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Dettaglio seduta n.329 del 06/02/13 - Legislatura n. IX - Sedute dal 28 marzo 2010 al 24 maggio 2014

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PLACIDO



(Alle ore 14.30 il Vicepresidente Placido comunica che la seduta avrà inizio alle ore 15.00)



NOVERO GIANFRANCO



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Angeleri, Cantore, Cattaneo, Comba Costa, Cota, Giordano, Leo, Mastrullo, Pedrale, Ronzani e Tiramani.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PLACIDO



PRESIDENTE

Colleghi, vi chiedo di prendere posto.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"


PRESIDENTE

Dopo la comunicazione relativa ai congedi, ripartiamo dall'articolo 31 del disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", di cui al punto 5) all'o.d.g.
ARTICOLO 31 Do atto che la Giunta ha ritirato l'emendamento rubricato n. 848) e che di conseguenza decadono tutti i subemendamenti ad esso collegati: i n.
848.01), 848.02), 848.03), 848.04) e 848.05).
Passiamo dunque all'illustrazione degli altri emendamenti.
Subemendamento rubricato n. 857.1) presentato dal Consigliere Buquicchio: Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153), dopo le parole "nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti" le parole "con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa" sono soppresse.
Subemendamento rubricato n. 857.19) presentato dal Consigliere Buquicchio: La lettera f) del comma 5 dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153), è sostituita come segue: f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento.
Ha chiesto la parola per l'illustrazione il Consigliere Buquicchio; ne ha facoltà.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Se mi consente, illustrerei congiuntamente il subemendamento n. 857.1) e il subemendamento n. 857.19).
Vicepresidente Cavallera, siamo finalmente arrivati all'articolo che sostituendo l'articolo 17 della vecchia legge urbanistica, tocca quegli argomenti che, come lei sa, stavano in modo particolare a cuore alla maggior parte dei componenti la Commissione d'inchiesta e quindi anche ai Consiglieri.
Con il subemendamento n. 857.01) all'emendamento n. 857) noi chiediamo che dopo le parole "nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti" possano essere inserite le parole "con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa". Sono quindi soppresse le parole "con un minimo di 500...".
Con il subemendamento n. 857.19), invece, la lettera f) del comma 5 dell'articolo 31 del ddl 153, come sostituito dall'emendamento 857, è sostituita come segue: "f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento".



PRESIDENTE

Grazie, collega Buquicchio.
Subemendamento rubricato n. 857.7) presentato dal Consigliere Bono: Alla lettera e) comma 5 dell'art. 17 la cifra "70%" viene sostituita dalla cifra "90%" Ha chiesto la parola per l'illustrazione il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Diamo allora per illustrato il testo...



(Commenti del Consigliere Bono)



