi di 18 anni, con una scarsa preparazione pratica, stante, chiaramente, la giovane età e l'entrata nel mondo del lavoro nel momento, possano affrontare il tipo di utenza di cui un operatore socio-sanitario dovrebbe occuparsi. Non a caso, gli allievi dei corsi regionali, normalmente, coprono una fascia di età che va dai 25 ai 55 anni.
Inoltre, va ricordata l'esperienza, avviata alcuni anni fa in via sperimentale, di attivare un percorso di formazione per assistente domiciliare dei servizi tutelari, che era stato innescato nell'ultimo biennio degli istituti tecnici dei servizi sociali. Il risultato è stato decisamente negativo, in quanto, in realtà, sono stati molto pochi gli studenti interessati a svolgere realmente la professione di assistente domiciliare dei servizi tutelari.
Inoltre, la Regione ha convenuto, condividendo la posizione, anche su sollecitazione di alcune Province, che l'operatore socio-sanitario fosse una delle poche qualifiche che potessero essere destinate a persone in possesso di titoli di studio di basso livello (vi si accede con la terza media), quindi con meno chance di collocabilità sul mercato del lavoro rispetto a giovani laureati o a giovani diplomati.
La posizione, comunque, non è mai stata rigida anche perch soprattutto in passato, il bisogno di questa figura veniva riscontrato e anzi, erano necessarie più persone rispetto a quelle che uscivano dai percorsi formativi.
Occorre però evidenziare come oggi questa situazione sia cambiata. Ad esempio, nella provincia di Torino, il 25% degli operatori formati dagli ordinari percorsi, ad un anno dal conseguimento della qualifica, non ha trovato lavoro.
Quindi, è anche delicato aprire delle strade dove si mettono in concorrenza più persone che cercano lavoro, generando anche aspettative cui difficilmente potremmo rispondere.
Per quanto riguarda la non riconoscibilità del diploma di tecnico dei servizi sociali ai fini dell'immediato accesso al lavoro in strutture socio assistenziali, va evidenziato come questo non possa essere un problema ascrivibile alle scelte della formazione professionale, quanto piuttosto alla connotazione del percorso di istruzione professionale statale e all'eventuale normativa sui servizi e sulle professioni socio-sanitarie.
Invece, il problema del lavoro di questi ragazzi diplomati non pu essere risolto soltanto "facilitandogli" l'acquisizione di una qualifica per la quale, in realtà, può bastare una qualifica inferiore rispetto al diploma.
possibile che nel corso di controlli, come evidenziato nell'interrogazione, alcuni giovani diplomati siano stati allontanati dalle strutture in quanto svolgevano attività come operatori socio-sanitari.
Quest'ultima è una professione normata, il cui accesso richiede un titolo mirato, per cui un titolo superiore nello stesso ambito socio sanitario non abilita comunque allo svolgimento di questo tipo di attività.
Vengono inoltre citate esperienze di altre regioni come, ad esempio, la Toscana. Si evidenzia come anche in quei casi si richiede una formazione ulteriore al percorso di diploma e che l'accesso privilegiato alla professione di "animatore socio-educativo" è comunque supportato da una legge regionale e un regolamento regionale in tal senso, che prevedono questa figura.
In sostanza, la presunta "condizione ingannevole" di cui si fa cenno nell'interrogazione, in cui si verrebbero a trovare sia i giovani diplomati che le famiglie, convinti che con quel diploma si possa trovare facilmente lavoro, in realtà non è collegabile al mancato riconoscimento automatico della qualifica di operatore socio-sanitario da parte della Regione.
Infatti, i due percorsi dovrebbero, in realtà, portare a professioni diverse per utente, con una formazione diversa.
Si ritiene che non possa essere la Regione a dover rispondere di indicazioni e di aspettative che sono state date agli studenti, in realtà dal Ministero dell'Istruzione o dalle scuole; comunque, il problema pu essere posto a livello nazionale per una diversa soluzione.
Le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di tutela della persona sono garantite nei servizi e nei presidi piemontesi dalla presenza di personale che è in possesso delle qualifiche professionali regionali.
Ad oggi, in Piemonte, viene consentito ai diplomati in Tecnico dei servizi sociali di potersi inserire ai fini lavorativi, con funzioni educative, nei micronidi e nei nidi di famiglia.
Tenuto conto della scelta di tipo vocazionale dei diplomati in Tecnico dei servizi sociali e dei qualificati Operatore dei servizi sociali, in esito ai corsi di istruzione professionale di Stato, riteniamo necessario a seguito degli incontri che si sono tenuti a partire dalla fine del mese di settembre a fine dicembre 2012, sia tra la nostra Direzione Formazione e Istruzione e l'Ufficio Scolastico regionale, rivedere i contenuti definiti in ordine al riconoscimento di competenze già acquisite con una determina dirigenziale del Settore Standard Formativi.
Inoltre, alla luce delle modifiche che sono internate con l'approvazione del riordino degli istituti professionali, in particolare con riferimento all'attivazione del nuovo indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitari, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, divenuto ancorch opportuno rivisitare i contenuti del provvedimento dirigenziale sopraccitato, tenendo conto sia del nuovo profilo che del nuovo piano di studi, è importante valutare percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, allo scopo di garantire agli studenti un sapere tecnico professionale che sia riconosciuto sia ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro sia, chiaramente, in coerenza con i bisogni del settore sociale e socio-sanitario.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COMBA



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Porchietto.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione n. 1234 presentata dalla Consigliera Artesio, inerente a "Licenziamenti alla Tubiflex di Orbassano"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame dell'interrogazione n. 1234.
La parola all'Assessore Porchietto per la risposta.



PORCHIETTO Claudia, Assessore al lavoro e formazione professionale

Grazie, Presidente.
Per quanto riguarda la Tubiflex di Orbassano, si sono tenuti numerosi incontri presso l'Assessorato al lavoro. La Tubiflex ha spiegato che le ragioni tecnico-organizzative e produttive per le quali nel mese di maggio u.s. aveva attivato la procedura di mobilità per 25 lavoratori andavano ricercate in una situazione che, per quanto riguarda il settore automotive già dall'anno 2009 non aveva più creato degli ordini significativi per nuovi prodotti, mentre attualmente si sta operando su "codici" destinati a motore che però usciranno di produzione.
Analizzando il periodo 2008-2011 - cosa che abbiamo fatto con l'azienda il mercato del prodotti legato all'automotive si è ridotto, per la Tubiflex, del 47% circa, e il mercato dei tubi del gas per la Francia si è ridotto del 18% circa.
Nonostante nel recente passato l'azienda abbia cercato di recuperare quote di mercato, operando in re-insourcing di attività che precedentemente erano svolte da fornitori esterni, e siano stati introdotti processi meno costosi per la produzione dei tubi del gas per la Francia, la costante evoluzione in senso negativo dei mercati ha portato l'azienda a fare delle drastiche valutazioni anche in merito al tema del personale; dunque, anche i livelli occupazionali ragionevolmente sostenibili fino ad un certo punto non sono più stati ritenuti sostenibili da parte della Tubiflex. Inoltre la concorrenza dei Paesi dell'Est nel corso degli ultimi anni ha compromesso in modo irrecuperabile le prospettive di vendita di questi tubi di spire parallele, che ha costituito per anni il core business dell'azienda.
Nel corso del triennio 2009-2011 varie volte l'azienda ha fatto ricorso alla cassa integrazione, per un totale di più di 100.000 ore. Inoltre, già nel 2011 era stata attivata una procedura di mobilità per 18 lavoratori che si è conclusa con l'uscita volontaria di 14 lavoratori, di cui n. 4 impiegati, n. 2 quadri e n. 8 operai.
La Regione Piemonte ha incontrato più volte l'azienda e le organizzazioni sindacali, favorendo ogni possibile soluzione, utilizzando anche la cassa integrazione alternativa in tutto o in parte ai licenziamenti.
L'azienda ha ritenuto queste soluzioni non idonee a risolvere la situazione in essere, caratterizzata da una riduzione drastica delle commesse, che ha dovuto portare ad un progetto di ridimensionamento della forza lavoro in modo stabile e definitivo.
Tubiflex ha ritenuto che non fosse possibile ricorrere alla cassa straordinaria o alla cassa in deroga, così come gli era stato prospettato dalla Regione Piemonte, perché la strutturalità della situazione aziendale che esclude la possibilità di un recupero dei precedenti volumi produttivi impediva, di fatto, di garantire il rientro delle maestranze in azienda al termine della cassa integrazione.
L'azienda ha anche escluso la possibilità di utilizzare il contratto di solidarietà, ritenendolo uno strumento che da un lato avrebbe indotto insostenibili inefficienze gestionali, e, dall'altro, avrebbe reso problematica una completa intercambiabilità tra il personale in forza stante la specificità di molte lavorazioni.
Al termine dell'utilizzo di tale strumento, il numero di personale in esubero sarebbe comunque rimasto inalterato e quindi si sarebbe, di fatto procrastinato un problema cui Tubiflex voleva, invece, trovare una soluzione immediata.
La Regione Piemonte, nella consapevolezza dell'attuale difficilissima situazione del mercato del lavoro...



(Brusìo in aula)



PRESIDENTE

Scusate, colleghi, ma non è praticamente possibile percepire alcunch di quello che viene comunicato dall'Assessore.
Invito, per cortesia, a fare silenzio. Grazie.



PORCHIETTO Claudia, Assessore al lavoro e formazione professionale

Come stavo dicendo, la Regione Piemonte, tenuto conto della difficilissima situazione del mercato del lavoro, ha invitato l'azienda a non procedere con atti unilaterali e, sollecitando un'ulteriore riflessione, ha espresso la propria disponibilità ad incontrare ulteriormente le parti, nonostante la sottoscrizione di un mancato accordo sulla procedura di mobilità.
Tubiflex, comunque, ha fatto pervenire le schede dei 21 lavoratori licenziati ad agosto, che sono stati collocati in mobilità a partire dal mese di agosto.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Porchietto.
Consigliera Artesio, ritiene di dover intervenire?



PRESIDENTE

ARTESIO Eleonora (fuori microfono)



PRESIDENTE

No, grazie.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1335 presentata dalla Consigliera Artesio, inerente a "Situazione Azimut di Avigliana"


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1335.
Poiché la collega Artesio non intende illustrarla, cedo la parola all'Assessore Porchietto per la risposta.



PORCHIETTO Claudia, Assessore al lavoro e formazione professionale

Grazie, Presidente.
Per quanto riguarda l'interrogazione in oggetto, relativa alla situazione della Azimut di Avigliana, a fine ottobre 2012 il Presidente dell'Azimut aveva comunicato le strategie aziendali...



(Brusìo in aula)



PRESIDENTE

Assessore Porchietto, chiedo scusa se la interrompo: colleghi, ritengo che questo brusio sia quantomeno irriguardoso nei confronti non solo di chi ha presentato l'interrogazione, ma anche dell'Aula, perché stiamo discutendo di argomenti di una certa importanza e rilevanza.
Gentilmente, se chi non è interessato volesse guadagnare l'uscita per chiacchierare al di fuori dell'aula, farebbe cosa gradita, perché non è possibile proseguire in queste condizioni.
Se succederà oltremodo, sarò costretto ad interrompere i lavori.
Grazie.
Prego, Assessore.



PORCHIETTO Claudia, Assessore al lavoro e formazione professionale

Grazie, Presidente.
Come stavo dicendo, a fine ottobre il Presidente dell'Azimut aveva comunicato le strategie aziendali che, dal suo punto di vista, avrebbero consentito di fronteggiare la forte crisi del settore nautico. In primis la chiusura della partnership in Turchia (cantiere di Bursa); un investimento in Italia per puntare sull'eccellenza assoluta; la chiusura del cantiere di Gropparello (Piacenza), dedicato alla produzione di imbarcazioni sportive a marchio Atlantis, con relativo piano di ricollocazione per 180 lavoratori in forza allo stabilimento; infine riorganizzazione ed efficientamento della struttura gestionale e industriale dello stabilimento di Avigliana, che conta complessivamente 1.100 addetti, mediante un programma di interventi che avrebbe determinato un'eccedenza di 350 unità (di cui 250 di personale indiretto impiegatizio e 100 diretti di produzione) attraverso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria.
La società aveva precisato che per Azimut, nonostante la crisi permaneva un forte potenziale, ma che per rimanere competitivi era necessario avere impianti più efficienti, flessibili e produttivi.
L'Amministratore delegato aveva perciò chiesto alle organizzazioni sindacati di aprire un confronto sullo stabilimento di Avigliana, con l'obiettivo di disegnare una fabbrica più efficiente e più produttiva.
In quest'ottica, il 19 dicembre è stato sottoscritto un accordo tra l'azienda e le rappresentanze sindacali dello stabilimento di Avigliana che ha definito una serie di interventi e di operazioni relative alla rivisitazione della contrattazione di secondo livello, che hanno modificato e armonizzato i seguenti istituti: gettone di presenza, superminimo contrattuale collettivo, premio di anzianità e premio di risultato.
Si è anche concordato di adeguare l'organizzazione del lavoro in modo da renderla più idonea ad affrontare il confronto con la concorrenza e con gli stabilimenti dei gruppi in termini di produttività.
A seguito dell'intervenuta intesa, azienda e organizzazioni sindacali il 15 gennaio del 2013 hanno sottoscritto presso il nostro Assessorato un accordo che riguarda il piano di riorganizzazione aziendale, con il quale è stato messo a punto un programma di interventi sulla struttura industriale e aziendale, al fine di riequilibrare i fattori produttivi, economici e amministrativi, finalizzato a rafforzare la competitività della divisione Business Line Yachts della Azimut-Benetti, attraverso la concentrazione delle produzioni sul sito di Avigliana per una migliore saturazione degli impianti, puntando prevalentemente sul made in Italy.
Questo programma riconferma la chiusura del sito di Piacenza, con trasferimento delle produzioni ad Avigliana e la cessazione della partnership in Turchia.
Sullo stabilimento di Avigliana, per il periodo gennaio 2013-gennaio 2015, verrà effettuato in investimento complessivo di circa 29 milioni di euro, di cui 11 milioni in impianti, macchinari e attrezzature per sviluppare nuovi modelli.
Verrà fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale per 24 mesi a decorrere dal gennaio 2013, che riguarderà 900 lavoratori su 1.100.
Le parti hanno convenuto che il numero delle eccedenze di personale sia ridotto a 230. Il piano di gestione degli esuberi prevede le seguenti misure: blocco del turn-over; riqualificazione professionale; collocazione in mobilità finalizzata al trattamento di quiescenza e alla ricollocazione esterna; mobilità interna e di gruppo; trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time; innovazione del rapporto di lavoro incentivazione all'esodo.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Porchietto.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1367 presentata dal Consigliere Ronzani, inerente a "Crisi lanificio 'Puro tessuto'" (risposta scritta)


PRESIDENTE

Su richiesta dell'interrogante, Consigliere Ronzani, all'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1367 verrà fornita risposta scritta.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1417 presentata dalla Consigliera Artesio, inerente a "Licenziamenti Compass"


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1417.
La Consigliera Artesio la dà per illustrata.
La parola all'Assessore Porchietto per la risposta.



PORCHIETTO Claudia, Assessore al lavoro e formazione professionale

Grazie, Presidente.
L'interrogazione è relativa ai licenziamenti alla Compass.
La procedura di mobilità attivata dalla Compass riguarda 824 lavoratori sul territorio nazionale, pertanto si tratta di una procedura che abbiamo gestito presso la sede del Ministero del Lavoro, anche per la parte ubicata in Piemonte.
Proprio presso il Ministero del Lavoro, il 19 dicembre u.s. si è conclusa la fase amministrativa della procedura di mobilità, dopo che la fase sindacale si era chiusa con un mancato accordo. L'incontro al Ministero del lavoro era stato preceduto da un confronto tra le parti, nel corso del quale si era cercato d'individuare dei criteri per ridurre e ridisegnare il perimetro nel quale individuare gli esuberi, esaminando la situazione occupazionale di tutte le unità produttive presenti sul territorio.
La delegazione sindacale aveva proposto di: escludere dalla procedura di mobilità i lavoratori occupati in appalti in scadenza che avrebbero potuto presumibilmente essere assunti dai nuovi committenti organizzare diversamente il lavoro con l'abbattimento del ricorso massiccio allo straordinario eliminare l'utilizzo di lavoratori in somministrazione adottare quelle misure che avrebbero provocato una considerevole riduzione del numero di lavoratori in esubero.
Inoltre, sempre le OO.SS. chiedevano l'attivazione di ammortizzatori sociali di tipo conservativo, accompagnati dalla mobilità, per i soli volontari.
Il Ministero del Lavoro, nell'incontro del 19 dicembre 2012, accertata l'impercorribilità di soluzioni condivise tese ad evitare in tutto o in parte i licenziamenti, ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo e ha dichiarato conclusa la procedura di mobilità.
Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali, al termine dell'incontro hanno espresso forte preoccupazione per le possibili azioni unilaterali a cui l'azienda potrà ricorrere stante il mancato accordo.
Il numero dei lavoratori in esubero previsti in Piemonte è di 243 unità; per 80 lavoratori, Compass ha già provveduto ad operare i licenziamenti e i lavoratori sono stati inseriti nella lista di mobilità.
Da informazioni assunte presso l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali risulta che circa il 90% dei lavoratori licenziati abbia accettato l'offerta economica proposta dall'azienda e abbia quindi sottoscritto un verbale di non opposizione al licenziamento. Risulta, inoltre, che le Organizzazioni Sindacali nazionali abbiano chiesto formalmente al Ministero dello Sviluppo Economico una convocazione per un esame della situazione aziendale. Aggiungo che anche la Regione Piemonte, in piena autonomia, ha scritto alla Compass, chiedendo un incontro. A tale richiesta d'incontro di carattere sicuramente formale, ma più sostanziale, cioè non un tavolo di crisi, ma un incontro con la Regione per capire quali potevano essere le opportunità da mettere a disposizione, l'azienda non ha mai risposto.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1313 presentata dalla Consigliera Cerutti, inerente a "Provvedimenti urgenti per i lavoratori piemontesi di Agile-Eutelia" (risposta scritta) Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 1469 presentata dalla Consigliera Manica, inerente a "Quale futuro per le Officine Grafiche De Agostini Deaprinting di Novara?" (risposta scritta)


PRESIDENTE

Comunico che alle interrogazioni a risposta indifferibile e urgente n.
1313 e n. 1469 verrà fornita risposta scritta.



(Alle ore 11.13 ha termine la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



(La seduta ha inizio alle ore 11.13)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Mozione n. 952 presentata dai Consiglieri Laus, Boeti, Cerutti, Cursio Goffi, Negro, Placido e Stara, inerente a "Mantenere il Laboratorio di Emodinamica presso l'Ospedale San Luigi di Orbassano" mozione n. 953 presentata dai Consiglieri Motta Massimiliano, Boeti, Botta Franco Maria, Botta Marco, Bussola, Cantore, Cortopassi, Costa, Formagnana Laus, Lupi, Montaruli e Spagnuolo, inerente a "Riorganizzazione del servizio di Emodinamica in Piemonte" mozione n. 955 presentata dai Consiglieri Boeti, Cantore, Costa, Gariglio Motta Angela, Muliere, Pentenero e Taricco, inerente a "Delibera di Giunta regionale n. 26-5149 del 28 dicembre 2012: razionalizzare i reparti di Emodinamica mettendo in rete gli Ospedali di Rivoli e San Luigi di Orbassano"; mozione n. 956 presentata dai Consiglieri Cantore, Boeti, Botta Franco Maria, Bussola, Cortopassi, Costa, Formagnana, Leo, Mastrullo, Motta Massimiliano, Spagnuolo e Toselli, inerente a "AOU San Luigi, mantenimento e riorganizzazione servizio emodinamica" (richiesta inversione all'o.d.g.)


PRESIDENTE

Do atto che l'o.d.g. è stato comunicato con la convocazione. Chiedo se vi siano proposte di modifica.
Ha chiesto la parola il Consigliere Laus; ne fa facoltà.



LAUS Mauro

Grazie, Presidente.
Chiedo l'inversione di un punto all'o.d.g. e precisamente il punto n.
14), avente ad oggetto, come già illustrato in altre sedute, l'ordine del giorno "Mantenere il Laboratorio di Emodinamica presso l'Ospedale San Luigi di Orbassano".



PRESIDENTE

Dove vuole collocare il punto 14) all'o.d.g.?



LAUS Mauro

Al primo punto disponibile.



PRESIDENTE

Pertanto, il Consigliere Laus chiede di collocare il punto 14) all'o.d.g. al punto 4) dell'o.d.g. stesso.


Argomento: Spettacoli: teatro, musica, cinema, danza

Ordine del giorno n. 968 presentato dai Consiglieri Pentenero, Laus Ronzani e Muliere, inerente a "Nuovo assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni lirico-sinfoniche" (iscrizione all'o.d.g.)


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Consigliera Pentenero; ne ha facoltà.



PENTENERO Giovanna

Grazie, Presidente.
Chiedo l'iscrizione all'o.d.g. dell'ordine del giorno sul nuovo assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Domando se è possibile discuterlo in giornata, poiché alla Conferenza Stato-Regioni il decreto sarà discusso questa settimana. Diversamente l'ordine del giorno perderebbe un po' di valore. Grazie.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Ordine del giorno n. 958 presentato dai Consiglieri Boeti, Gariglio, Laus Lepri, Manica, Motta Angela, Muliere, Pentenero, Placido, Reschigna Ronzani e Taricco, inerente a "Ospedali montani e di collina: i servizi irrinunciabili da garantire" (iscrizione all'o.d.g.)


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Boeti.
Scusi, Consigliere, su cosa? Il suo Gruppo ha già chiesto sia l'inversione dell'o.d.g. sia l'iscrizione di un nuovo punto.
Prego.



BOETI Antonino

Presidente, il 22 gennaio abbiamo presentato un ordine del giorno dal titolo "Ospedali montani e di collina: i servizi irrinunciabili da garantire".
Chiedo se è possibile discuterlo, poiché è già stato depositato.



PRESIDENTE

Collega Boeti, il suo Gruppo ha già esaurito la possibilità che il Regolamento riserva a ciascun Gruppo: quella di un'inversione e di un'iscrizione.
Poiché il collega Laus ha chiesto un'inversione dell'o.d.g. e la collega Pentenero l'iscrizione di un ordine del giorno urgente, la sua domanda non è accoglibile.



LAUS Mauro

Presidente, posso intervenire?



PRESIDENTE

Prego.