PRESIDENTE

Siccome lei, Consigliere Bono, è normalmente velocissimo, ho pensato vedendola tranquillo, che lo volesse dare per illustrato.
Prego, Consigliere Bono.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Non ascolti le richieste della maggioranza, che vorrebbe concludere rapidamente l'analisi di questo importantissimo articolo.
Questo ovviamente è uno degli articoli chiave del disegno di legge n.
153: l'abbiamo discusso ampiamente in Commissione e anche a latere della stessa. Devo dire che comunque l'impianto risultante da una parziale condivisione che esce dal dibattito su questo articolo non risulta soddisfacente, almeno per quanto mi riguarda.
In effetti, le varianti parziali sono uno strumento che è stato introdotto per semplificare la pianificazione e la programmazione urbanistica, però, come spesso succede - non voglio dire che questo accada solo in Italia: succede anche in altre parti del mondo - gli strumenti buoni e utili a semplificare e a migliorare una funzione, come per esempio quella della pianificazione urbanistica, poi vengono utilizzati con un altro scopo: vengono utilizzati male e quindi con risultati negativi.
Anche il "compromesso" accordato da parte dell'Assessore Cavallera, che avrebbe voluto estendere molto di più il peso delle varianti parziali pure ai Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, anche qualora questi non avessero esaurito la capacità insediativa residenziale, non è comunque l'optimum.
In effetti, mantenere le varianti parziali come sono attualmente significa dare tutto uno spazio ai Comuni e alle amministrazioni comunali che, come ho detto, sono già stati utilizzati male e abbondantemente.
L'abbiamo visto nella Commissione di inchiesta sull'urbanistica, andando ad approfondire un qualcosa che era comunque a conoscenza di tutti e, a maggior ragione, dei tecnici che lavorano negli uffici dell'Assessorato che non intervengono più, perché le varianti parziali sono sottratte dalla vista e dal controllo della Regione Piemonte e stanno in capo principalmente e fondamentalmente, al Comune.
Per questo motivo, stiamo portando a termine - penso ancora qualche settimana, prima di chiudere l'analisi di questo disegno di legge - una riforma poco urbanistica, che vede i Comuni diventare centrali nella copianificazione, a pari rango con la Regione, poiché mantenere le varianti parziali come sono adesso stride un po' con il tenore della riforma.
Il primo subemendamento chiede di ridurre, al comma 5) lettera e, la cifra "70%", aumentandola con "90%", cioè 90% della capacità insediativa residenziale.
Questo è un dato importante, come si evince se andiamo a leggere la lettera e): "La capacità insediativa residenziale non si considera non più esaurita com'era prima, ma arrivata al limite del 70%". Questo è un vulnus che spiegherò nell'analisi del prossimo emendamento o nell'emendamento di altri colleghi che ho sottoscritto.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bono.
Subemendamento rubricato n. 857.17) presentato dai Consigliere Buquicchio e Bono: Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153), dopo le parole "in misura superiore al", il numero "6" è sostituito dal numero "5".
Subemendamento rubricato n. 857.20) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 31 del disegno di legge n.
153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153) dopo le parole "con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al" il numero "3" è sostituito dal numero "2".
Subemendamento rubricato n. 857.15) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153) dopo le parole "con popolazione residente compresa tra i diecimila abitanti e i ventimila abitanti, al " il numero "2" è sostituito dal numero "1".
Ha chiesto la parola il Consigliere Buquicchio per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Lasciando ovviamente la possibilità al collega Bono di intervenire avendo sottoscritto l'emendamento, tratterei insieme i subemendamento 857.17), 857.20) e 857.15), essendo tutti riguardanti lo stesso argomento.
L'argomento è sempre lo stesso, rispetto al subemendamento precedente o, meglio, lo spirito che guida e suggerisce questo tipo di modifica è stato sempre lo stesso. Secondo noi andrebbero limitati, almeno di un punto percentuale, i valori riportati al comma 5), lettera f, nel testo dell'emendamento della Giunta regionale n. 857).
Cerco di spiegarmi meglio.
Con i subemendamenti in oggetto chiediamo che siano considerate varianti parziali le modifiche che non incrementano superficie territoriale, o gli indici di edificabilità previsti dal Piano regolatore generale vigente, in misura superiore al 5%, rispetto al 6 come indicato ora, nei Comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti; al 2 rispetto al 3, come indicato ora, con popolazione residente compresa tra i 10 e i 20 mila abitanti e l'1%, rispetto al 2 attuale, nei Comuni con popolazione residente superiore ai 20 mila abitanti.
Qual è lo spirito in base al quale chiederemmo l'abbassamento di queste soglie? Noi riteniamo che in un periodo particolare come questo, in cui di fatto si sta registrando, già da tempo, un crollo verticale, direi senza precedenti, nel mercato del mattone, oltre ad una ben conosciuta ed ugualmente preoccupante congiuntura economica che determina chiusura di fabbriche e abbandoni sempre più progressivi di siti produttivi, la soluzione non può e non deve essere quella di consentire ai Comuni di costruire ancora senza una finalità ben precisa, semmai - semmai incentivare la riqualificazione dell'esistente.
Credo di avere illustrato i tre emendamenti e di aver espresso le motivazioni relativamente alle quali chiediamo l'abbassamento delle soglie espresse al comma 5) della lettera f dell'emendamento 857).
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Illustro anch'io congiuntamente gli emendamenti del collega Buquicchio che ho recentemente sottoscritto, per puntualizzare un discorso un po' generale.
Nel precedente intervento dicevo che la mediazione accettata dall'Assessore Cavallera - anche perché parlare di compromesso non è bello contiene ancora delle questioni irrisolte.
Al comma 5, lettera e), quando parliamo sempre delle varianti parziali con finalità residenziali, l'Assessore ha inserito un 70% di realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale. Questo riguarda solo i Comuni sotto i 10.000 abitanti.
Ancora oggi non capisco perché dobbiamo mantenere questa originaria specificità per i Comuni sotto i 10.000 abitanti, introducendo una discriminazione, che possiamo vedere positiva per un Comune sotto i 10.000 abitanti o negativa per uno sopra i 10.000 abitanti. Vedo che l'Assessore sorride, ma è così.
In Commissione e nei tavoli abbiamo detto che i Comuni sotto i 10.000 abitanti sono Comuni piccoli con difficoltà a fare le varianti strutturali e generali, perché non hanno personale e perché sono dei costi. Va bene però i Comuni sotto i 10.000 abitanti sono anche tendenzialmente Comuni (mi si farà subito l'esempio dei Comuni montani, turistici, eccetera) che non hanno una crescita demografica ampia, forte e sostenuta.
Mi riallaccio al discorso del Consigliere Buquicchio: in un momento di crisi del mattone, pensando a Comuni turistici sotto i 10.000 abitanti penso a Bardonecchia, a Sestriere e a tanti altri - ho come la sensazione anche dai dati resi noti l'altro giorno dell'ANCI, che non ci si sia più tanta espansione, perché è ovvio che nessuno oggi vuole comprare immobili quando poi deve pagare l'IMU per seconde o terze case, che è un importo notevole.
Con questo emendamento 857) della Giunta stiamo giocando un po' al gatto e al topo, in particolare con la lettera 3 del comma 5).
Ritengo non ci sia alcuna motivazione per distinguere - non userò il termine discriminare - Comuni sotto i 10.000 e Comuni sopra i 10.000 abitanti. Delle due l'una: semplicemente bisogna togliere questo riferimento datato, che c'era nell'originario testo del disegno di legge.
Abbiamo detto di non toccarlo se non per altri punti, per il fatto che i Comuni sotto i 10.000 abitanti possono fare una variante per residenziale che non incrementa la capacità e misura superiore al 4%, ma deve rimanere la definizione precedente, cioè a capacità insediativa residenziale esaurita, altrimenti cosa stiamo a fare i Piani regolatori? Un Piano regolatore normalmente è già, come mi insegnano i Consiglieri che sono stati a lungo Sindaci o che comunque hanno avuto un'esperienza da Sindaco abbondantemente sovrastimato. In più si possono fare le varianti strutturali, in più si possono fare le varianti generali. Queste hanno già una corsia preferenziale, nel senso che ci sarà la Conferenza di copianificazione e valutazione che non durerà più cinque anni, la durata di una legislatura, per cui giustamente - diciamo giustamente un'Amministrazione dice che non riesce a portare a termine una variante generale, importante per la città, e che si ritiene abbia delle ricadute.
Saremo in una fattispecie diversa in cui, con le Conferenze di copianificazione, probabilmente in uno o due anni, una variante generale strutturale, che vuole aumentare la capacità di insediativa residenziale la si porta a casa e la si potrà fare tranquillamente. Quindi, non capisco le motivazioni di creare questo artifizio per i Comuni sotto i 10.000 abitanti.
Secondo me, la definizione precedente della legge calza a pennello.
Quindi, non trovo veramente motivazioni per cui si debba inserire la seguente dizione: "Tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70% delle previsioni del PRG".
Detto questo, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro: l'emendamento da me proposto, tra l'altro, è un emendamento direi di "apertura", nel senso che chiediamo almeno il 90% della capacità insediativa residenziale utilizzata.
Poi, c'è il problema del calcolo dell'attuazione e del conteggio dell'utilizzo di questa capacità insediativa residenziale, che si sbriga nell'ultimo capoverso, dicendo che "vengono conteggiati gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio".
Non mi convince, perché secondo me stiamo facendo un errore. Non ho voluto presentare cento emendamenti con 70%, 71, 72, 73, 74, 75, eccetera perché mi sembrava ovviamente un po' stucchevole il discorso.
Tuttavia, ci tengo ad intervenire sugli altri emendamenti su questo tema. Secondo me, il 90% può essere una buona soluzione per dimostrare che la nostra posizione è corretta, nel senso che non è necessario dare questo strumento in più ai Comuni sotto i 10.000 abitanti, sia per la crisi del mattone, sia per il fatto che, comunque, i Comuni hanno tutti gli strumenti per fare varianti alla capacità insediativa residenziale, con varianti non parziali.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Subemendamento rubricato n. 857.08) presentato dal Consigliere Bono: alla lettera f) comma 5 dell'art. 17, dopo le parole "... superiore a ventimila abitanti;" inserire "tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno l'85 % delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto, di trasformazione e di completamento relative alla specifica destinazione; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativi edilizio;" La parola al Consigliere Bono, per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
La lettera f) riguarda invece un altro punto che abbiamo toccato in Commissione e anche nel tavolo a lato della Commissione stessa, riguardante le altre attività, quindi non la parte residenziale, ma le attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive. Anche qui, c'è una difformità rispetto al residenziale e anche questo non mi è molto chiaro, nel senso che già con l'esperienza minima che è stata fatta in questa legislatura si è imparato che - mi si permetta - la tecnica legislativa dovrebbe prevedere comunque fattispecie di norme che si ripetono in maniera abbastanza riproducibile. Invece, vedo che si dà una norma per quanto riguarda il residenziale e un'altra per quanto riguarda il produttivo, il direzionale, il commerciale e il turistico.
vero che si vorrà facilitare ulteriormente in un certo qual modo l'insediamento e l'ampliamento - parliamo infatti di incremento di superfici territoriali e di indici di edificabilità - di attività produttive direzionali, commerciali e turistico-ricettive.
Ora, fare di tutte queste attività un'unica "insalata" secondo me è pericoloso, perché è ovvio che un conto sono le attività produttive, un conto le attività commerciali e un conto le attività turistico-ricettive.
Immagino che questo sia abbastanza chiaro a tutti, che sia abbastanza patrimonio comune, soprattutto in un momento in cui anche con l'Assessore Casoni e con la Giunta Cota, si è cercato di ridurre. Secondo me, si poteva fare qualcosa di più, però si è cercato di porre un freno a questa invasione, come c'era l'invasione degli ultracorpi, degli "ultracentri commerciali". Quindi, centri commerciali enormi che "mangiano" veramente tutta quella che era la piccola distribuzione al dettaglio e non portano neanche ricchezza, perché, si sa, i guadagni sono portati all'estero se non addirittura passati all'estero con una forma di elusione fiscale che dovrebbe essere oggetto di più attente indagini da parte del Governo oltre a quella con il nuovo redditometro.
Se avessi la bacchetta del legislatore in questo momento, ma purtroppo non ce l'ho, secondo me andrebbe distinto appunto tra le varie attività (produttive, commerciali, direzionali, turistico-ricettive). Non potendolo fare, mi sono sentito di suggerire con un emendamento di introdurre, anche qui, un limite percentuale, o meglio, una richiesta minima percentuale di utilizzo della capacità insediativa prevista dal PRG. Cioè, se il PRG diceva che si poteva costruire X di commerciale e X di turistico-ricettivo dobbiamo almeno essere attivati alla realizzazione dell'85% prima di poterlo cambiare con una variante parziale.
In Commissione, io e il Consigliere Buquicchio lo abbiamo dimostrato: più diamo strumenti lassi, più qualche amministratore non proprio attento alla prassi potrebbe essere tratto in inganno o approfittarne per fare cose non lecite oppure magari para-lecite.
Quindi, metterei un limite. Mi rendo conto che il massimo della richiesta che posso fare anche se per questo avrei chiesto in realtà di avere l'esaurimento della capacità insediativa e di spostare tutte le modifiche sulle varianti strutturali e sulle varianti generali.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Subemendamento rubricato n. 857.05) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Al comma 6 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n.
153), dopo le parole "comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, o aree" è aggiunta la parola "edificate" Subemendamento rubricato n. 857.09) presentato dal Consigliere Bono: Il testo del comma 7 dell'art. 31 viene così sostituito: 7. La delibera di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRÌ3 vigente, l'effettiva domanda insoddisfatta e l'inesistenza di alternative, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale delibera è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune nonché inviata alla Provincia o alla Città Metropolitana che, entro 45 giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o PTCM o i progetti sovra comunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto prorogabile di 15 giorni; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione, il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante. Non sono soggette a pubblicazione, a nuove osservazioni ed al relativo parere di compatibilità della provincia, le sole modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni che non prevedano l'inserimento di nuove aree o di nuove norme di attuazione; l'inserimento di eventuali nuove aree o norme, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici necessari, gli stessi devono essere pubblicati sul sito informatico del comune nonché inviati alla provincia per l'espressione del relativo parere di compatibilità che, entro 45 giorni dalla ricezione si pronuncia per quanto di propria competenza, la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, pu presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana o essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.
La parola al Consigliere Buquicchio, per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Questo è un emendamento relativamente al quale abbiamo discusso ampiamente anche, come diceva il Consigliere Bono, nei tavoli paralleli, e prevede che al comma 6, dopo le parole "comunque dotate di...", possa essere aggiunto "o aree edificate".
Questo perché? Perché, pur riconoscendo - diamo a Cesare quel che è di Cesare - alla Giunta lo sforzo di venire incontro su questo punto alle varie esigenze dimostrate a più livelli di discussione, riteniamo che tuttavia le previsioni insediative, oggetto di varianti parziali, dove si parla di aree dismesse, degradate o da riqualificare, possano ancora in qualche misura prestarsi a interpretazioni soggettive o addirittura passatemi il termine, a strumentalizzazioni.
Infatti, per spiegare questo concetto, voglio soltanto fare un esempio non so se il più appropriato o meno. Immaginiamo un'area non continua al centro abitato utilizzata come discarica abusiva. Sicuramente, si tratta di un'area, perbacco, degradata, ma non per questo bisogna dare ai proprietari la possibilità di edificare, eliminando lo stato di degrado.
Pertanto, riteniamo che possa essere utile riformulare la frase come evidenziata nel subemendamento, facendo riferimento nel caso specifico alle aree già edificate.



PRESIDENTE

In quanto cofirmatario del subemendamento, ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.
Lei ha anche presentato il subemendamento rubricato n. 857.09), quindi se ritiene potrebbe illustrarli entrambi.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Ho seguito attentamente quanto detto dal collega Buquicchio e quanto presentato nell'emendamento. Volevo sottolineare che mi sembrano tutti emendamenti di merito ed emendamenti abbastanza moderati, nel senso che si chiede la riduzione dal 6% al 5% di una possibilità di un incremento della capacità insediativa residenziale per i Comuni sotto i 10.000 abitanti.
Quindi, si dia atto che non stiamo proponendo di stralciare totalmente quello che è il disegno di legge, soprattutto con questo emendamento che è frutto di una lunga trattativa in Commissione, e anche dopo la Commissione.
Cerchiamo di limitare, secondo l'esperienza che si è fatta, analizzando dei casi provati e reali, quindi non partendo dalla speculazione politica ma partendo dall'analisi di casi reali quello che si rischia di andare a ripetere e ribadire nella vita dell'urbanistica piemontese.
Quindi, soprattutto nei Comuni più piccoli si è visto che limiti troppo alti in relazione a quella che è la capacità insediativa - quindi questo comma che riguarda il residenziale, produttivo, turistico-ricettivo e commerciale - rischiano di "dare il la" a tutta una serie di comportamenti magari un po' sopra le righe, per non usare altri termini.
Bisogna fare attenzione alle percentuali, perché dietro ad un numero si celano comunque tutta una serie di risvolti e di conseguenze da valutare con attenzione.
Anche una riduzione minima dal 6 al 5% può essere sicuramente un freno a quello che è un utilizzo di strumenti magari nati anche con i migliori intenti, ma che poi vengono un po' interpretati, come succede normalmente con leggi. Infatti, qualunque testo di legge è soggetto ad una interpretazione e ci può essere un'interpretazione autentica e un'interpretazione forzate.
Quindi, rimango dell'idea dell'emendamento che ho presentato prima, il subemendamento 857.07), e lo riterrei l'unico strumento per poter limitare l'utilizzo non fedele di quest'articolo che riguarda le varianti parziali.
Cioè, introdurre un limite dell'85% all'esaurimento della capacità insediativa per le quattro categorie che ho detto, in modo che tutti i Comuni - a prescindere che siano di meno di 10.000 abitanti, sopra i 10.000, più di 100 mila o un milione - si possono regolare di conseguenza.
Quindi, che la variante parziale sia uno strumento straordinario che si utilizza quando le previsioni di un Piano regolatore sono già praticamente arrivate a termine. Quindi, se il Piano regolatore sta andando a morte, nel senso che si è utilizzato quasi tutto quello che si era previsto (85% o 90%), a quel punto si può prolungare, nell'attesa di preparare un nuovo Piano Regolatore Generale, con delle varianti parziali limitate e mirate in alcune aree del tessuto urbano.
Se invece non c'è questo, vedo la situazione un po' difficile e problematica, nel senso che, a prescindere dal residenziale, sul quale abbiamo messo dei limiti, su tutto il resto i limiti non li abbiamo.
Quindi, a prescindere dalla situazione di utilizzo reale delle previsioni del Piano Regolatore Generale, magari vecchio di dieci anni e che non si rinnova - perché magari non si ha la forza politica o economica e sociale di rinnovare - si va a modificare in modo consistente la struttura della città, il tessuto urbano con delle varianti parziali che come abbiamo visto, creano veramente disordine all'interno del nucleo urbano.
Infatti, se se ne abusa, come abbiamo visto che fanno un po' tutti i Comuni che abbiano un milione di abitanti, 900 mila come Torino o che ne abbiamo di meno, la struttura urbana diventa caotica.
Per quanto riguarda il subemendamento n. 857.09), ho messo in grassetto i punti che, secondo me, sono importanti, tra cui quando si dicono le motivazioni per l'adozione della variante parziale, "l'effettiva domanda insoddisfatta e l'inesistenza di alternative".
Sono solo queste quattro parole "l'effettiva domanda insoddisfatta e l'inesistenza di alternative", cioè che ci sia una domanda insoddisfatta ad esempio di case - quindi c'è la cosiddetta pressione demografica e cresce la popolazione - e l'inesistenza di alternative, cioè di alloggi sfitti.
Concludo dicendo che oggi in tutte le città ci sono migliaia e migliaia di alloggi sfitti.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Subemendamento rubricato n. 857.4) presentato dal Consigliere Buquicchio: "Al comma 7 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n.
153) dopo le parole "La delibera di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione" sono aggiunte le parole "delle proprietà interessate,".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Ancorché in tempo minimo indispensabile, preferisco in questa fase di discussione degli emendamenti, scandirne uno per uno, perché c'è stata una differente interlocuzione su questi emendamenti.
Quindi, molto brevemente, con questo emendamento sempre al comma 7 dell'articolo 31, chiediamo che dopo le parole "la delibera di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione" siano aggiunte le parole "delle proprietà interessate".
Riteniamo che purtroppo, e questo l'abbiamo verificato e ne ha preso atto quasi all'unanimità il Consiglio, troppi sono stati in questi anni gli escamotage interpretativi o magari anche le dimenticanze, a volte in buona fede, a volte meno da parte delle Amministrazioni.
Per cui dopo le prime parole del comma 7 inserire le parole "delle proprietà interessate", sicuramente può essere utile per scandire meglio la nostra volontà di aiutare in questo processo la realizzazione più corretta e meno soggettiva sotto il profilo interpretativo.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Buquicchio.
Subemendamento rubricato n. 857.02) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Al comma 7 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento 857 (Sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n.
153) dopo le parole "la delibera medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante" sono aggiunte le parole "o al rispetto dei parametri di cui al comma 6".
Subemendamento rubricato n. 857.03) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: al comma 6 dell'articolo 31 come sostituito dall'emendamento 857 (sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153) dopo le parole "aree dismesse o degradate" le parole "o da razionalizzare" sono soppresse.
Subemendamento rubricato n. 857.14) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: al comma 7 dell'articolo 31 come sostituito dall'emendamento 857 (sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153) dopo le parole "la pronuncia medesima s'intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto" sono aggiunte le parole "Il termine di 45 giorni pu essere sospeso una sola volta per specifici chiarimenti da parte dell'ente interessato".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Su questo punto abbiamo discusso a lungo con l'Assessore e anche nei tavoli a cui facevamo riferimento prima.
Pertanto, chiederemmo, sempre al comma 7, che dopo le parole "la delibera medesima è inviata alla Provincia o alla Città Metropolitana, che entro 45 giorni dalla ricezione si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della Variante", siano aggiunte le parole "con rispetto dei parametri di cui al comma 6".
Come vedremo nel successivo subemendamento n. 857.03), noi esprimiamo lo stesso concetto di esigenza di riferimento a quanto contenuto, in termini di parametri, nel comma 6.
Direi che sul subemendamento n. 857.02) ho espresso il concetto. Se lei mi autorizza, Presidente, proseguirei sul subemendamento n. 857.14), che segue, e poi sul n. 857.0).
Sul subemendamento n. 857.14), invece, intendiamo specificare meglio che, qualora il Comune dovesse richiedere ulteriori chiarimenti alla Provincia, la tempistica fissata nei termini dei 45 giorni, può essere sospesa una volta soltanto. Questo, Assessore, come vede, va incontro a quella volontà, a quella filosofia, a quella parte della rivisitazione della legge che risponde all'indirizzo che lei ha voluto imprimere in queste modifiche relative allo snellimento, se vogliamo definirlo burocratico, ma io lo definirei più temporale, che effettivamente affliggeva molto, in base alle vecchie procedure urbanistiche. questa Regione. Quindi, proprio al fine di non allungare i tempi a dismisura, noi abbiamo chiesto - però non so se lei ha la volontà di recepirlo - che questa tempistica, fissata nei termini di 45 giorni, possa di fatto essere considerata in termini di sospensiva una volta soltanto.
Non so perché hanno inserito questo subemendamento tra il n. 857.02) e il n. 857.03). Sarebbe stato più appropriato fare 857.02), 857.03) e poi 857.14), che è un argomento a parte, ma tant'è.
Ritorniamo al subemendamento n. 857.03). Al comma 7 dell'articolo 31 noi chiediamo, così come prima per il subemendamento n. 857.02), che dopo le parole "se la Provincia o la Città Metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della Variante", possano anche qui essere aggiunte le parole "o al rispetto dei parametri di cui al comma 6". Quindi, come vedete, questo è un elemento importante, sul quale mi sembrerebbe di aver recepito una maggiore disponibilità da parte della Giunta a voler considerare e soddisfare, in un certo senso, appieno lo spirito che ci guida relativamente a questo argomento.
Direi di avere esaurito l'illustrazione sia del subemendamento n.
857.02) che del subemendamento n. 857.03), che sono collegati, e anche del n. 857.14).



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Riparto da quanto detto prima. La discussione su queste varianti parziali è molto importante, anche se purtroppo avviene proprio oggi quando siamo all'ultima seduta prima di una contestata o contestabile pausa elettorale, in vista delle elezioni politiche e quindi in un'Aula abbastanza disattenta. Poi, è vero che...



PRESIDENTE

Mi scusi, non ho inteso: che aggettivo ha usato?



BONO Davide

Contestata e contestabile pausa elettorale.



PRESIDENTE

La ringrazio.



BONO Davide

Poi mi dice cosa aveva inteso, Presidente.
Dicevo che probabilmente l'Aula è un po' disattenta. È anche vero che abbiamo discusso lungamente su questo tema delle Varianti parziali ed è un testo di legge che è stato partorito forse più di un anno e mezzo fa (potrei sbagliarmi di poche settimane), quindi di sicuro il dibattito c'è stato, però stiamo andando ad approvare definitivamente questo articolo che poi non potrà più essere discusso successivamente e quindi, per questo motivo, ritengo che sia importante andare ancora bene nei dettagli.
Prima, riguardo al subemendamento n. 857.09), sottolineavo l'importanza di spiegare bene le motivazioni dell'adozione della variante parziale. Il collega Buquicchio chiedeva di mandarle alle Province, eventualmente, e/o alla Città Metropolitana, qualora istituita, come un punto di controllo ulteriore importante, almeno finché restano le Province, poi è ovvio che qualora le Province dovessero sparire...
Oramai abbiamo un po' perso la speranza, nel senso che abbiamo visto che, a livello di Governo centrale, soprattutto da parte del Governo tecnico che è in campagna elettorale, non se n'è parlato più, si è messo tutto in un angolino. Ma, a parte questa digressione politica, è veramente importante che ci sia un chiara stazione di controllo delle motivazioni per cui si è ricorsi a una variante parziale, altrimenti si tratta un po', come nella legge anticorruzione, dell'autocertificazione, e l'autocertificazione rimane tutta in capo al Comune, noi non possiamo accettarla.
Poi dovremo aspettare un'altra operazione, magari - non me ne vogliate per l'accostamento - un'altra operazione Minotauro, per dover magari scoprire la punta dell'iceberg. Comunque, fortunatamente, non per tutti i Comuni che ricorrono a un eccesso di varianti parziali si scopre che dentro c'erano degli interessi diretti e indiretti di associazioni a delinquere di stampo mafioso, alcuni Comuni lo fanno semplicemente perché devono far cassa (cassa pubblica, non cassa privata dell'amministratore). Devono fare cassa perché? Perché hanno un bilancio in crisi da anni e anni magari di cattivo utilizzo, indebitamento e quant'altro.
Pertanto, per me è prioritario chiarire bene che nelle motivazioni fondamentali ci sia un'effettiva domanda, sia soddisfatta sia non soddisfabile, nel senso che non ci siano alternative.
Oggi, non c'è solo la crisi delle famiglie che non riescono a pagare l'affitto (magari le case popolari non ci sono o vengono date a poche persone), ma c'è anche una crisi dei proprietari che - probabilmente proprietari di una singola seconda casa - avevano un reddito da un affitto che non riescono più ad ottenere. Pertanto, la politica deve vedere entrambe le facce della medaglia.
importante, ad esempio - e questo è oggetto di un ordine del giorno che ho presentato oggi, ma che temo non riusciremo a discutere prima della pausa elettorale - riuscire a trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, che sono opposte, ma che vanno nella stessa direzione: per il proprietario, riuscire a trovare qualcuno che paghi l'affitto con regolarità e, per una famiglia, avere un tetto sulla testa, perch diversamente risulta impossibile avere una vita dignitosa, come dice il dettato della Costituzione.
Questo - e chiudo, Presidente - non lo si può ottenere partendo dal concetto di permettere, con le varianti parziali, nei Comuni sotto i 10.000 abitanti, di costruire edilizia residenziale a più non posso, ma anche tutte le altre fattispecie di costruzioni.
Il concetto della stazione di controllo è fondamentale per valutare veramente che le varianti parziali siano tali, e non, come abbiamo visto oggi, che le varianti strutturali in realtà sono varianti generali o che le varianti parziali devono essere varianti strutturali. Se avessimo un'altra tipologia di variante, ancora più semplificata, probabilmente sarebbe una variante parziale che diventa variante ancora più parziale! Ritengo che occorra stare molto attenti alle definizioni, perché un piccolo chiarimento in più nel testo potrebbe dare un potere di controllo maggiore.
Inoltre, occorre capire a chi attribuire il potere di controllo.
Giustamente il collega Buquicchio chiedeva: "Ma chi è che controlla?".
Possiamo anche inserire la definizione, ma non possiamo limitarci solo all'ultimo articolo (non ricordo se è il 14), in cui si dice che si pu fare genericamente ricorso al Presidente della Regione e/o al TAR. Non possiamo, cioè, avere una Regione o uno Stato fondato sui tribunali: non ho nulla contro i tribunali, ma sappiamo che i tempi sono lunghi e che ci sono dei costi per i Comuni e per i ricorrenti.
Pertanto, prima di ingolfare i tribunali amministrativi, i Consigli di Stato, ecc., cerchiamo di scrivere la migliore legge possibile (o la meno peggio), accogliendo queste richieste che mi sembrano di buonsenso.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bono.
Subemendamento rubricato n. 857.18) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Al comma 7 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento 857 (sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n.
153) dopo le parole "oppure essere corredata dal definitivo parere favorevole della Provincia o della città metropolitana" sono aggiunte le parole "pena l'invalidazione dell'intero procedimento".
Subemendamento rubricato n. 857.16) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Al comma 7 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento 857 (sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n.
153) dopo le parole "unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG" sono aggiunte le parole "pena l'invalidazione dell'intero procedimento".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.
Li illustra congiuntamente?