LAUS Mauro

La richiesta era stata presentata dal collega Stara, che è Capogruppo e firmatario di quella mozione, pertanto il Gruppo del PD può richiedere ancora un'iscrizione.
Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Scusi, ha preso la parola la collega Pentenero, che è iscritta al Gruppo del Partito Democratico, pertanto non è possibile cancellare quella richiesta.
Il Partito Democratico ha esaurito le sue richieste.
Altra cosa sarebbe se ci fosse la cortesia (non è la prima volta che succede) di iscrivere anche l'ordine del giorno del Consigliere Boeti. In questo modo, supereremmo la questione, ma non si può portare avanti e indietro la trattativa.



LAUS Mauro

Il documento che ho sollecitato porta la firma di altri Capigruppo.



PRESIDENTE

Sì, ma la sua richiesta riguarda un'inversione, quindi è un'altra fattispecie ancora. Ma dopo lo vedremo.
Ci sono altri interventi? Nell'ordine, abbiamo una richiesta d'iscrizione di un ordine del giorno presentato dalla Consigliera Pentenero ed altri, ad oggetto "Nuovo assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni lirico-sinfoniche", sul quale la collega chiede la sensibilità dell'Aula, poiché si tratta di un'urgenza (ne stanno discutendo a livello nazionale in questi giorni).
L'Aula acconsente all'iscrizione?



(L'Assemblea, tacitamente acconsente all'iscrizione all'o.d.g.)



PRESIDENTE

Bene, l'ordine del giorno è iscritto all'o.d.g.
Ricordo che ogni Gruppo può chiedere l'iscrizione di un solo ordine del giorno.
Il collega Boeti chiede se è possibile iscrivere un ordine del giorno datato 22 gennaio, avente ad oggetto: "Ospedali montani e di collina: i servizi irrinunciabili da garantire".
Possiamo iscrivere anche questo documento?



(L'Assemblea, tacitamente acconsente all'iscrizione all'o.d.g.)



PRESIDENTE

Bene.
Adesso chiedo l'attenzione dell'Aula su un'altra questione: un'inversione dell'o.d.g.
L'Aula acconsente all'inversione dei punti all'o.d.g.? La parola al Consigliere Cantore.



CANTORE Daniele

Presidente, si ripropone una situazione che risale a due mesi or sono.
Il prossimo giovedì ci sarà una Commissione che tratterà proprio i temi che il collega Laus vuole proporre con l'inversione dell'o.d.g.
Mi pare, anche questa volta, inopportuno, pertanto siamo contrari.



PRESIDENTE

C'è, pertanto, un intervento contrario. La richiesta d'inversione permane? Poiché la richiesta d'inversione dei punti all'o.d.g. permane, devo porre in votazione, a norma di Regolamento, la richiesta d'inversione proposta dal Consigliere Laus.



(Commenti dai banchi della maggioranza)



PRESIDENTE

Per cortesia! Si tratta di porre in votazione la possibilità di esaminare la mozione n. 952 e le altre collegate, oggi rubricate al punto 14) dell'o.d.g.
preliminarmente e precedentemente al punto 4), che è il proseguimento dell'esame del disegno di legge n. 153.
Il collega Cantore è intervenuto in senso contrario.
Il numero legale è 29.
Indìco la votazione palese sulla richiesta di inversione all'o.d.g.
presentata dal Consigliere Laus.
Il Consiglio non approva.
Il Consigliere Angeleri comunica di non essere riuscito a votare, ma il suo voto era contrario.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bussola; ne ha facoltà.



BUSSOLA Cristiano

Volevo dirle, Presidente, che la scheda del collega Toselli - che è uscito ora dall'aula - non funziona.



PRESIDENTE

Bene, pertanto il collega Toselli non ha votato, poiché, quando si vota occorre essere presenti.
Il problema non si pone neppure.
Comunico che alla votazione erano presenti 41 Consiglieri: hanno votato a favore 12 Consiglieri, mentre 28 Consiglieri hanno espresso voto contrario.
Diamo atto che c'è un ventinovesimo voto contrario espresso dal collega Angeleri.
Il collega Toselli è uscito, pertanto non teniamo conto del suo voto.
Non ha partecipato alla votazione un Consigliere.
L'o.d.g. è approvato ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, così come modificato.


Argomento:

Approvazione processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Approvazione processi verbali precedenti sedute", comunico che è stato approvato il verbale del 6 febbraio 2013.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

a disposizione e riproducibile, su richiesta, il processo verbale della seduta del 26 febbraio 2013.


Argomento:

b) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bresso, Costa e Cota.
Il numero legale è pertanto 29.


Argomento: Gruppi consiliari

c) Variazione composizione Gruppi Consiliari (Consigliere Formagnana aderisce Popolo della Libertà; Consigliere Cattaneo aderisce Gruppo Misto)


PRESIDENTE

L'Ufficio di Presidenza, in data 1° marzo 2013, ha preso atto che dal 22 febbraio 2013 il Consigliere Michele Formagnana ha aderito al Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà e che di conseguenza, dalla stessa data, non ricopre più la carica di Presidente del Gruppo Misto.
Dal 1° marzo 2013 il Consigliere Valerio Cattaneo ha aderito al Gruppo Misto.


Argomento:

d) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Grazie delle comunicazioni, Presidente.
Converrà con me che, tra le tante anomalie che stanno caratterizzando questa legislatura regionale, vi è anche il fatto che il Presidente del Consiglio appartenga al Gruppo Misto.
Noi riterremmo opportuno che lei spiegasse all'Aula le ragioni di questa sua appartenenza al Gruppo Misto.



PRESIDENTE

Ho aderito al Gruppo Misto in data 1° marzo in quanto ho ritenuto, a tutela del ruolo istituzionale che ricopro, di aderire al Gruppo Misto: punto.
Come ho detto, non ci sono altre motivazioni.



(Commenti del Consigliere Reschigna)



PRESIDENTE

No: le ho detto quello che è. Lei mi ha chiesto e io le ho risposto.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", di cui al punto 4) all'o.d.g.
Nella seduta pomeridiana del 6 febbraio 2013 sono stati illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 31. È stato posto in votazione il subemendamento rubricato n. 857.1) e, come ricorderete, la votazione è risultata per due volte non valida per mancanza del numero legale.
Nella seduta del 26 febbraio sono stati votati gli articoli 31, 32, 3 34, 35 e 36.
Ripartiamo quindi dall'articolo 37.
ARTICOLO 37 Emendamento rubricato n. 882) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: al comma 2 bis dell'art. 22 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 37 del disegno di legge n. 153, le parole "accordi di pianificazione" sono sostituite dalle seguenti "convenzioni per la pianificazione".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Quest'emendamento appartiene alla serie di proposte emendative di adeguamento alla nuova condizione, sia per quanto riguarda il superamento delle Comunità montane sia per quanto riguarda l'associazionismo sia per quanto riguarda l'individuazione delle modalità di accordi tra i Comuni avendo compiuto delle modifiche negli articoli precedenti - in modo particolare mi riferisco all'articolo 19 quater della legge n. 56, che corrisponde all'articolo 34 del disegno di legge in esame - e avendo individuato la convenzione come il sistema per stabilire questi accordi.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 391) presentato dalla Consigliera Artesio: all'art. 22 della l.r. n. 56, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente: "2 ter. Il Piano territoriale, il PTCP e il PTCM verificano la consistenza qualitativa dei servizi a scala sovralocale e determinano le esigenze da soddisfare negli ambiti territoriali in cui sia riscontrata l'effettiva minore offerta di servizi sociali".
La parola alla Consigliera Artesio per l'illustrazione.



ARTESIO Eleonora

Proseguo e insisto nell'illustrazione di quest'emendamento semplicemente per tornare a sottolineare un criterio. La preoccupazione che in termini di principio sembrerebbe condivisa, perché negli articoli introduttivi anche la Giunta ha accettato di accogliere la preoccupazione collettiva di evitare il consumo del suolo attraverso la programmazione urbanistica - viene qua ripresa in maniera puntuale, relativamente ad una questione inerente al rapporto tra gli insediamenti residenziali e le equivalenti standardizzazioni in termini di servizi sociali.
La proposta che è inserita nel nostro emendamento riguarda la necessità di prevedere la consistenza qualitativa dei servizi a scala sovralocale determinando le esigenze da soddisfare negli ambiti territoriali in cui si sia riscontrata l'effettiva miniore offerta di servizi sociali.
Questo - più che a un dato di principio, che pure esiste e potrebbe essere argomentato - è in relazione ad un'analisi delle esperienze in essere. Pensiamo per esempio alle condizioni puntuali del Comune di Torino in cui, a fronte di una valutazione di fabbisogno spalmata su un territorio ampio, si è determinato a ridosso dei principali insediamenti residenziali delle Spine un evidente livello di insoddisfazione di servizi sociali primari.
Questa, quindi, è una preoccupazione per una procedura che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio.



PRESIDENTE

Grazie, collega Artesio.
Ha chiesto di intervenire in sede di discussione generale il Consigliere Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Intervengo sull'emendamento illustrato dall'Assessore Cavallera, che francamente non capisco. Il senso dell'articolo è molto chiaro, quello di favorire accordi sulla pianificazione locale tra Amministrazioni comunali che consentano di distribuire, indipendentemente dai confini amministrativi dei singoli Comuni, fabbisogni e standard da un Comune ad un altro. Il modo attraverso il quale la legge urbanistica definisce le modalità attraverso le quali tutto ciò deve attuarsi è, come dice l'articolo del disegno di legge, l'accordo di pianificazione.
Ora, ho la sensazione che la Giunta regionale sia alla ricerca dell'effetto novità. Sostituire le parole "accordi per la pianificazione" con le parole "convenzioni per la pianificazione", infatti, è un nonsenso o, per lo meno, dietro questa modifica io leggo e immagino - o tento di leggere, perché credo che le modifiche che l'Assessore propone non siano mai buttate lì - un contesto diverso: l'accordo di pianificazione è un strumento che impegna non solamente nella definizione dei contenuti le singole Amministrazioni comunali, mentre la convenzione per la pianificazione è un atto che non è un provvedimento urbanistico, ma è una convenzione in base alla quale vengono definite - non a livello di un impegno per la costruzione di una pianificazione sovracomunale, ma come un patto contrattuale o una convenzione tra due soggetti - alcune modalità tra le quali il trasferimento di fabbisogni o di standard da un Comune all'altro.
Considero sbagliato quest'emendamento: lo considero sbagliato e anche inopportuno sotto tutti i profili, perché si introduce nella legislazione urbanistica piemontese una nuova definizione, foriera di grandissimi equivoci e che riporta i livelli della pianificazione sovracomunale tra i Comuni ad un livello di impegno notevolmente inferiore. La convenzione infatti, è un patto: non è il modo attraverso il quale lo si definisce; è un patto, è un accordo contrattuale e non è la sua concretizzazione in uno strumento di pianificazione.
Allora, su questo chiederei all'Assessore di riflettere e di specificare meglio; anche perché, nella stessa illustrazione che ha fatto dell'emendamento, l'Assessore Cavallera - mi duole dirlo - ha preso lucciole per lanterne, perché ha parlato della logica del superamento delle Comunità montane che in questo contesto non c'entrano niente, assolutamente niente: non c'entrano un fico secco.
Allora, parliamo del merito delle questioni: ci spieghi il senso dell'emendamento, Assessore Cavallera, in modo tale da consentire al Consiglio regionale di poter fare la sua valutazione. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie.
Non essendovi ulteriori interventi, do la parola per la replica all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

A volte, volendo essere brevi, non si è chiari. Ho detto che ci sono degli emendamenti che appartengono ad una serie, come quello sul superamento delle Comunità montane.
Richiamo a questo punto l'articolo 19 della LR n. 56/77 (corrispondente all'articolo 34 del disegno di legge al nostro esame), che praticamente ha come titolo "Perequazione territoriale, accordi territoriali e convenzioni per la pianificazione".
Quest'emendamento, quindi, è solo l'adeguamento degli accordi per la pianificazione, che prima si chiamavano così e che adesso verranno chiamati "convenzioni per la pianificazione". Ovviamente, però, gli accordi di pianificazione ci sono (all'articolo 19 ter relativo agli accordi territoriali); e poi naturalmente vi è la possibilità per i Comuni di mettersi insieme, come prevede l'articolo 19 quater: "I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono stipulare convenzioni", ai sensi della LR n. 11 (che è quella che abbiamo approvato recentemente), "per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica relativa anche ai singoli ambiti. La convenzione per la pianificazione..." segue il dettaglio delle funzioni proprie di un Ufficio tecnico di pianificazione che, laddove i Comuni si mettano insieme, sarebbero convenzionate.
L'emendamento, quindi, non è per nulla sostitutivo degli accordi territoriali, che ovviamente sono previsti e coordinati dai piani territoriali di area più vasta, come il piano territoriale provinciale.
Abbiamo ipotizzato in questo modo di dare un'indicazione anche per il coordinamento e la cooperazione di pianificazione all'interno del piano territoriale.
Possiamo dire che, laddove ci sono aggregamenti di Comuni, sarebbe auspicabile che in questi ambiti territoriali ci fosse una gestione associata delle funzioni di pianificazione. Ma tutto quello che abbiamo detto finora (perequazione, accordi territoriali, ecc.) è confermato.
solo un aggiornamento terminologico della situazione per non confondere terminologicamente le cose, visto che con la legge n. 11 abbiamo previsto le convenzioni. C'è già la fusione e ci sono le unioni e in quei casi è già pacifico che nello statuto dell'unione si decide cosa fare e cosa non fare.
Credo di aver precisato meglio a che cosa ci si riferiva, perché prima ero stato molto sintetico.
Visto che ho la parola, vorrei commentare anche l'intervento della Consigliera Artesio.
Devo dire che mi sembra che la Consigliera ne faccia una questione di sostanza, cioè che i piani territoriali o i piani urbanistici devono dare adeguate risposte dal punto di vista dei servizi, eccetera.
Credo che qui, più che alla normativa vigente - che già consente a livello territoriale di dare tutte le indicazioni necessarie - si riferisca ad una questione di qualità della pianificazione territoriale o urbanistica rispetto al fatto di non andare ad introdurre ulteriori e sempre più dettagliati richiami a dei contenuti che abbiamo messo negli articoli generali iniziali.
Se poi ogni volta li andiamo a ripetere e dimentichiamo qualche passaggio, la cosa diventa scoordinata. Condivido l'auspicio che gli strumenti di pianificazione abbiano tutti i contenuti a cui faceva riferimento la Consigliera Artesio, ma sono contrario a quest'emendamento.


Argomento: Varie

Saluto del Presidente del Consiglio ai docenti e agli allievi dell'Istituto Comprensivo "Cuneo Oltrestura Madonna dell'Olmo"


PRESIDENTE

Saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Cuneo Oltrestura Madonna dell'Olmo" in visita a Palazzo Lascaris, ai quali auguro buona permanenza.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 153, in particolare dell'articolo 37 e degli emendamenti relativi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Solo un paio di minuti per fare due brevi considerazioni.
Qui la confusione regna sovrana, Assessore: non confondiamo la convenzione come uno strumento che la legge consente per la gestione associata di una funzione.
La legge dice "unione dei Comuni e convenzione", ma la convenzione è lo strumento attraverso il quale un Ente locale gestisce una funzione associata tra quelle che la legge nazionale individua come obbligatorie.
L'accordo di pianificazione è un'altra cosa. E qui appropriatamente visto che parliamo di piano territoriale e coordinamento provinciale l'accordo di pianificazione non è la convenzione attraverso la quale due Comuni decidono di gestire insieme il territorio.
Qui l'accordo di pianificazione è il merito, non è lo strumento. È il merito.
E il merito è che, attraverso l'accordo di pianificazione, due Comuni in sede di PTCM possono definire che una quota dei propri fabbisogni è caricata su un altro Comune. Sono due fattispecie diverse.
Quindi, se non vogliamo alimentare confusione su confusione, le consiglio di ritirare l'emendamento, perché in questo contesto la convenzione è un'altra cosa.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Vignale per dichiarazione di voto ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca

Grazie, Presidente.
Approfitto della dichiarazione di voto per fare un appello al rispetto del Regolamento.
Leggo il Regolamento, articolo 69: "Quando è in discussione la legge finanziaria, il bilancio, il rendiconto, l'assestamento o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari definisce la durata del dibattito e il tempo a disposizione per singolo Gruppo".
Il nostro Regolamento contiene anche una norma, sulla quale più volte si è discusso, che è l'articolo 84, comma 6, che invece ravvisa strumenti di urgenza, cioè sostanzialmente divide in due modalità differenti l'utilità del comma 6 dell'articolo 84 per l'urgenza, mentre il comma 6 dell'articolo 69 come normalità. Cioè, la Conferenza dei Capigruppo, come avviene alla Camera e al Senato, quando calendarizza una norma, definisce quand'è il tempo di conclusione della norma, tutto compreso: dibattito emendamenti. Mentre i commi precedenti - che non richiamo - vengono richiamati nel merito.
Visto che abbiamo un unico precedente in questa legislatura - cioè quando il Presidente Cota, volendo accelerare sull'approvazione del piano sanitario, trasmise al Presidente del Consiglio una lettera in cui chiedeva che venisse applicato il comma 6 dell'articolo 69, che dovrebbe essere la normalità nell'organizzazione dei lavori dell'Aula - mi domando, e ovviamente lo domando alla Giunta, ma anche a tutta l'Aula: è normale che il Consiglio regionale del Piemonte - che ha affrontato per molti mesi la discussione in Commissione e quindi ha approfondito il tema e che affronta da non so quanti mesi e per quante sedute la discussione sull'urbanistica debba utilizzare un tempo che è quasi il triplo per approvare una legge che le stesse associazioni datoriali, di inquilini e tutto il mondo interessato da questa legge ci chiede di approvare celermente? La mia risposta è no.
Credo che sarebbe buona cosa, non volendo sostituirmi al compito del mio Capogruppo, il cui intervento ovviamente è concordato, che domani nella Conferenza dei Capigruppo si stabilisse il termine di conclusione di questo provvedimento, come di tutti gli altri che mettiamo in discussione. Così facendo non solo rispetteremmo il Regolamento, ma renderemmo anche utile il lavoro che svolgiamo all'interno dell'Aula.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Reschigna per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Grazie, Presidente.
Mi permetto di intervenire sulla considerazione che ha fatto il collega Vignale.



PRESIDENTE

Si, però interviene per dichiarazione di voto, non apriamo un dibattito.



RESCHIGNA Aldo

Certo, per carità! Occupo il tempo della dichiarazione di voto per parlare delle questioni che sono state affrontate in Aula.
Se volete la guerra, nessuna difficoltà da parte nostra!



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Per favore, colleghi.
Per dichiarazione di voto è intervenuto solo il Consigliere Vignale, ci sono ancora 58 colleghi che hanno la possibilità di farlo e quindi, chi è interessato, prenda la parola e intervenga.
Continui pure, Consigliere Reschigna.



RESCHIGNA Aldo

Parafrasando un'altra situazione, sento dei rumori molesti alla mia sinistra.



(Commenti del Consigliere Carossa)



RESCHIGNA Aldo

Allora, se la pianti...



PRESIDENTE

Chiedo scusa. Il Consigliere Carossa, se vuole, può intervenire in seguito. Grazie.



RESCHIGNA Aldo

Se volete la guerra, nessuna difficoltà. Il collega Vignale, però, mi deve spiegare in base a quale ragionamento si chiede oggi il contingentamento dei tempi di discussione su una legge rispetto alla quale se la stessa non è andata avanti tutti questi mesi, è perch sistematicamente quella maggioranza ha fatto mancare ripetutamente il numero legale. Quella maggioranza! Allora, Presidente Cattaneo, per la seduta pomeridiana faccia lavorare gli uffici - con tutto il rispetto per gli uffici - e venga a dirci quante volte sulla legge urbanistica è mancato il numero legale per responsabilità della maggioranza. Se è meno di dieci volte, io non parlo più. Se è più di dieci volte, qualcuno eviti di parlare.



PRESIDENTE

Scusate. Il collega Vignale si è indirizzato sostanzialmente alla Giunta per dire come la pensa e la Giunta può eventualmente dare una risposta in questa sede o in sede di Conferenza dei Capigruppo domani. I riferimenti regolamentari che ha fatto sono corretti.
Se posso, faccio solo una citazione. Nel pomeriggio del 26 febbraio avevamo approvato sei articoli, però resta il Regolamento e resta una situazione dove in Giunta per il Regolamento non siamo riusciti, per "n" ragioni, a fare quello che ci eravamo dati come compito da svolgere. Il Regolamento vige; domani c'è una riunione dei Capigruppo e in quella sede dirò anche come la penso, perché in effetti gli uffici lavorano sempre basta recuperare tutte le aperture successive e ci sono le sintesi, non è un gran lavoro.
Insomma, a mio avviso, oggi possiamo lavorare e domani faremo il punto della situazione.
Ha chiesto la parola l'Assessore Cavallera; ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Parto da quello che diceva il Consigliere Vignale, ovvero che è una materia che abbiamo trita e ritrita, però melius re perpensa, come dicevano i latini. Se vogliamo ricondurla esclusivamente all'elemento territoriale allora dobbiamo sostituire "pianificazione" con "territoriale" e, anzich fare riferimento all'articolo 19 quater, far riferimento al 19 ter. A questo punto, abbiamo recuperato estendendo l'area del coordinamento al Piano territoriale provinciale e al Piano della Comunità montana ancora vigente.
Probabilmente, trattandosi di 80 articoli, è ovvio che, se andiamo a rivederli tutti, qualche cavillo lo troviamo ovunque, però a questo punto visto che abbiamo discusso a fondo...
Quindi propongo un subemendamento all'emendamento, dove le parole "accordi di pianificazione" diventano "accordi territoriali" e il riferimento non è più all'articolo 19 quater, ma al 19 ter.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Burzi; ne ha facoltà.