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente. Inizio ad illustrare il primo, poi vediamo come va la discussione.
Questo subemendamento è un emendamento aggiuntivo, in quanto chiede che vengano inserite le parole "pena l'invalidazione dell'intero procedimento" dopo le parole "oppure essere corredata dal definitivo parere favorevole della Provincia o della Città Metropolitana".
Il subemendamento parte dal seguente principio fondamentale: purtroppo non basta fissare buone regole; affinché queste regole siano realmente applicate, occorrerebbe introdurre delle sanzioni. Le sanzioni, però, in questo caso e in questa disciplina, non è possibile prevederle, per cui dovremmo avere quantomeno la capacità d'introdurre dei paletti amministrativi.
Pertanto, la nostra azione emendativa riguarda quelle prescrizioni relative alla delibera comunale di approvazione di un'eventuale variante parziale al Piano regolatore.
Se tale documento non riporta il recepimento delle osservazioni di Provincia o Città metropolitana, la compatibilità - per di più - con il Piano territoriale di coordinamento ed il parere favorevole della Provincia o della Città metropolitana, significa che l'intero procedimento relativo alla variante parziale deve essere, dovrebbe essere, riteniamo ragionevole che sia, invalidato. Rappresenterebbe, quindi, un deterrente affinché i Comuni possano tenere in maggiore considerazione le osservazioni che puntualmente la Provincia o la Città metropolitana abbia ritenuto di rilevare.
Si tratta di una modifica che attribuisce maggiore importanza ai controlli cui faceva riferimento il Consigliere Bono, effettuati da quegli enti sovraordinati che dovrebbero avere una maggiore voce in capitolo.
Riteniamo che questi controlli siano fondamentali (lo ribadiamo ancora una volta; forse l'abbiamo detto sin troppe volte, ma non è mai troppo ripeterlo), affinché non si vada verso il Far West, così come purtroppo in alcuni casi, con la Commissione d'inchiesta sull'urbanistica abbiamo dimostrato essersi verificato (in alcuni casi, ripeto).
Questo, in merito al subemendamento n. 857.18).
A seguire, viene il subemendamento n. 857.16). La filosofia che sta alla base di quest'emendamento è molto semplice e rispecchia quello che ho detto poc'anzi, relativamente all'emendamento precedente. Bisognerebbe applicare delle sanzioni, ma questo, purtroppo, non è possibile.
Illustro il subemendamento n. 857.16). A nostro avviso se questa non viene trasmessa entro le tempistiche previste, l'intero procedimento dovrebbe essere invalidato.
Questo è un paletto amministrativo che può sembrare eccessivamente severo, ma per tutte le considerazioni che facevamo prima, e che abbiamo anche avuto modo di poter valutare nell'ambito del lavoro che per un anno si è svolto nella commissione di inchiesta su questo argomento, porterebbe essere, se recepito e, di fatto, applicato in termini di paletti amministrativi, un elemento in più affinché, per il futuro, il Far West normativo - mi piace definirlo in questo modo - possa essere scongiurato.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Buquicchio.
Submendamento rubricato n. 857.11) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Alla lettera b) comma 12 dell'articolo 17, dopo le parole "di limitata entità" inserire, "non superiori al 5%".
Subemendamento rubricato n. 857.12) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Alla lettera c) comma 12 dell'articolo 17, dopo le parole "di limitata entità", inserire "non superiori al 5%" Submendamento rubricato n. 857.13) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Alla lettera f) comma 12 dell'articolo 17, dopo le parole "se non limitate", inserire "non superiori al 2%".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione degli emendamenti.



BONO Davide

Illustro i subemendamenti rubricati n. 857.11), 857.12) e 857.13).
I subemendamenti n. 11 e 12 sono similari, ma riguardano due commi diversi dell'articolo 12. Lettere b) e c).
Emerge una definizione generica, molto generica. Come avevo già detto sull'articolo precedente, Assessore, chiediamo che non costituiscano varianti del Piano Regolatore Generale, gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate ad infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate ai servizi sociali e attrezzature di interesse generale (questo nella lettera b).
Per quanto riguarda la lettera c), "gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo", mi trovo di nuovo a sottolineare che la definizione di limitata entità è qualcosa di non chiaro.
L'Assessore, mentre si discuteva dell'esclusione della VAS sul precedente articolo per quanto riguarda il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, mi ha risposto dicendo che c'è una prassi consolidata.
Prendo atto dalla sua maggiore esperienza e della sua vicinanza agli Uffici tecnici che, sicuramente, le avranno suggerito di dire così tuttavia è anche vero che non siamo nel Common Law, nel senso che non abbiamo un ordinamento per cui una prassi diventa legge. Per come funziona l'ordinamento giuridico italiano, c'è un po' un andare a tentoni.
Probabilmente, se l'Assessore mi risponderà, magari mi risponderà di nuovo così (mi faccio le domande e mi do le risposte). Secondo me, limitata entità è un qualcosa che non ci mette al riparo da quella interpretabilità e da quella soggettività nell'interpretazione della norma che mette a rischio alcuni amministratori.
In futuro, magari, ci troveremo noi con una commissione di inchiesta la Procura con le indagini e i Tribunali Amministrativi per i ricorsi dei cittadini, ad interpretare cosa vuol dire limitata entità.
Visto che la variante parziale è già una fattispecie di variante molto semplificata, io le chiederei - poi ognuno si assuma le sue responsabilità di specificare meglio cosa significa limitata entità degli adeguamenti proprio per evitare dei pasticci. Oppure, se è cortese di spiegarci cosa intende la Giunta con questa definizione.
Passo ad illustrare il subemendamento 857.13), che insiste sull'ultimo comma dell'emendamento 857), in cui alla lettera f), comma 12 anche in questo caso dopo le parole "se non limitate" si inserisce "non superiori al 2%".
Parliamo di modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento su patrimonio edilizio esistente, che non riguardano edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportano variazioni se non limitate. È il quarto emendamento che presento su una definizione molto general-generica di limitate quindi, anche in questo caso, aggiungo una richiesta di migliore specificazione, anche nel caso delle modificazioni parziali e totali intervenendo sul patrimonio edilizio esistente. La sola definizione di "limitate variazioni" non è sufficiente. Mentre prima chiedevo il 5%, in questo caso ho posto un limite del 2%.
Grazie.



PONSO TULLIO



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bono.
Passiamo ad esaminare l'emendamento successivo.
Subemendamento rubricato n. 857.06) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: al comma 12 dell'articolo 31 del disegno di legge 153 come sostituito dall'emendamento n. 857 (sostituzione dell'articolo 31 del disegno di legge n. 153) dopo la lettera h) è aggiunta la lettera i) "la localizzazione di nuovi interventi di edilizia sociale da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali su aree o immobili aventi destinazioni residenziali ovvero destinati ad attrezzature ricettive".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Se non mi sbaglio, questo dovrebbe essere l'ultimo subemendamento relativo all'articolo n. 31.
Gli emendamenti, e ce ne sono tanti, relativamente all'articolo 31 dovrebbero decadere con l'approvazione dell'emendamento della Giunta regionale.
Dopo la lettera h) del comma 12, dell'articolo 31 noi chiederemmo di inserire testualmente "la localizzazione di nuovi interventi di edilizia sociale da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali su aree o immobili aventi destinazioni residenziali ovvero destinati ad attrezzature ricettive".
Come ricorderà, Assessore, in occasione della discussione dell'articolo 21 avevamo già posto l'accento sull'importanza, secondo noi, di dare una risposta forte alla notevole crescita del disagio abitativo. Disagio cui si sta assistendo, purtroppo, da diversi anni in Piemonte, come nel resto del Paese. Noi si diceva anche di integrare maggiormente le problematiche abitative con gli obiettivi di riqualificazione urbana, con le politiche di welfare e le politiche di sostenibilità energetica e ambientale e anche con le stesse politiche economiche ed occupazionali.
A questo proposito, avevamo presentato un emendamento attraverso il quale si chiedeva, tra le finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale, oltre al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto dei servizi sociali di attrezzature pubbliche, che venisse preso in considerazione anche il fabbisogno di edilizia sociale.
Questo perché la domanda di alloggi sociali in affitto è cresciuta. Ed è cresciuta parallelamente alla crescita del disagio abitativo e proviene non soltanto, purtroppo, dalle fasce più deboli della popolazione, ma anche da ceti sociali a reddito medio-basso, che non hanno i requisiti per accedere all'offerta pubblica e, al tempo stesso, non trovano risposte sul libero mercato dell'affitto; oppure, se le trovano, impegnano una parte molto rilevante del loro risicato reddito.
Questa condizione caratterizza molte famiglie monoreddito, nuclei familiari di anziani, giovani coppie o genitori soli con figlio a carico che, ormai, rappresentano una realtà molto diffusa nel quadro complessivo delle famiglie piemontesi.



PRESIDENTE

Consigliere Buquicchio, la prego di concludere.



BUQUICCHIO Andrea

Ho terminato, Presidente, tanto ho snellito molto nei tempi altri emendamenti; mi sia consentito concludere un attimo.
Pertanto, per favorire l'edilizia sociale, proponiamo l'aggiunta della lettera i) al comma 12, che ho letto prima, che include, tra le voci che non costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale, quella riferita alla localizzazione di nuovi interventi di edilizia sociale o di immobili aventi destinazione residenziale ovvero destinati ad attrezzature ricettive. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere.
Subemendamento rubricato n. 857.10) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: al comma 14 dell'articolo 31, dopo le parole "in materia di ricorsi amministrativi", si aggiungono "ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Questo subemendamento mi sembra sia già stato oggetto di discussione in Commissione. Comunque, ho inteso ripresentarlo in Aula, non avendo avuto soddisfazione dalla discussione in Commissione, o nei tavoli paralleli, in quanto al comma 14 si fa menzione della possibilità di un ricorso su una variante parziale approvata al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del DPR n. 1199 del 1971, quando questa variante parziale sia considerata non coerente con i contenuti e con quanto delineato nell'articolo che ci accingiamo ad approvare.
Giova ricordare che qualunque atto amministrativo può essere impugnato innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, quindi con questo emendamento ho inteso inserire tale possibilità nel testo di legge. È ovvio che non è una scusante l'ignoranza della legge, però può dare l'impressione che per le varianti parziali vi sia solo la possibilità di ricorso al Presidente della Giunta. Quest'ultimo, praticamente, è all'oscuro del percorso delle varianti parziali, perché non ha avuto un suo rappresentante, come accadrà e come accade già per le varianti strutturali nelle conferenze di copianificazione, in cui si invia un proprio rappresentante, magari dell'Assessorato alla pianificazione e programmazione urbanistica. Nella conferenza di copianificazione, la Regione esprime un parere.
Tra l'altro, da quanto approvato oggi, mi sembra che il parere sia in qualche modo vincolante, anche se minoritario per quanto riguarda almeno l'attinenza ai piani territoriali regionali e al piano paesaggistico regionale.
Quindi, il Presidente della Regione sarebbe un po' investito di questo strumento di ricorso, che ritengo anche un po' fumoso. Infatti, vorrei sapere - non lo chiedo adesso, Vicepresidente, ma successivamente, magari in Commissione - se è possibile avere i dati relativi ai ricorsi presentati avanti il Presidente della Giunta regionale. Se riusciamo relativamente agli ultimi dieci anni, magari va bene; dal 1970 sarebbe meglio. Chiedo agli Uffici di prenderne nota (anche se magari non sono molto contenti) per sapere se è uno strumento che viene utilizzato, quindi se è conosciuto e se è efficace. Per quanto a mia conoscenza, abbiamo sempre e solo fatto e sentito fare ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato.
Pertanto, le domando se, dal punto di vista legislativo, è corretto inserire la fattispecie prevista normalmente di ricorso al TAR e al Consiglio di Stato o se è sufficiente inserire questa fattispecie di ricorsi al Presidente della Giunta.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PLACIDO



PRESIDENTE

Grazie, collega.
Emendamento rubricato n. 857) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: "L'articolo 31 del disegno di legge n. 153, è sostituito dal seguente: '1. L'articolo 17 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: 'Art. 17. (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale) Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è altresì oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle nonne di attuazione, o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti: interessano l'intero territorio comunale modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonch le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque dei valori minimi di cui alla presente legge non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, o aree dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.
La delibera di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale delibera è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, primo comma, numero 2) e, ove necessario dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui al primo comma, numero 4bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la delibera medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.
Salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione, o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. Sono altresì escluse dal processo di VAS le varianti di cui al comma 5 quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, primo comma, numero 3), lettera bis) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.
Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la delibera di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.
Non costituiscono varianti del PRG: le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.
Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima é trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonch il contenuto della modifica al PRG.
Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).''".
Ha chiesto la parola l'Assessore Cavallera per l'illustrazione; ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e alla programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Veramente, l'articolo 31 costituisce un passaggio importante; con gli articoli 32 e 33 si chiude la questione della pianificazione a livello comunale. Naturalmente, l'articolo 32 riguarda le procedure semplificate che sono collegate ad altre forme di programmazione, quali fondi europei accordi di programma o altre fattispecie. Quindi, stiamo per delineare la configurazione della nuova legge urbanistica regionale aggiornata.
Ricordo non solo a me stesso, ma a tutti, che l'articolo 31, così come ripresentato complessivamente dal sottoscritto, a nome della Giunta regionale, è abbastanza diverso rispetto alla configurazione iniziale, per due ragioni. Innanzitutto, per le novità legislative che, nel frattempo sono intervenute a livello nazionale, non a caso ad ogni provvedimento di livello governativo acceleriamo le procedure e semplifichiamo. Quindi occorre considerare le norme generali, per non creare quei famosi contrasti, che originano dai combinati disposti, di difficile interpretazione.
In secondo luogo, anche per lo svolgimento della Commissione d'inchiesta, o di indagine, che ha operato a livello regionale, delle cui conclusioni, di fatto, possiamo beneficiare, prendendole in considerazione in quest'ultima formulazione.
Poiché diversi emendamenti presentati sono stati assorbiti in questa proposta, si è dovuto riscrivere l'intero articolo, altrimenti sarebbe stato di difficile interpretazione. Per cui, la lettura organica dell'articolo, senz'altro, facilita.
Ovviamente, le parti politiche presenti in Consiglio regionale hanno le loro opinioni. Nel momento in cui non si ritiene non siano stati adeguatamente accolti tutti gli emendamenti precedenti sono stati presentati dei subemendamenti, che adesso sono stati illustrati.
L'articolo tratta adeguatamente tutte le forme di variante che ci possono essere a fronte del piano regolatore, quindi la revisione generale la variante strutturale e la variante parziale, che è stata più volte nominata in questo dibattito.
Da un lato, credo si possa esprimere un giudizio, dopo tanti anni di operatività della norma, soprattutto individuare le effettive, dal nostro punto di vista, necessità di inserire ulteriori paletti. Vale a dire, che tutti abbiamo interesse a decentrare in sede locale, ma è chiaro che, vista anche l'esperienza, occorre definire dei percorsi, in modo che in sede locale possano operare meglio.
I subemendamenti rubricati nn. 857.05), 857.02) e 857.03), di cui procederemo alla definizione, così come anche l'ultimo emendamento illustrato dal collega Bono, relativo alla completezza dell'indicazione circa la possibilità di ricorso, dal nostro punto di vista, possono senz'altro essere accolti, per la seguente ragione.
Il subemendamento rubricato n. 857.05), in sostanza, fuga tutti quei dubbi esposti in questa sede dai proponenti, laddove ci si chiede come definire l'area degradata. Se è degradata perché, giustamente, è abbandonata, da tempo vi erano vecchie attività, abitazioni in disuso o servizi non più in attività. Probabilmente, aggiungendo la locuzione "edificate", evitiamo che qualcuno pensi di affibbiare questa definizione a discariche abbandonate o quant'altro.
Questo ci pare un ragionamento che possa essere valutato, anche perch nel momento in cui si va nel campo dei rifiuti, sapete che ci sono norme ben precise circa la bonifica, con responsabilità connesse agli inquinatori e ai proprietari, che sono a conoscenza del fatto che preludono e precedono l'eventuale possibilità di utilizzo, dal punto di vista urbanistico, del sito stesso. Lì, quindi, si deve andare su varianti di tipo ordinario.
L'altro emendamento, che a mio parere merita di essere valutato e quindi accolto, è quello che definisce meglio il ruolo della Provincia definendo meglio il tipo di valutazione e di conseguenze sulla deliberazione finale del Comune, a fronte degli approfondimenti che fa la Provincia.
Praticamente viene estesa, non solo ad una valutazione puramente formale della variante parziale (che avviene già adesso, perché non è pensabile che si aprano disegni o si valuti la variante guardando solo una cosa, senza dare un giudizio di carattere complessivo), ma si legittima la possibilità di intervenire, per quanto riguarda anche le valutazioni, circa la localizzazione della variante.
Questo è il subemendamento n. 857.02).
Il subemendamento 857.03) è relativo alle modalità di adeguamento, più pregnante rispetto al parere della Provincia.
L'ultimo discorso, anche se secondo noi è già previsto dalla normativa statale vigente, riguarda il fatto che qualunque atto amministrativo pu essere impugnato al TAR entro 60 giorni, oppure, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. Anche se qualcuno lo potrebbe ritenere ridondante, va bene anche un inserimento del genere.
Questa è la nostra riscrittura che accoglie tante osservazioni emerse per esempio nell'emendamento 643) di Reschigna; negli emendamenti 238) e 239) di Buquicchio; nell'emendamento 240) di Buquicchio e nell'emendamento 373) di Artesio. Sicuramente sapete, perché l'abbiamo discusso tutti insieme (c'erano anche i Presidenti di Commissione e tutti coloro che erano stati delegati a livello di maggioranza) che abbiamo valutato, fermo restando la presenza delle varianti parziali, di trovare una formulazione che inquadrasse meglio la casistica e desse regole chiare, ma senza appesantire la procedura.
chiaro che non siamo qui a palleggiare il numero: tre vanno bene quattro vanno bene e gli altri no. No, si è fatto un ragionamento: laddove per esempio, si parla della limitata entità, capisco anch'io che la limitata entità può esserci, però c'è un consolidato.
Nel momento in cui introduciamo un parametro (qualcuno dice che il 2 il 3, il 4 o il 5% potrebbe essere giusto come limitata entità), la valutazione della Commissione edilizia, degli uffici tecnici comunali e di coloro che alla fine dei Consigli, laddove vanno in Consiglio le varianti parziali, sono senz'altro sufficienti, a parte organi collegiali, organi tecnici e organi monocratici responsabili.
Non è che fanno pratiche come queste e basta: nell'attività lavorativa di ogni Comune si è comunque formata una prassi e una certa modalità di comportamento, con possibilità di avere il giudizio delle Province, che costituisce il primo elemento di razionalizzazione e di comparazione a livello provinciale, anche come organo di riferimento, perché, nel momento in cui devono chiedere informazioni o un parere, non c'è solo il nostro servizio decentrato in sede locale, ma ci sono anche gli uffici tecnici della Provincia.
Nel subemendamento 857.04) del collega Buquicchio si proponeva di fare riferimento addirittura alle proprietà.
La norma non prevede la pianificazione comunale, che non si effettua sulle particelle catastali e prescinde da un riferimento diretto alle proprietà.
Si potrebbe continuare con un maggior dettaglio punto per punto, ma quando si dice che per l'ERP, per l'edilizia residenziale pubblica gli interventi non costituiscano variante, forse mi sembra persino eccessivo.
Ho citato questi esempi per dire che abbiamo valutato emendamento per emendamento, mantenendo una certa coerenza, che è quella della chiarezza della norma, semplificazione della procedura e non ridondanza degli adempimenti. È chiaro che ci sono vari punti di vista e, per quanto mi riguarda, certamente soggettivi, ma confrontati con la struttura, che tengono conto del parere che la legge ha avuto in sede di Conferenza Regioni-Enti locali e di numerosi confronti che abbiamo avuto in conferenze e in convegni (uno mi sembra anche indetto dal collega Bono, cui abbiamo partecipato).
Tutto questo per dire che si tratta della sintesi di un percorso e di un lavoro fatto con coscienza, per trovare una soluzione che potesse essere idonea ed efficace.
In conclusione, oltre alla votazione del nostro emendamento, darei parere favorevole ai subemendamenti 857.05), 857.02), 857.03) e 857.10).
A questo punto - e mi rivolgo al Presidente - vi era una configurazione dell'articolo con tutta una serie di emendamenti, com'è avvenuto per tutti gli altri articoli.
Per questo articolo, per le ragioni dette, si è palesata la necessità di riscriverlo, per cui è stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo. Avendo tutto il tempo necessario, chi ha ritenuto non sufficiente l'emendamento sostitutivo della Giunta, ha provveduto a presentare una ventina di subemendamenti che sono stati prima illustrati.
chiaro che con la votazione dell'emendamento di Giunta tutti gli altri emendamenti decadranno, ma io li leggo così, nel senso che non tutti sono stati presentati come subemendamenti e quindi decadono. Chi riteneva non sufficiente la riscrittura della Giunta ha presentato i subemendamenti.
Adesso mi domando se vale la pena ripetere quanto è già stato detto perché andiamo a toccare i commi 1, 2, eccetera.
Per carità, se il problema è di un altro tipo non discuto, ma se vogliamo convergere su una proposta sostanziale, pongo il problema alla Presidenza e ovviamente all'Aula; altrimenti, ascolteremmo con grandissima attenzione il ripetersi di emendamenti che o sono già compresi nell'emendamento della Giunta o sono già illustrati nei subemendamenti.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cavallera.