BURZI Angelo

Grazie, Presidente.
Intervengo in palese dissenso e poi faremo una riunione di Gruppo per sedare il dissenso.
Ho l'impressione che l'intervento del collega Vignale, che mi sembrava chiarissimo, non sia stato ben interpretato e allora lo ribadisco.
Il collega Vignale parlava alla Giunta, come ha detto con chiarezza non è che pensasse che soprattutto il Vicepresidente Cavallera non lo sapesse, ma stava dicendo che la vostra interpretazione della gestione dei tempi di questa e altre leggi, a nostro avviso, non è efficiente e, non essendo efficiente e avendolo già detto alcune volte, non ci sentiamo particolarmente in obbligo di garantire il numero legale - poi arriver anche al punto che richiamava il Consigliere Reschigna sul numero legale quando altri strumenti, credo, nella via regolamentare normale della lunghezza del dibattito - per non parlare invece degli articoli che all'interno del Regolamento eventualmente regolerebbero le fasi eventualmente ostruzionistiche, ma oggi di questo nessuno ha parlato - vi sono strumenti di cui la Giunta, parrebbe per scelta - scelta che noi rispettiamo, ma non condividiamo e quindi non ci sentiamo impegnati - non usa.
Diverso è il tema che sollecita il Consigliere Reschigna. Capisco che sia lievemente irritato in questi giorni perché stanco di una campagna elettorale credo molto pesante per chi l'ha fatta (non mi compete), i cui risultati non sono stati soddisfacenti per molti (per noi, sì). Credo che poi il collega Reschigna sia anche preoccupato per un importante evento che ci sarà domani sera.
Però, detta proprio papale papale, perché tutti coloro che possono intendere capiscano, se questa legge, come in altri casi è successo - il Vicepresidente Cavallera certamente può far da testimone - il PD l'avesse scritta, Cavallera avesse concordato e noi eventualmente avessimo potuto emendarla, ho l'impressione che saremmo già sull'altro punto dell'o.d.g.
Siccome ci stiamo annoiando sul merito, vorrei che la noia, per quanto ci riguarda, terminasse.



PRESIDENTE

La Giunta regionale ha modificato l'emendamento n. 882), come preannunciato dall'Assessore Cavallera.
Pertanto, al comma 2 bis dell'articolo 22 della legge regionale n. 56/1977 come inserito dal comma 1 dell'articolo 37 del disegno di legge 153, le parole "accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 19 quater" sono sostituite dalle parole "accordi territoriali ai sensi dell'articolo 19 ter".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 882).
Il Consiglio approva.
Diamo atto che le schede dei colleghi Toselli e Angeleri non funzionavano e che entrambi volevano votare favorevolmente. Nel pomeriggio interverrà la manutenzione.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 391), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 37, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 38 Emendamento rubricato n. 392) presentato dalla Consigliera Artesio: "All'art. 24, al comma 1, dopo la parola "paesaggistici" sono aggiunte le seguenti:"e identitari dei luoghi, caratterizzati da una forte connotazione storica, sociale,".
Ha chiesto la parola la Consigliera Artesio per l'illustrazione; ne ha facoltà.



ARTESIO Eleonora

Grazie, Presidente.
In quest'emendamento, riprendo uno dei temi che appartenevano alla valutazione delle discussioni generali sulla legge.
Abbiamo insistito molto sui caratteri identitari dei luoghi perché ci sembrava che questa specificità di qualificazione del termine paesaggistico termine onnicomprensivo - fosse una qualificazione moderna rispetto al concetto di paesaggio per come è stato reinterpretato dalle società scientifiche e dalle organizzazioni di rappresentanza degli Enti pubblici a livello europeo.
Poiché, come si dice e come diceva prima l'Assessore Cavallera, noi abbiamo già fatto una legge di auspici nell'introduzione - ed è inutile riprendere questi auspici ogni volta che si ripresentino - vorrei spezzare una lancia rispetto a questo concetto.
In un contesto nel quale la riforma della legge paesaggistica non è ancora determinata - ne stiamo mettendo mano alla legge urbanistica e dovremmo poterlo fare nella maniera più armoniosa con i futuri allineamenti legislativi - questa accezione di identità dei luoghi, che peraltro non è di parte ma, come dicevo, appartiene ad una cultura diffusa, potrebbe essere tranquillamente accolta in virtù dei principi di armonizzazione di cui sopra.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COMBA



PRESIDENTE

Grazie, collega Artesio.
Emendamento rubricato n. 744) presentato dal Consigliere Bono: all'articolo 38, comma 1, le parole "nella rubrica dell'articolo 24 l.r.
56/1977" sono soppresse.
Emendamento rubricato n. 745) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'articolo 38, comma 1, le parole ", numero 3)" sono soppresse.
Gli emendamenti n. 744) e 745) sono dati per illustrati dal Consigliere Bono.
Emendamento rubricato n. 393) presentato dalla Consigliera Artesio: all'articolo 38, disegno di legge 153, comma 1, legge 56 aggiungere 1 bis: all'articolo 24, comma 1, numero 1, la parola "paesaggistico" è sostituita dalle seguenti parole: "paesaggistico culturale identitario".
Emendamento rubricato n. 394) presentato dalla Consigliera Artesio: all'articolo 24, al comma 1, numero 2), legge 56, la parola "paesaggistico" è sostituita dalle seguenti parole "paesaggistico culturale identitario".
Emendamento rubricato n. 395) presentato dalla Consigliera Artesio: all'articolo 24, al comma 1, numero 3) legge 56, la parola "paesaggistico" è sostituita dalle seguenti parole "paesaggistico culturale identitario".
Emendamento rubricato n. 396) presentato dalla Consigliera Artesio: all'articolo 24, al comma 4, lettera c) legge 56, la parola "paesaggistico" è sostituita dalle seguenti parole "paesaggistico culturale identitario".
La parola alla Consigliera Artesio per l'illustrazione congiunta degli emendamenti.



ARTESIO Eleonora

Illustro in un'unica soluzione gli emendamenti n. 393), 394), 395) e 396).
Si tratta semplicemente dell'allocuzione sintetica dei concetti che ho espresso prima, cioè le modalità con le quali si possono denominare le caratteristiche identitarie dei luoghi.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Artesio.
Emendamento rubricato n. 746) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'articolo 38, dopo il comma 1 aggiungere comma 1 quinquies: nel comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, dopo le parole "l'integrazione storico " è inserita "ambientali".
Il Consigliere Bono dà per illustrato l'emendamento n. 746).
Emendamento rubricato n. 884) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del disegno di legge. n. 153 sono sostituiti dal seguente: "2. Il quarto comma dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale e alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38 41, 41 bis e di cui al comma 8 dell'articolo 43, nonché dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n.
179), nel rispetto dei seguenti principi: a) gli edifici di interesse storico-artistico, individuati e vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti, secondo le modalità di cui al comma 5: a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui all'ottavo comma quando espressamente previsto; dal PRG, agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione b) gli edifici e i manufatti diversi da qugjli di cui alla lettera a): sono soggetti agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione, tramite titolo abilitativo edilizio diretto.
sono soggetti agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili, tramite titolo abilitativo edilizio diretto se puntualmente individuati come edifici per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione nel PRG in assenza della puntuale individuazione nel PRG e nei casi in cui non è espressamente vietato dal PRG stesso, gli interventi di cui al numero 2) lettera b) sono ammissibili previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo formato e approvato ai sensi dell'articolo 40, esteso a tutta l'area oggetto d'intervento le aree libere di elevato valore paesaggistico e ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal piano regolatore non sono ammessi, di norma, interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, semprech disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'articolo 40".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento coordiniamo l'introduzione della demolizione ricostruzione e della sostituzione edilizia che abbiamo introdotto negli articoli precedenti, con le norme di tutela degli ambiti che hanno caratteristiche storico-artistico e documentarie previste dall'articolo 24 dalla legge n. 56.
Sono tutti richiami e inserimenti necessari.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 41) presentato dal Consigliere Buquicchio.
Al comma 3 dell'articolo 38 (modifiche all'articolo 24 della l.r. 56/1977) del disegno di legge 153 dopo le parole "negli strumenti urbanistici" sono aggiunte le parole: "al fine della tutela delle loro peculiarità storico culturali".
Il Consigliere Buquicchio dà per illustrato l'emendamento n. 41).
Emendamento rubricato n. 885) presentato dall'Assessore Cavallera: 1. il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 38 del disegno di legge n. 153 è sostituito dal seguente: "5. Il PRG individua, fra gli interventi di cui alla lettera a) del quarto comma, quelli che sono ammissibili con titolo abilitativi edilizio diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico esecutivo".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Questa è la conseguenza dell'emendamento che ho illustrato prima.
Anche nel comma 5 bisogna apportare le modifiche che prima ho illustrato per quanto riguarda il comma 4.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 886) presentato dall'Assessore Cavallera: Dopo il comma 7 dell'articolo 38 del disegno di legge n, 153 è aggiunto il seguente: 7 bis. Al decimo comma dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 le parole "ai piani particolareggiati" sono sostituite dalle seguenti "agli strumenti urbanistici esecutivi".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

In questo caso si supera la condizione del 1977, quando il Piano particolareggiato era previsto solo come strumento attuativo, prevedendo che vengano disciplinati gli interventi attraverso i vari strumenti urbanistici esecutivi che la normativa vigente prevede.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 747) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'articolo 38, dopo il comma 7 aggiungere 7 bis: il comma 12 dell'articolo 24, della l.r. 56/1977, dopo le parole "storico-artistico e/o" è inserita "ambientale o".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Anzitutto volevo chiedere che, visto che l'emendamento n. 744) è identico all'emendamento n. 883) della Giunta, se si potesse mettere in votazione l'emendamento presentato per primo.
Chiederei anche un'illustrazione più approfondita dell'emendamento n.
884) alla Giunta, perché va a sostituire gli articoli 2, 3 e 4 dell'articolo 24. Assessore, non si faccia contagiare dalla ristrettezza di parole del Presidente Cota, illustri all'Aula quali sono le modifiche rispetto ai precedenti commi 2, 3 e 4 che erano già stati emendati dal disegno di legge, li avevamo già discussi in Commissione, quindi le sarei grato se ci potesse venire incontro per illustrare brevemente quali sono le nuove modifiche apportate dall'emendamento n. 884).
Gli emendamenti riguardanti questo articolo sono in linea con quelli presentati dalla Consigliera Artesio, quindi non mi ripeto, e richiederebbero il mantenimento della definizione ambientale insieme a paesistico o paesaggistico, ritenendola una definizione migliore e di maggior senso compiuto.



PRESIDENTE

Sicuramente l'Assessore Cavallera in fase di dibattito potrà integrare ulteriormente, per quanto concerne le osservazioni da lei poc'anzi proposte.
Emendamento rubricato n. 748) presentato dal Consigliere Bono all'articolo 38, dopo il comma 7 aggiungere il comma 7 bis: nel comma 13 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, dopo le parole "rispetto dei valori" è inserita "ambientali o" Il Consigliere Bono dà per illustrato l'emendamento n. 748).
Emendamento rubricato n. 887) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: dopo il comma 7 bis dell'articolo 38 del disegno di legge n. 153 è inserito il seguente: 7 ter. Nella rubrica dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 le parole "i beni culturali ambientali" sono sostituite dalle seguenti "gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore alla programmazione territoriale

Quest'emendamento adegua questo comma della legge al Codice del paesaggio. Per cui si fa riferimento agli insediamenti storici e ai beni paesaggistici, coordinando l'articolo alle modifiche che ha introdotto il Codice nazionale dei beni culturali e del paesaggio.
Non ho difficoltà, se è il caso, ad allargare l'illustrazione. Per quanto riguarda l'emendamento n. 744) insieme all'emendamento n. 883) non è questione mia, ma della Presidenza, mettere in votazione secondo quelli che sono gli ordini prestabiliti. L'importante è che vada in porto la soppressione di quel punto.
Per quanto riguarda l'emendamento più corposo, è stato previsto che ci possano essere varie casistiche. Ci sono possibilità di normare all'interno del Piano regolatore, gli edifici e i contesti di rilevanza storico-artistica, con la possibilità di rilasciare il permesso di costruire singolo, così come vi è la possibilità di presentare proposte di intervento che prevedono, anche parzialmente, la sostituzione edilizia.
Naturalmente qui abbiamo graduato la questione, collegandola anche al ruolo della Commissione dei beni culturali, 91 bis, presente in Regione.
In sostanza, con quest'emendamento riteniamo di aver introdotto elementi di garanzia, dando al Comune la possibilità, soprattutto nei Comuni dove vi è una maggiore spinta di intervento nei centri storici o nei contesti salvaguardati, di intervenire in modo articolato, già nelle varianti dello strumento urbanistico adottate e perseguite con le procedure di legge.
Nei casi in cui non si è ancora provveduto o non si intende provvedere invece, vi è la possibilità di intervenire, ovviamente seguendo un percorso di garanzia. Peraltro, sugli edifici vincolati, le leggi dello Stato prevedono provvedimenti specifici.
Ovviamente, in quei casi si interviene previo parere e conformità agli orientamenti delle sovrintendenze, mentre negli altri casi si segue quella che è storicamente conosciuta come la procedura dei piani di recupero dei centri storici.
Spero di essere riuscito a trasmettere lo spirito di questa riscrittura che, più che altro, vuole essere un elemento di garanzia per le eventuali trasformazioni in contesti che meritano di essere salvaguardati.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Anche se non comporterà, immagino, modifiche all'emendamento 884) anche perché, colpevolmente, lo sto visionando solo adesso, mi sembra di capire che vi sia stata una graduazione degli interventi, con un'aggiunta riguardante la lettera a, cioè gli edifici di interesse storico e artistico, individuati e vincolati come beni culturali e paesaggistici, ai sensi del Codice 42/2004, Codice dei beni ambientali e paesaggistici.
Mentre prima c'era solo restauro e risanamento conservativo, oggi è stato aggiunto il numero 2, in cui si parla di interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzata al ripristino e alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio. Ovviamente si sottolinea - per fortuna - senza demolizione e ricostruzione, ma, come al solito, la definizione "sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio" mi sembra un po' general-generica.
Capisco che le leggi devono sempre essere abbastanza generali, per lasciano il fianco scoperto all'interpretazione, come al solito, della normativa: per me, una sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio è la sostituzione di una porta; per altri, la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio potrebbe andare ad intaccare fortemente l'impianto dell'edificio che, ripeto, nella fattispecie del comma a sono elementi sottoposti a vincolo come beni culturali o paesaggistici.
Questa graduazione in più, che in effetti viene ribaltata uguale sugli edifici manufatti non sottoposti a vincoli, secondo me è un di più.
Sicuramente come Ufficio avrete valutato le conseguenze e le ricadute ma chiederei di specificare - lo so che siamo in discussione generale e quindi non so neanche tecnicamente come sia possibile farlo - e differenziare gli edifici sottoposti a vincoli, rispetto a quelli che non lo sono. Si potrebbe graduare un po' di più il numero 2 della lettera a) rispetto al numero 1 della lettera b): invece di "alcuni elementi conoscitivi" (vado un po' a braccio, magari ci vorrebbero cinque minuti di tempo per discuterne, se l'Assessore vuole, interrompendo la seduta) per capire se si può definire meglio e graduare in una maniera un po' più stringente, rispetto a "edifici e manufatti non vincolati".
Per il resto, l'ho letto adesso e quindi non ho avuto il tempo di approfondire benissimo il tutto. Per quanto riguarda gli edifici non sottoposti a vincoli, mi sembra che vada bene la dicitura "senza demolizione e ricostruzione", per andare incontro alla normativa antisismica e al contenimento dei consumi energetici, che ovviamente sono argomenti che noi sposiamo da sempre.
Il punto cruciale mi sembra solo il numero 2 della lettera a). Non so se l'Assessore condivide questa mia preoccupazione e se mi vuole rispondere.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Non sono entusiasta dell'emendamento 884), lo dico francamente, e non lo sono per alcune ragioni. Innanzitutto mi sembra che la norma sia scritta un po' male o, perlomeno, che una norma siffatta possa prestarsi ad interpretazioni disparate.
Qual è senso dell'emendamento? Sostanzialmente quello di dire che, non a livello della strumentazione urbanistica esecutiva, ma a livello del Piano regolatore generale, edifici vincolati possono essere considerati assoggettati alla categoria fino al restauro e risanamento conservativo, oppure alla ristrutturazione edilizia.
La capacità che ha un Piano regolatore di diventare un grande piano particolareggiato è molto discutibile. Peraltro, il punto 2, laddove dice "quanto espressamente previsto dal Piano regolatore agli interventi di ristrutturazione edilizia", Assessore, potrebbe essere variamente interpretato.
Un'interpretazione, come credo sia nelle sue intenzioni, potrebbe essere nel senso di intendere quando puntualmente l'edificio sia stato individuato; ma altri potrebbero interpretarlo nel senso di intendere quando la norma generale del Piano regolatore consente nei centri storici di arrivare alla ristrutturazione edilizia.
Così com'è scritto possono valere entrambe le interpretazioni, perch con l'espressione "quanto espressamente previsto dal Piano regolatore" alcuni Comuni potrebbero affermare: "Nelle norme del Piano regolatore metto che all'interno dei centri storici si possa arrivare a quella ristrutturazione edilizia, senza bisogno di strumenti urbanistici esecutivi".
Sulla ristrutturazione edilizia, tenendo conto degli elementi cui ha fatto riferimento il collega Bono, non ci ritorno sopra.
Personalmente ritengo che, da un lato, il tema della semplificazione del non dover riportare strumento su strumento, sia un elemento su cui riflettere attentamente; dall'altro, le formulazioni individuate all'interno dell'emendamento mi preoccupano, soprattutto rispetto al numero 2 della lettera a).
Ripeto: significa sostanzialmente immaginare che il Piano regolatore nella migliore delle ipotesi, abbia una capacità di individuazione e di classificazione dei singoli edifici nei centri storici, il che è complicato perché significa andare ad un livello di dettaglio che il Piano regolatore non è in grado di esprimere.
Così com'è scritta la norma, vale anche la mia interpretazione: pu essere anche o solamente un intervento normativo.
Senza diventare consociativo rispetto alla norma, consiglierei all'Assessore, invece di scrivere "espressamente previsto", modificare in "quanto puntualmente previsto dal Piano regolatore", in modo che sia almeno chiaro che è il singolo edificio e non l'impianto normativo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e pianificazione territoriale

Grazie, Presidente.
Direi sia al collega Bono sia al collega Reschigna di considerare due questioni.
La prima è che qui parliamo di edifici a carattere storico-artistico individuati e vincolati come beni culturali o paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo n. 42. Gli interventi, comunque, su questi edifici sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi del provvedimento n. 42, al di là di tutto quello che può prevedere o meno il piano regolatore. Quindi, c'è questa ulteriore garanzia.
Poi, non si deve dimenticare il comma 5 laddove dice - mi avvicino maggiormente alle considerazioni del Consigliere Reschigna - che "il PRG individua fra gli interventi di cui alla lettera a) del quarto comma quelli che sono ammissibili con titolo abilitativo edilizio diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico-esecutivo". Pertanto, l'indirizzo a individuare deriva da un comma espresso.
Per quanto riguarda la questione legata alle parole qui indicate "espressamente previsto" o "puntualmente previsto", mi rimetto alle interpretazioni: non credo ci sia molta differenza e non ne faccio una questione terminologica. Se si ritiene che scrivere "puntualmente", anzich "espressamente", migliori la norma - il dibattito credo che in buonafede venga sempre svolto per migliorare i testi - non ho nulla da eccepire anche se, personalmente, il termine "espressamente", letto con il comma 5 diceva le stesse cose; però, se vogliamo mettere "puntualmente", non è quello il problema.
Collega Bono, per il resto, ovviamente, abbiamo anche agito sulla base dell'esperienza - infatti, il Piemonte è una realtà dove vi è anche una forte attrattiva, che è foriera di presenze significative sui laghi e in determinate zone turistiche - dove potere introdurre elementi, anche di miglioramento, dal lato energetico e dal lato funzionale degli edifici senza snaturarli. Le garanzie le abbiamo. Con il comma 5 si esaminano le possibilità o le indicazioni, nei casi più semplici il permesso di costruire singolo, o lo strumento esecutivo, con tutte le sue procedure e come dicevo prima, il piano di recupero, che viene visto dalla Commissione beni ambientali. Alla fine, c'è l'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42, credo si possa stare tranquilli.
Quindi, se vogliamo sostituire "puntualmente" con "espressamente" non ci sono problemi.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cavallera.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



PRESIDENTE

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, procediamo con la votazione degli emendamenti e, successivamente, dell'intero articolo.
Il numero legale è 29.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 392), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Il testo dell'emendamento rubricato n. 744) è identico al testo dell'emendamento rubricato n. 883) - che sarà posto in votazione successivamente e sarà dichiarato decaduto in caso di approvazione dell'emendamento rubricato n. 744).
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 744), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
L'emendamento rubricato n. 883), presentato dalla Giunta regionale, è dichiarato decaduto.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 745), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 393), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 394), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 395), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 396), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 746), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
L'emendamento n. 884) è modificato al punto 2) della lettera a), precisando che la parola "espressamente" è stata sostituita con la parola "puntualmente".
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 884).
Il Consiglio approva.
Gli emendamento rubricati n. 41) del Consigliere Buquicchio e n. 396) della Consigliera Artesio sono dichiarati decaduti, in quanto insistono sul comma riscritto a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 884) presentato della Giunta regionale, che abbiamo testé votato.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 885).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 886).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 747), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 748), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 887).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 38, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 39 Emendamento rubricato n. 888) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. Prima del comma 1 dell'articolo 39 del disegno di legge n. 153 è inserito il seguente: "01. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 25 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: 'e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevede interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale o di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storico artistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24;'".
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Questo articolo rientra nel campo degli edifici di carattere agricolo.
Naturalmente, era stata approvata una norma migliorativa all'interno della Commissione. In questo caso, la raccordiamo e la articoliamo meglio.
Premesso che esiste già una legge regionale che riguarda il recupero dei rustici, che rimane in vigore, qui prevediamo la possibilità della demolizione oppure del trasferimento di cubatura in determinate condizioni ferme restando le tutele previsti per quegli edifici rurali che rientrano nelle casistiche di carattere storico-artistico, paesaggistico o documentario individuate specificatamente con i provvedimenti del Ministero.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 749 presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'articolo 39, prima del comma 1 si aggiunge il comma 01: "01. Alla lettera e) comma 2 dell'articolo 25 vengono eliminate le parole 'comprese quelle di carattere agrituristico;'".
Subemendamento rubricato n. 749.1) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'articolo 39, prima del comma 1 si aggiunge il comma 02: 02. Alla lettera m) comma 2 dell'articolo 25 le parole "non a titolo principale" vengono sostituite con "agricoli non a titolo professionale".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Presidente, volevo chiedere se fosse possibile ribaltare gli emendamenti che si riferivano all'articolo di legge in subemendamenti all'emendamento n. 888). So che è già iniziato il dibattito...