Argomento: Varie

Saluto del Presidente del Consiglio ai docenti e agli allievi della Scuola Media "Nievo-Matteotti" di Torino


PRESIDENTE

Saluto i docenti e gli studenti della Scuola Media "Nievo-Matteotti" di Torino in visita a Palazzo Lascaris, ai quali auguro buona permanenza.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 153.
L'Assessore Cavallera ha illustrato l'emendamento n. 857), che interviene riscrivendo totalmente l'articolo 31. Su alcuni subemendamenti illustrati fino adesso, l'Assessore ha dato parere favorevole, ma se in fase di votazione l'emendamento di Giunta fosse accolto, farebbe decadere tutti gli altri subemendamenti successivi.
Adesso, ai firmatari, in particolare ai Consiglieri Buquicchio, Bono Artesio e Reschigna, che sono in misura diversa e in numero diverso firmatari degli emendamenti, la decisione se illustrare comunque i subemendamenti e poi andare al voto e vedere, quando si arriva all'emendamento n. 857), se decadono o meno, oppure, accogliendo e condividendo in parte - Assessore, presumo in parte - le osservazioni e le informazioni dell'Assessore, ritirare i subemendamenti e passare alla fase successiva.
La parola al Consigliere Buquicchio.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Ritenendo abbastanza soddisfacenti le dichiarazioni, oltre l'illustrazione del suo emendamento, dell'Assessore relativamente all'accoglimento dei subemendamenti 857.05), 857.02), 857.03) e 857.10) del Consigliere Bono, che peraltro condivido appieno, ritengo che i successivi emendamenti, quelli che sono numerati, per quel che mi riguarda, dal 52) fino al 257), possono essere ritenuti ritirati.



PRESIDENTE

Chiedo agli altri colleghi primi firmatari che prima ho citato, cioè i Consiglieri Bono, Artesio e Reschigna, se gentilmente danno indicazioni sui loro subemendamenti, in modo da sapere come regolare i lavori su questo articolo.
La parola alla Consigliera Artesio.



ARTESIO Eleonora

Grazie, Presidente.
Per quel che mi riguarda, non li ritiro, non li illustro e chiedo che vengano votati.



PRESIDENTE

Grazie, collega Artesio.
La parola al Consigliere Reschigna.



RESCHIGNA Aldo

Io li mantengo.



PRESIDENTE

Grazie, collega Reschigna.
La parola al Consigliere Bono.



BONO Davide

Deciderò volta per volta.



PRESIDENTE

La sua si potrebbe definire una risposta "democristiana".
Il collega Vignale ha chiesto la parola. Su cosa?



VIGNALE Gian Luca

Faccia lei. No. Il mio vuole essere un invito alla Giunta, nel senso che...
Facciamo che sia per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE

Ma non siamo ancora...



VIGNALE Gian Luca

Aspettiamo, allora.



PRESIDENTE

La ringrazio per la sua gentilezza.
Passiamo all'emendamento rubricato n. 704) presentato dai Consiglieri Bono.



PRESIDENTE

BONO Davide (fuori microfono)



PRESIDENTE

ritirato.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 362) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Articolo 31.
All'articolo 17, dopo il comma 4 legge 56, è inserito il seguente: "4 bis.
Le varianti strutturali puntuali sono soggette alla procedura di valutazione preventiva circa la sussistenza dell'interesse pubblico stabilita all'art. 3 bis, comma 3 bis".
L'emendamento è dato per illustrato.
Gli emendamenti n. 52), 42), 253), 43), 44), 45), 46), 230), 231) e 47) presentati dal Consigliere Buquicchio sono ritirati.
Emendamento rubricato n. 364) presentato dai Consiglieri Buquicchio e Bono: Art. 31. All'articolo 17, la lettera b) del comma 5, legge 56, è sostituita dalla seguente: "b) non modificano i princìpi ispiratori del Piano vigente con particolare riguardo al sistema infrastrutturale e alle possibili ricadute sulla funzionalità complessiva dell'assetto territoriale dei comuni contermini" L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 705) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nella lettera c) comma 5 dell'art. 17, le parole "per abitante o non riducono" sono sostituite con "per abitante e non riducono".
Emendamento rubricato n. 706) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nella lettera c) comma 5 dell'articolo 17, dopo le parole "di cui alla presente legge" sono aggiunte "per ogni sottocategoria".
Entrambi gli emendamenti sono dati per illustrati dal Consigliere Bono.
Emendamento rubricato n. 707) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nella lettera d) comma 5 dell'articolo 17, le parole "oltre i valori minimi previsti dalla presente legge" sono sostituite con "oltre i valori previsti dal PRG, al momento della sua approvazione".
La parola al Consigliere Bono, per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Brevissimamente, perché come ha detto l'Assessore Cavallera, questi emendamenti decadono e solo una parte li abbiamo assorbiti e ripresentati come subemendamenti.
In questo caso, rispetto alla precedente proposta di articolo 31 sostituiremmo le parole "oltre ai valori minimi previsti dalla legge", per quanto riguarda la lettera d), comma 5, con "i valori previsti dal Piano Regolatore Generale". In sostanza, è un altro modo di dire che non ci interessa tanto la percentuale prevista per la deroga alle varianti parziali, ma ci interessa la capacità insediativa residenziale, cioè questa capacità deve essere esaurita. Quindi, con la variante parziale si possono eventualmente fare degli interventi se rientrano nella capacità insediativa prevista dal PRG e non dalla deroga prevista dalla legge regionale. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 365) presentato dalla Consigliera Artesio: all'art. 17, la lettera e) del comma 5, legge 56, è sostituita dalla seguente: "e) nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti e con capacità insediativa residenziale esaurita incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nel limite del 4 per cento".
L'emendamento è dato per illustrato dalla collega Artesio.
Emendamento rubricato n. 643) presentato dai Consiglieri Reschigna Muliere, Taricco, Pentenero, Manica, Ronzani, Boeti, Motta Angela: Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 17 (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale) della l.r. 56/1977 come sostituito dall'articolo 31 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r.
56/1977) del disegno di legge n. 153, le parole "tali incrementi sono ammissibili decorsi almeno cinque anni dall'approvazione del PRG vigente o di una sua variante generale;" sono sostituite dalle seguenti: "tali incrementi sono ammissibili solo previa dimostrazione dell'avvenuta realizzazione effettiva di almeno il 70 per cento di tutte le aree destinate alla nuova residenza, sia di completamento sia di nuovo impianto previste dal PRG vigente e comunque decorsi almeno cinque anni dall'approvazione del PRG vigente o di una sua variante generale;".
La parola al Consigliere Reschigna, per l'illustrazione.



RESCHIGNA Aldo

Grazie, Presidente.
Non ho ritirato gli emendamenti anche se questo emendamento è stato recepito nell'emendamento che ha illustrato il Vicepresidente Cavallera.
Volevo, anzitutto, marcare il fatto che il recepimento di questo contenuto all'interno dell'emendamento illustrato dal Vicepresidente Cavallera non toglie il fatto che su questo punto c'è stata un'iniziativa da parte del Gruppo regionale del PD.
E non toglie un'altra considerazione: su questo articolo 31 si è consumato forse il momento di maggior confronto anche su altri passaggi nella discussione sulla modifica della legge regionale n. 56.
Se la Giunta regionale ha dovuto presentare un emendamento che, di fatto, stravolge l'articolo 31, così come è uscito dalla Commissione consiliare, lo stravolge in parti non secondarie e non irrilevanti significa che l'iniziativa che i Gruppi avevano messo in atto era un'iniziativa che aveva un forte carattere di merito e non di opposizione tesa all'impedimento dell'iter relativo alla legge urbanistica.
Questo è quello che volevo sottolineare e anche se rimangono da parte nostra elementi molto negativi rispetto a questo articolo 31, perch troviamo un po' incoerente il fatto che ci sia una legge regionale di modifica della legge n. 56 che abbia come obiettivo condiviso da noi quello di rendere più celere la fase di formazione e di approvazione degli strumenti urbanistici ma, nello stesso momento, si ampliano gli spazi e le possibilità di intervento sugli strumenti urbanistici attraverso lo strumento delle variante e ne viene aggiunto un altro con questa nuova formulazione.
Questo porterà inevitabilmente ad un processo di trasformazione delle città per parti e non all'interno di un disegno complessivo.
Ho voluto intervenire nel merito delle questioni che abbiamo sollevato durante la discussione, cogliendo positivamente alcuni elementi che sono stati modificati nell'emendamento dell'Assessore Cavallera.
Presidente, unisco brevemente i tempi sui due emendamenti.
Sono voluto intervenire anche per un'altra ragione. Cari colleghi quello che sta avvenendo in quest'Aula e fuori da quest'Aula noi non lo consideriamo positivamente.
Non consideriamo positivamente quello che è avvenuto in quest'Aula questa mattina e non consideriamo positivamente quello che sta avvenendo fuori da quest'Aula in questi giorni, attraverso una pesante confusione tra ruoli istituzionali e ruoli di candidati alle elezioni politiche.
Approfitto della presenza del Vicepresidente Cavallera. Oggi durante la pausa ho avuto la disgrazia di guardare il TGR Piemonte. E ripeto che ho avuto proprio la disgrazia di guardare il TGR Piemonte, perché sembra che la RAI abbia distaccato una troupe apposita che segue il Presidente della Giunta regionale in tutti i suoi spostamenti.
Questa mattina il Presidente della Regione era a Galliate ad inaugurare un poliambulatorio, cosa assolutamente legittima.
Il resoconto che ha fatto il TGR Piemonte dell'inaugurazione del poliambulatorio di Galliate è esattamente lo specchio di quanto i Gruppi di opposizione avevano denunciato nelle settimane scorse.
Ha inaugurato come Presidente della Regione il poliambulatorio e ha detto che la Regione Piemonte ha rivitalizzato l'ospedale di Galliate cosa legittima, noi la pensiamo un po' diversamente, ma legittima - e ha detto che la Regione Piemonte potrebbe fare molto di più sulla sanità se passasse quella che, guarda caso, è il clou della proposta elettorale della Lega Nord, che è quello del trattenimento del 75% delle imposte che si producono all'interno di un territorio nelle casse della Regione.
esattamente il pateracchio che noi avevamo ventilato e denunciato, ma questo di oggi è solo un episodio.
Sto seguendo il TGR Piemonte sistematicamente in questi giorni e non c'è giorno che non ci sia una troupe che sembra dedicata agli spostamenti elettorali o istituzionali del Presidente della Regione.
Questo non va bene e non dispone questo Gruppo regionale ad una discussione diversa anche su questa legge urbanistica regionale, perch questa mattina voi avete impedito che il Consiglio regionale non facesse un'operazione di strumentalizzazione elettorale, ma richiamasse sostanzialmente un Assessore regionale a quella che è la stessa condizione che hanno tutti gli altri Assessori regionali e tutti gli altri Consiglieri regionali, cioè rispettare la legge.
Si vede che, in questa esperienza di questa legislatura regionale, c'è chi è tenuto a rispettare la legge e c'è chi può farne a meno. E probabilmente potrà anche fare a meno di rispettarla nei prossimi anni perché probabilmente riterrà anche più conveniente pagare 20 euro al giorno, piuttosto che dover dichiarare pubblicamente quella che è la propria situazione patrimoniale.
Noi la dichiariamo non perché non vogliamo pagare 20 euro al giorno, ma perché è un dovere degli amministratori rendere pubblica anche quella che è la propria dimensione patrimoniale. E fino a quando in questa Regione la legge non viene rispettata, o perlomeno la legge la devono rispettare i Gruppi a proposito delle normative che limitano l'attività dei Gruppi durante la campagna elettorale, e non il Presidente della Regione? La legge la devono rispettare tutti i Consiglieri regionali e tutti i componenti della Giunta regionale, tranne uno, sulla pubblicizzazione della propria situazione patrimoniale? Fino a quando in questa legislatura regionale ci sarà la condizione di chi deve fare il bravo cittadino e chi può fregarsene di fare il bravo cittadino, noi siamo proprio poco disposti a consentire anche valutazioni corrette, come quelle che ha fatto l'Assessore Cavallera, il quale ha detto che un emendamento della Giunta riassume tutta la discussione che è stata fatta fuori da quest'Aula nei mesi scorsi, perché riteniamo più importante in questo momento ristabilire un principio di uguaglianza da parte di tutti gli amministratori regionali nei confronti del rispetto della legge. Punto e a capo.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Gariglio; ne ha facoltà.



GARIGLIO Davide

Grazie, Presidente.
Condivido totalmente le cose che ha detto il collega Reschigna, ma colgo l'occasione della presenza del Vicepresidente della Giunta, persona che ha conoscenza delle consuetudini, della prassi e della storia di questo Consiglio, per segnalare un altro atto che noi consideriamo di arroganza di prepotenza e di scorrettezza da parte della Giunta regionale. È un altro di quegli atti che non predispone bene questa opposizione e personalmente non predispone bene me sui futuri provvedimenti degli Assessori in questione.
Vi faccio notare che in questa sede noi, la scorsa settimana, avemmo già modo di rilevare come l'Assessore Bonino, in piena campagna elettorale fosse andata a rappresentare la Giunta regionale in sede di assemblea dell'Agenzia per la mobilità metropolitana torinese. Alla luce delle richieste che l'attuale maggioranza, nella scorsa legislatura, come opposizione, aveva posto ai nostri Consiglieri e ai nostri Assessori che erano candidati di autosospendersi dagli incarichi (cosa che hanno ottenuto), ecco, in questa situazione, tale autosospensione è stata rigettata e l'Assessore Bonino non solo continua a prendere parte agli impegni istituzionali, cosa di per sé formalmente già molto scorretta, ma va, si fa parte attiva, partigiana in qualche modo dentro le assemblee e interviene pesantemente sugli equilibri.
Noi avevamo chiesto alla Giunta regionale di evitare che questo si riproducesse; l'avevamo chiesto in questa sede e in questa sede l'Assessore Maccanti aveva avuto modo di comunicarci come, preso atto delle nostre richieste, il Presidente Cota avesse deciso di delegare, per la futura assemblea dell'Agenzia per la mobilità metropolitana (che si è tenuta tre giorni fa), l'ingegner Manto, Direttore dell'Assessorato ai trasporti, cosa che in effetti è avvenuta.
Conformemente a quanto ci era stato detto dalla Giunta regionale, noi ci aspettavamo quindi che l'ingegner Manto andasse in sede di Agenzia per la mobilità metropolitana a rappresentare la Regione e a dare il voto per la Regione per eleggere il Consiglio di Amministrazione. L'Assessore Bonino sarebbe potuta risultare eletta in Consiglio di Amministrazione anche senza la sua presenza fisica in quel contesto.
Invece questo non è avvenuto, o meglio: la delega c'è stata, l'ingegner Manto in effetti è andato, ma è andata anche l'Assessore Bonino. Non solo è andata l'Assessore Bonino, ma ha esercitato anche parte attiva, perché ha usato il suo diritto di voto in un sistema in cui c'è il voto per liste con metodo d'Hondt. L'Assessore Bonino è andata e col voto della Regione, che vale il 37,5% dei voti totali, ha eletto se stessa e ha fatto eleggere un Sindaco di sua scelta contro l'indicazione di 25 dei 28 Sindaci presenti.
Un Sindaco, peraltro, che non è nemmeno del suo partito, ma un Sindaco del Partito Democratico.
Allora, si pongono dei problemi. In primo luogo, a quale titolo è andata l'Assessore Bonino? Perché in un'assemblea di soci, se uno non è delegato a partecipare, non può andare e, poiché la Regione era rappresentata dall'ingegner Manto, a quale titolo è andata? In secondo luogo, quanto si deve aspettare prima che venga messa una moratoria alle presenze degli Assessori in sedi istituzionali? Terza cosa: se l'Assessore Bonino tende e pensa di continuare a prevaricare rispetto a impegni che vengono presi in quest'Aula dalla Giunta e a muoversi liberamente come se fosse legibus soluta, avrà da questa Giunta e da questo Consiglio regionale un trattamento di riguardo, quindi possiamo riprendere tutte le analisi sul suo non eccellente operato che abbiamo in qualche modo sopito perché eravamo estenuati di occuparci di treni che venivano eliminati, di linee che venivano soppresse, di Province che venivano a chiudere i battenti del proprio servizio.



PRESIDENTE

La ringrazio, collega. Naturalmente, ho inteso che lei ha illustrato entrambi gli emendamenti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Boeti; ne ha facoltà.



BOETI Antonino

Grazie, Presidente.
Giusto per ingannare il tempo, in un'Aula diciamo un po' così...



BOETI Antonino

BURZI Angelo (fuori microfono)



BOETI Antonino

Non è un obbligo.