PRESIDENTE

Intendeva dire trasformarli in subemendamenti?



BONO Davide

Sì, trasformarli in subemendamenti.



PRESIDENTE

stato fatto, perché già il successivo risulta rinominato in 749.1).
Lei voleva trasformare il suo emendamento in subemendamento all'emendamento della Giunta?



BONO Davide

Sì, perché altrimenti, qualora si approvi l'emendamento del Vicepresidente Cavallera - come ovviamente immagino che sia - decadono tutti gli emendamenti all'articolo.



PRESIDENTE

Oramai siamo in corso di illustrazione.



BONO Davide

Lo so, infatti lo ritenevo irrituale.



PRESIDENTE

Ne tenga conto, come esperienza, per la prossima volta.
Non è proprio possibile, indipendentemente dalla volontà. Altrimenti creeremmo veramente un precedente...



BONO Davide

Lo capisco.



PRESIDENTE

Se desidera può illustrare anche il subemendamento n. 749.1): in tal caso, avrà il doppio del tempo a disposizione per l'illustrazione. Veda lei.



BONO Davide

L'emendamento rubricato n. 749) lo do per illustrato, dal momento che se non erro, nella nuova formulazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 non viene più riportata la possibilità di trasformazione ad attività agrituristica.
Poiché decadrà, non lo illustro neanche.
Per quanto concerne il subemendamento n. 749.1), riguarda la lettera m) comma 2 dell'articolo 25. Così come concordato con gli uffici, abbiamo trasformato l'emendamento sostituendo la definizione "non a titolo principale" con "agricoli non a titolo professionale".
La nuova definizione, cui conviene anche l'Assessore, è "imprenditori agricoli non a titolo professionale". L'emendamento risulta, quindi facilmente illustrato.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 889) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 39 del disegno di legge n. 153 sono soppressi.
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
una scrittura di coordinamento con l'emendamento che avevo illustrato all'inizio di questo articolo.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 641) presentato dai Consiglieri Reschigna Pentenero, Manica, Ronzani, Taricco, Muliere, Boeti, Motta A.: all'articolo 39 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 56/1977) del disegno di legge n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dopo la lettera n) del secondo comma dell'articolo 25 della l.r.
56/1977 è aggiunta la seguente: 'n bis) individuare, nelle zone agricole, anche mediante il ricorso a meccanismi normativi automatici che evitino successive varianti, gli edifici abbandonati o non più utilizzati, per i quali si possono prevedere i programmi di riqualificazione di cui al comma 2 bis.'".
Ha chiesto la parola la Consigliera Pentenero, per l'illustrazione; ne ha facoltà.



PENTENERO Giovanna

Con quest'emendamento volevamo aggiungere all'articolo 39, dopo la lettera n) del secondo comma, la lettera n bis), che prevede di individuare, nelle zone agricole, anche mediante il ricorso a meccanismi normativi automatici che evitino successive varianti, gli edifici abbandonati o non più utilizzati per i quali si possono prevedere i programmi di riqualificazione.
Crediamo che sia utile specificare questo tipo di attività all'interno delle zone agricole, perché abbiamo riscontrato, nell'esperienza di questi anni, edifici presenti nelle zone agricole che hanno individuato un'attività anomala all'interno dei territori delle zone agricole.
Credo sia utile, quindi, poter concedere e normare all'interno della legge la possibilità di prevedere dei programmi specifici di riqualificazione. Credo che questo aspetto sia tutelante e, permetta soprattutto, di dare una norma certa all'interno del quale riconoscere questa attività.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Pentenero.
Emendamento rubricato n. 750) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39, nella lettera n bis) comma 2 dell'articolo 25, dopo le parole "o non più utilizzati" sono inserite "per le attività agricole da almeno tre anni".
La parola al Consigliere Bono, per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Anche quest'emendamento va ad insistere sul comma 2 dell'articolo 25 in questo caso alla lettera n bis), che dovrebbe essere introdotta nel testo di legge. Fondamentalmente, quando si parla di "individuare, nelle zone agricole, gli edifici abbandonati o non più utilizzati" si chiede di aggiungere una definizione temporale, cioè "da almeno tre anni".
Con questo, non alludiamo al fatto che si voglia fare speculazione sugli edifici abbandonati o non più utilizzati, anche perché c'è molta crisi, purtroppo, anche nel settore agricolo, così come in tanti altri. Ma come ne avevamo discusso in riferimento alla norma dei centri commerciali sulle aree dimesse industriali, introducendo un limite temporale, credo che inserire almeno tre anni di tempo affinché gli edifici siano realmente considerati abbandonati - e non si configuri solo come temporanea interruzione - possa essere un qualcosa in più per definire bene le possibilità di trasformazione dell'edificio o di trasferimento della cubatura.
Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 39) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 2 dell'articolo 39 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 56/1977 del disegno di legge 153), dopo le parole "di cui al comma 2 bis" sono aggiunte le parole "privilegiando la riconversione degli immobili esistenti" Emendamento rubricato n. 40) presentato dal Consigliere Buquicchio: Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 39 (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 56/1977) del disegno di legge 153, dopo le parole "nuova attività produttiva" sono aggiunte le parole "evitando ulteriore ed immotivato consumo del suolo".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
L'elemento che purtroppo mi sembra continui a sfuggire alla Giunta è quello di dare un segnale di condanna, anche in termini di espressione di chiara volontà politica, da una parte, e di indicazione di norme e regolamentari utili ad evitare l'immotivato consumo del suolo, dall'altra.
un fatto che non riguarda solo il Piemonte, l'Italia o l'Europa, ma il mondo intero.
Tutti sostengono che si fa abuso di suolo e sottosuolo, pertanto non capisco perché ci sia questa remora, che mi sembra di carattere politico e che, come tale, va affrontata e censurata - almeno da parte mia - in modo forte.
Con quest'emendamento chiediamo che al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole "di cui al comma 2 bis", si inserisca (sarà anche solo una questione d'intenti) "privilegiano la riconversione degli immobili esistenti".
Cosa costa scrivere questo, e quindi evitare che io sia autorizzato a pensare quello che legittimamente ritengo e sto esprimendo? Con l'emendamento n. 40), infatti, affermo: "Evitando ulteriore ed immotivato consumo del suolo", perché questo va ammesso! Nel momento in cui si fa una rivisitazione di una legge urbanistica, vanno ammesse le colpe e gli errori che si sono perpetrati nel passato e occorre dare segnali di grande discontinuità.
Io noto che, a volte, con estrema ed eccessiva prudenza, questi segnali di grande discontinuità sono frutto dell'operato della Giunta, pertanto mi auguro che l'Assessore voglia accogliere almeno l'emendamento n. 39). Non costa niente, ma aggiunge "privilegiando la riconversione degli immobili esistenti".
Grazie, Assessore. Grazie, Presidente. Grazie, colleghi.



PRESIDENTE

Grazie a lei.
Emendamento rubricato n. 305) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 39 del disegno di legge n. 153, dopo la lettera n) bis del comma secondo dell'articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 è aggiunta la seguente: "n) ter individuare e normare, secondo le disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale, i limiti e i criteri per l'installazione e gestione degli impianti relativi alle energie alternative e rinnovabili, al fine di tutelare la destinazione d'uso dei terreni agricoli ed evitare immotivate trasformazioni del territorio e consumo del suolo".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 397) presentato dalla Consigliera Artesio: ART. 39 comma 3 All'art. 25, al comma 2 bis, alla lettera a), L. 56, le parole "e trasferimento della relativa cubatura anche in altre aree, individuate dal comune, attraverso sistemi perequativi, di cui all'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3" sono soppresse.
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 751) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'art. 39, nella lettera a) comma 2 bis dell'art. 25, dopo le parole "della relativa cubatura" sono inserite "(pari al 100% per gli immobili ad uso abitativo e apri al 35% per gli immobili ad uso produttivo o accessorio)" Emendamento rubricato n. 752) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39, nella lettera a) comma 2 bis dell'art. 25, dopo le parole "articolo 12 bis, commi 1, 2, e 3" sono inserite ", non sono ammessi gli interventi di demolizione ove si tratti di edifici e strutture tradizionali e tipici, edificati con tecniche e materiali tradizionali, ancorché non oggetto di specifico vincolo ministeriale di cui alla parte II del D. Lgs.
42/2004 o dell'individuazione di interesse del PRG di cui all'art. 24 L.R.
56/1977".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione congiunta degli emendamenti.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Sto cercando di raccapezzarmi rispetto alle modifiche degli emendamenti intercorse, nel senso che i miei emendamenti insistono su un comma che è stato abolito - il comma n) bis - poiché è stato riscritto all'interno del comma e). In effetti, trattavano gli stessi argomenti.
Pertanto, sto cercando di capire a che punto sono i miei emendamenti.
Il primo riguarda il comma 2 bis, che credo sia stato soppresso, e comunque è stato in parte recepito nel nuovo comma e), quindi mi dichiaro parzialmente soddisfatto che ci sia la possibilità di distinguere il trasferimento della cubatura, al 100% per gli immobili ad uso abitativo e in quota parte (ho inserito una percentuale del 35%, ma mi rendo conto che è fin troppo definita, per cui possono esserci complicazioni nel rispettarla), per gli immobili ad uso produttivo o accessorio, perché non è detto che le cubature debbano essere riutilizzate, potrebbero anche non essere necessarie, quindi la quota parte potrebbe essere zero.
Sono parzialmente soddisfatto: avrei gradito magari un tetto massimo di percentuale, ma mi rendo conto che può essere anche corretto così.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 752), vorremmo aggiungere una definizione al comma e) - perché il 2 bis è soppresso - in cui specifichiamo che non sono ammessi interventi di demolizione ove si tratti di edifici e strutture tradizionali e tipici.
Quindi, non solo quelli tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma anche edifici e strutture definiti tradizionali e tipici magari anche per l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali o locali ancorché - come ho detto - non oggetto di specifico vincolo ministeriale perché ci sono casi in cui non sono individuati nel Piano regolatore generale come vincolo ministeriale, ma sono, in ogni caso, strutture tipiche tradizionali o hanno tecniche tipiche tradizionali.
Pertanto, proponiamo una graduazione, perché sappiamo che il mondo non è tutto bianco o tutto nero: ci sono gli edifici e le strutture sottoposti a vincolo e poi ci sono, magari ad un livello un pochino inferiore, quelli non sottoposti a vincolo, ma che sarebbe importante preservare, per non doversi pentire in futuro di aver demolito e ricostruito una struttura che invece andava preservata.
Anche se quest'emendamento decadrà, non potrà essere votato, chiedo all'Assessore di valutare se è possibile aggiungere questa graduazione nel comma e).



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 398) presentato dalla Consigliera Artesio: ART. 39 comma 3 all'art. 25, al comma 2 bis, alla lettera b), dopo le parole "a nuova attività produttiva", aggiungere le seguenti parole: "da disciplinare con apposita convenzione, subordinatamente all'individuazione delle aree di pertinenza che assumono nel PRG la nuova destinazione produttiva.".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 753) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'art. 39, nella lettera b) comma 2 bis dell'art. 25, dopo le parole "nuova attività produttiva" sono inserite "agricola o connessa".
Emendamento rubricato n. 754) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39, comma 4 del disegno di legge 153, le lettere b) e c) comma 3 dell'art. 25, sono eliminate.
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione congiunta degli emendamenti.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Anche l'emendamento n. 753) riguarda il comma 2 bis, che non esiste più.
L'emendamento andava a specificare che la nuova attività produttiva doveva essere agricola o connessa, poiché c'è già la normativa che prevede in caso di cambio di destinazione d'uso (mi sembra al comma 10), quali sono le possibilità di tale cambio di destinazione d'uso. Pertanto, andava a specificare che l'attività produttiva doveva essere agricola o connessa.
Adesso non ho il tempo di leggere l'emendamento della Giunta, ma spero che ci sia questa determinazione, cioè che l'attività sia agricola o connessa, per quanto riguarda la nuova riscrittura del comma e).
L'emendamento n. 754), invece, chiede di eliminare, al comma 4 dell'articolo 39, le lettere b) e c), principalmente perché non ho capito bene com'è scritta la definizione. Si dice: "Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali: a) gli imprenditori agricoli professionali anche quali soci di cooperative". E questo va bene.
I punti b) e c), invece, non sono chiari, nel senso che si parla di "proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a)".
Non ho capito cosa significa "chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli", cioè gli imprenditori agricoli professionali.
Non ho capito questa definizione.
La lettera c) riguarda "gli imprenditori agricoli non a titolo principale" - sarebbe da uniformare alla definizione che proponiamo sopra "che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata".
Se sono imprenditori agricoli non a titolo principale, non capisco perché abbiano la residenza e il domicilio nell'azienda interessata immaginando che se sono imprenditori a titolo principale avranno residenza e domicilio lì, e se non lo sono, no.
solo un chiarimento sulle lettere b) e c), che non mi sono chiare.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 890) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. Alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 25 della l.r. 56/1977 come sostituito dal comma 4 dell'articolo 39 del disegno di legge n. 153 la parola "principale" è sostituita dalla parola "professionale".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Si tratta solamente di coordinare le nomenclature della legge con le definizioni che sono vigenti in campo agricolo in senso generale.
Pertanto, come ricordava anche il Consigliere Bono, si propone di introdurre la dizione "professionale" anziché - come era prima detto - "a titolo principale", quindi in sostanza è solo il recepimento delle definizioni che sono attualmente vigenti in campo agricolo.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cavallera.
Emendamento rubricato n. 642) presentato dai Consiglieri Reschigna Pentenero, Manica, Ronzani, Taricco, Muliere, Boeti, Motta A.: all'articolo 39 (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 56/1977) de disegno di legge n. 153, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il quarto comma dell'articolo 25 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: '4. Possono avvalersi degli altri titoli abitativi edilizi di cui al presente articolo, per realizzare interventi esclusivamente sugli edifici già esistenti, i proprietari dei fondi e chi abbia titolo'".
La parola alla Consigliera Pentenero per l'illustrazione.



PENTENERO Giovanna

Grazie, Presidente.
Con quest'emendamento inseriamo una specificazione al comma 5 dell'articolo in oggetto, introducendo la frase per la quale si possono realizzare interventi esclusivamente sugli edifici già esistenti. Crediamo che questa specificazione permetta di limitare e di dare chiarezza alla norma che è stata inserita al comma 4.



PRESIDENTE

Grazie, collega Pentenero.
Emendamento rubricato n. 755) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39, nel comma 7 dell'art. 25, prima delle parole "l'efficacia" sono aggiunte "L'emissione o".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
L'emendamento chiede di aggiungere, prima della parola "efficacia", le parole "l'emissione o" ovverossia l'efficacia o l'emissione del comma 7 dell'articolo 25, quindi del titolo "abitativo edilizio", se non ricordo male, per gli interventi edificatori nella zona agricola e subordinato alla presentazione al Comune di un atto di impegno dell'avente diritto che prevede vari punti.
Quindi, mi sembrerebbe più corretto dire "l'emissione" e subordinata alla presentazione di tutte le richieste al Comune. Perché se è solo l'efficacia, si dà il titolo abitativo edilizio, ma non efficace. Mi sembra poco chiaro. O si fa il titolo abitativo edilizio, che è efficacia, o non lo si fa, almeno nella mia forma mentis. Poi, se sbaglio, mi si corregga.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 756) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39, dopo il comma 7, aggiungere il comma 7 bis: "7 bis. Nella lettera d) comma 7 dell'art. 25 della l.r. 56/1977, dopo le parole "le sanzioni" sono aggiunte "oltre a quelle del successivo art.
69,".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Questo riguarda uno degli ultimi articoli, mi pare l'87, quello con cui si fanno tutte le abrogazioni, per cui avevamo già discusso in Commissione che si abrogano e si spostano, se non sbaglio, alcune delle sanzioni all'interno degli articoli, quindi in questo caso fa il paio con un emendamento che sarà discusso successivamente, per cui secondo me è meglio mantenere l'articolo 69 con tutte le sanzioni, che almeno sono chiare piuttosto che andarle a spalmare sui singoli articoli, perché la comprensione diventa più difficile.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 757) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39, dopo il comma 8, si aggiunge il comma 8 bis: "8 bis. Nella lettera d) comma 8 dell'art. 25, le parole 'del concessionario' sono sostituite da 'dell'intestatario'".
Emendamento rubricato n. 758) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39, nel comma 9, le parole "quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" sono sostituite da "gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari" e "gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale nonché le opere di urbanizzazione".
Emendamento rubricato n. 759) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39 dopo il comma 10 si aggiunge il comma 10 bis con il seguente testo: "6 bis. Nel comma 13 dell'art. 25, le parole "cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35" sono sostituite con "ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agrituristici o a locazione per turisti o spazi di sosta ed il soggiorno nelle aziende agricole di turisti con tende o caravans".
Emendamento rubricato n. 760) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'art. 39 dopo il comma 11 si aggiunge il comma 11 bis con il seguente testo: "11 bis. Nel comma 17 dell'art. 25, le parole "componenti l'azienda" sono sostituite da "di proprietà dell'azienda".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 757) lo do per illustrato, perché basta leggerlo.
Sostituire la parola "concessionario" con "intestatario", perché se non sbaglio dovrebbe essere più corretta una definizione siffatta.
L'emendamento n. 758) è un emendamento un po' di puntiglio, nel senso che molto spesso, quasi sempre, le leggi richiamano articoli e commi di altre leggi. Con gli emendamenti n. 758) e n. 759) chiedo all'Assessore di scrivere per esteso quelli che sono i richiami alle leggi citate, se no veramente il testo di legge diventa difficilmente comprensibile anche agli addetti ai lavori o agli Uffici. Quindi con l'emendamento n. 758) si chiede di scrivere per esteso l'articolo 17 del DPR del 1980, cioè del Testo Unico in materia edilizia. Lo si può capire scritto per esteso.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 759), fa la stessa cosa con l'articolo 2 della legge regionale del 1984, cioè la scrive per esteso all'articolo 2, quindi "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici rurali da destinare ad alloggi agrituristici e allocazione".
Quindi, sempre per una maggiore comprensione.
Infine, l'emendamento n. 760) con il quale vogliamo specificare meglio più che i componenti dell'azienda, i terreni di proprietà dell'azienda.
Cioè, il comma 17 dell'articolo 25 recita: "È ammessa l'utilizzazione tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non continui in Comuni diversi entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle norme di attuazione del PRG". Noi crediamo sia più corretto dire semplicemente "di proprietà dell'azienda" e non "componenti l'azienda", cioè che ci sia una proprietà fisica dei terreni per poter appunto utilizzarli per quanto riguarda l'oggetto dell'articolo 25.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Abbiamo finito gli emendamenti.
aperta la discussione generale.
La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Solamente una considerazione sull'intervento del Consigliere Buquicchio.
Così come sarà impostato nella formulazione finale, quest'articolo chiaramente parte dal presupposto che per gli edifici non più usati nel Piano Regolatore bisogna prevedere una serie di cose, compresa anche la demolizione e, in questo caso, l'obbligo del ripristino del terreno agricolo e l'eventuale trasferimento di cubatura, ovviamente, a beneficio magari di ristrutturazioni. È fondamentale questo articolo, perché prevede proprio la spinta al riuso.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti, singolarmente ognuno può in qualche modo migliorare qualche piccolissimo aspetto, però questo è un articolo che è a cavallo con il mondo agricolo e il mondo rurale, quindi deve tener conto delle definizioni vigenti. Quindi, il nostro orientamento è quello di lasciare la formulazione ampiamente discussa in Commissione salvo due sottolineature. Adesso non so, tecnicamente, come vanno a finire gli emendamenti che decadono o non decadono, ma dico che la questione posta dal subemendamento n. 749.1), cioè di scrivere "imprenditore professionale" anziché "a carattere principale", è la nuova definizione vigente in campo agricolo. Potrebbero anche correggerlo in sede di coordinamento, però è già a posto. Quest'emendamento rimane, perché secondo me dobbiamo prendere atto di una terminologia di una legge vigente.
Allo stesso modo, va bene l'emendamento n. 757), perché propone di usare, anziché la parola "concessionario", visto che la concessione edilizia non c'è più, l'espressione "intestatario dell'autorizzazione".
Ovviamente, sono quei miglioramenti che rendono la norma molto più intelligibile e meglio applicabile.
Per il resto, il nostro parere è un parere di contrarietà su tutti gli altri emendamenti.



PRESIDENTE

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, procediamo, con la votazione degli emendamenti.
Il numero legale è 29.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 888).
Il Consiglio approva.
L'emendamento rubricato n. 749) è decaduto.
Essendosi verificati degli errori di funzionamento nel sistema di rilevamento della votazione, diamo atto per il verbale che i Consiglieri Toselli e Angeleri intendevano votare favorevolmente all'emendamento rubricato n. 888) e che sono stati impediti da questioni tecniche.
Indìco la votazione palese sul subemendamento rubricato n. 749.1), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 889).
Il Consiglio approva.
Gli emendamento rubricati n. 641), 750) e 39) sono dichiarati decaduti.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 305), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Gli emendamento rubricati n. 397), 751), 752), 40), 398) e 753) sono dichiarati decaduti.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 754), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 890).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 642), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 755), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 757), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 758), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 759), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 760), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 39, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 40 Emendamento rubricato n. 306) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 450 del disegno di legge n. 153, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2bis. Al quarto comma dell'articolo 26 sono aggiunte le seguenti parole "La riqualificazione di tali aree costituisce ilo presupposto per poter procedere al consumo di nuovo suolo da destinarsi ad insediamenti residenziali produttivi, secondo i criteri e gli inditizzi definiti dalla Giunta regionale" L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 399) presentato dalla Consigliera Artesio: Articolo 40, comma 7.
All'articolo 26, al comma 11 bis, aggiunmgere, in fine, le seguenti parole ", in coerenza alla programmazione contenuta nel PTCP." L'emendamento è dato per illustrato.
aperta la discussione generale.
Non essendoci richieste d'intervento né in sede di discussione generale n per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 306), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 399), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 40, nel testo originario.
Il Consiglio approva.


Argomento: Varie

Saluto del Presidente del Consiglio ai docenti e agli allievi dell'Istituto Professionale per il Commercio "P. Boselli" di Torino


PRESIDENTE

Saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto Professionale per il Commercio "Paolo Boselli" di Torino in visita a Palazzo Lascaris, ai quali auguro buona permanenza.
Ricordo che oggi non si svolgerà il question time, ma che riprenderemo alle ore 14.30, con la prosecuzione della trattazione del disegno di legge n. 153.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.52)



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