BOETI Antonino

Dipende dai punti di vista, Angelo. Penso che la giornata si trascini un po' stancamente e che qualche riflessione possa essere fatta.
Innanzitutto, sull'emendamento e sulla questione in oggetto, noi siamo naturalmente soddisfatti del fatto che sia passata in qualche modo l'ipotesi che la variante parziale sia possibile laddove il Piano Regolatore Generale sia stato esaurito almeno al 70% della sua capacità insediativa. È opportuno, secondo me, che i Comuni esauriscano il Piano regolatore prima di pensare a modifiche e il 70% è equilibrato, nel senso che comunque la possibilità di qualche novità può insorgere (mi riferisco ovviamente non alla capacità edilizia, che quella è programmabile nel tempo, ma per esempio a qualche insediamento di tipo industriale di cui un Comune può avere bisogno o gli si può presentare l'opportunità).
Il mio Capogruppo ha già espresso sull'argomento che riguarda l'emendamento la posizione del partito e anche le sollecitazioni che abbiamo fatto perché l'emendamento stesso fosse raccolto, ma anch'io ne approfitto per fare una riflessione.
Il Consigliere Gariglio parlava dell'Assessore Bonino proprio perch lui si è occupato di questioni che riguardano il trasporto anche per mestiere e diciamo che ha una certa sensibilità nei confronti dell'Assessore. Io, per il mestiere che faccio, non posso che riprendere le riflessioni che il mio Capogruppo faceva rispetto all'Assessore Monferino.
In condizioni normali, un Assessore, nei confronti del quale si presenta una mozione di sfiducia, si presenta in Aula per cercare di capire, discutere e verificare se l'opposizione riesce a convincere qualcuno della maggioranza sull'opportunità di un simile confronto.
Mi pare che l'Assessore all'agricoltura abbia avuto un atteggiamento corretto nei nostri confronti: l'Assessore si è presentato in Aula, si è confrontato con noi, la maggioranza ha rispettato la fiducia nei suoi confronti e tutto è finito lì.
L'Assessore Monferino, invece, non si è presentato per una semplice ragione: quello che succede all'interno dell'Aula consiliare, all'Assessore non può "fregare di meno". È assolutamente indifferente a quello che succede in Aula.
Lui fa l'Assessore alla sanità, l'Assessore alle finanze - purtroppo l'abbiamo visto con l'ultimo provvedimento - ma non l'Assessore ai servizi sociali, perché l'ultimo provvedimento è, a dir poco, discutibile, ma è contrario ai principi istitutivi del sistema socio-sanitario della nostra regione.
Non si presenta in Aula perché non ha bisogno di presentarsi. Può non rivelare la sua dichiarazione patrimoniale e i suoi redditi, a differenza di tutti i Consiglieri e Assessori. È stata fatta un'eccezione per lui.
Tutti i Direttori generali delle ASL, quando lui era Direttore generale non potevano che avere, come i medici in ospedale, un ruolo esclusivo nei confronti della Regione. L'Assessore Monferino invece lavora, se i Consigli di Amministrazione rappresentano un pezzo del mondo del lavoro, anche per altre aziende e nessuno fa una piega.
L'Assessore Monferino è il vero e autentico Presidente della Regione Piemonte perché può fare tutto quello che vuole, in quest'Aula e fuori da quest'Aula. Non so quanto continuerà questa situazione, probabilmente fino alla fine della legislatura.
Per noi, ormai, è imbarazzante l'atteggiamento e il modo con il quale l'Assessore Monferino si confronta. Se la maggioranza avesse anche un po' di spina dorsale, forse, sarebbe imbarazzante anche per lei.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Boeti.
L'emendamento rubricato n. 48) è ritirato dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 708) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: "All'art. 31, nella lettera e) comma 5 dell'art. 17, dopo le parole "o di una sua variante generale" sono inserite "ed a condizione che sia dimostrato l'esaurimento del residuo e l'inesistenza di alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti esistenti e dimostrando l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare".
Il Consigliere Bono lo dà per illustrato.
Emendamento rubricato n. 366) presentato dalla Consigliera Artesio: All'art. 17, la lettera f) del comma 5, è sostituita dalla seguente: "f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 4 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimila e ventimila abitanti, al 1 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; gli incrementi relativi alle attività commerciali possono essere previsti per i comuni con il PRG vigente adeguato alla disciplina regionale sul commercio".
La Consigliera Artesio dà per illustrato l'emendamento n. 366).
Gli emendamenti rubricati n. 49), 50) e 51) sono ritirati dal proponente.
Emendamento rubricato n. 367) presentato dalla Consigliera Artesio: All'articolo 17, lettera h) del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: ", nel rispetto delle prescrizioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio e del PPR" La Consigliera Artesio lo dà per illustrato.
Emendamento rubricato n. 709) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nella lettera h) comma 5 dell'articolo 17, dopo le parole "e salvaguardia ad essi afferenti" sono inserite le parole "nonché gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ambientale e archeologica".
Il Consigliere Bono lo dà per illustrato.
Emendamento rubricato n. 640) presentato dai Consiglieri Reschigna Muliere, Taricco, Pentenero, Manica, Ronzani, Boeti, Motta Angela: "All'articolo 31 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 56/1977) del disegno di legge n. 153, il comma 6 dell'articolo 17 (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale) è sostituito dal seguente: "6.1 limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree urbanizzate o contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal PRG vigente, comunque già dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria col legate funzionalmente con quelle comunali, in particolare, qualora l'insediamento oggetto della nuova previsione ne sia dotato, deve essere presente ed adeguatamente funzionante la rete fognaria".
L'emendamento rubricato n. 640) è già stato illustrato.
Gli emendamenti rubricati n. 232) e n. 233) sono ritirati dal proponente.
Emendamento rubricato n. 368) presentato dalla Consigliera Artesio: All'articolo 17, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "previste dal PRG vigente" sono aggiunte le parole "e già edificate".
La Consigliera Artesio lo dà per illustrato.
Emendamento rubricato n. 369) presentato dalla Consigliera Artesio: All'articolo 17, primo periodo del comma 7, dopo le parole " la delibera di adozione della variante parziale contiene" sono aggiunte le parole "la verifica e la motivata dichiarazione di compatibilità con il PTCP e il PTCM".
La Consigliera Artesio lo dà per illustrato.
Gli emendamenti rubricati n. 238), 239), 234), 235), 240), 255), 237), 236) e 859) sono ritirati dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 710) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nel comma 9 dell'articolo 17, sono eliminate le parole "all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a V.I.A. e funzionalmente limitate alla sua realizzazione, o".
Il Consigliere Bono lo dà per illustrato.
L'emendamento rubricato n. 53) è ritirato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 711) presentato dal Consigliere Bono: All'articolo 31, la lettera a) comma 9 dell'articolo 17, è eliminata.
Emendamento rubricato n. 712) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, la lettera b) comma 9 dell'articolo 17, è eliminata.
Il Consigliere Bono dà per illustrati entrambi gli emendamenti.
L'emendamento n. 256) è ritirato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 713) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nella lettera c) del comma 9 dell'articolo 17, le parole "non incide" sono sostituite da "non riguarda".
Emendamento rubricato n. 714) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nella lettera d) del comma 9 dell'articolo 17, le parole "non incide" sono sostituite dalle parole "non riguarda".
Il Consigliere Bono dà per illustrati entrambi gli emendamenti.
L'emendamento rubricato n. 54) è ritirato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 715) presentato dal Consigliere Bono: All'articolo 31, nella lettera b) del comma 12 dell'articolo 17, dopo le parole "di limitata entità" sono inserite "non superiori all'1% in ogni caso con un massimo di 250 mq".
Il Consigliere Bono lo dà per illustrato.
L'emendamento rubricato n. 55) è ritirato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 716) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 31, nella lettera c) del comma 12 dell'articolo 17, dopo le parole "di limitata entità" sono inserite "non superiori all'1% in ogni caso con un massimo di 250 mq".
Il Consigliere Bono lo dà per illustrato.
Emendamento rubricato n. 370) presentato dalla Consigliera Artesio: All'articolo 17, comma 12, alla lettera d) sono aggiunte in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del PPR".
Emendamento rubricato n. 371) presentato dalla Consigliera Artesio: All'articolo 17, comma 12, alla lettera f) dopo le parole "di cui all'articolo 24", sono aggiunte le parole "nel rispetto delle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del PPR".
La Consigliera Artesio dà per illustrati entrambi gli emendamenti.
L'emendamento rubricato n. 56) è ritirato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 372) presentato dalla Consigliera Artesio: All'articolo 17, comma 12, alla lettera f) dopo le parole "se non limitate", sono aggiunte le parole "e adeguatamente documentate".
La Consigliera Artesio lo dà per illustrato.
L'emendamento rubricato n. 257) è ritirato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 373) presentato dalla Consigliera Artesio.
All'articolo 17, comma 13, secondo periodo, dopo le parole "è trasmesso alla Regione", sono aggiunte le parole "e alla Provincia".
La Consigliera Artesio lo dà per illustrato.
Emendamento rubricato n. 717) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'art. 31, dopo il comma 15 dell'art. 17, è aggiunto il comma 16: "16. La documentazione inerente i pareri dei soggetti competenti ed interessati nonché le relative osservazioni, dovranno essere accessibili, per il tramite di idonea pubblicazione sul sito istituzionale del soggetto proponente.".
Il Consigliere Bono lo dà per illustrato.
Ci sono richieste di intervento in discussione generale? Dichiarazioni di voto? Ha chiesto di intervenire il Consigliere Carossa; ne ha facoltà.



CAROSSA Mario

Chiedo scusa, stavo discutendo con il Consigliere Angeleri e l'Assessore Cavallera. Chiedo cortesemente cinque minuti di sospensione non per cercare i Consiglieri, che tanto non ci saranno, ma perché volevamo esaminare una questione di cui non eravamo a conoscenza.



(Commenti in aula)



CAROSSA Mario

Voi siete liberi di non crederci, ma noi chiediamo semplicemente cinque minuti di sospensione.



PRESIDENTE

La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16.56 riprende alle ore 17.01)



PRESIDENTE

La seduta riprende.


Argomento: Varie

Saluto del Presidente del Consiglio alla delegazione dell'UGAF Associazione Seniores Aziende FIAT


PRESIDENTE

Informo i colleghi che stanno assistendo ai nostri lavori, e li saluto insieme a coloro che li accompagnano, i membri dell'UGAF - Associazione Seniores FIAT, sezione capogruppo della FIAT S.p.A. di Torino, in visita a Palazzo Lascaris, ai quali auguro buona permanenza.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" (seguito)


PRESIDENTE

Procediamo con le votazioni relative agli emendamenti all'articolo 31 del disegno di legge n. 153.
Indìco la votazione palese sul submendamento rubricato n. 857.01), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
La votazione non è valida per mancanza del numero legale per deliberare.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 17.04 riprende alle ore 17.35)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Riapriamo i lavori del Consiglio, partendo da dove si erano interrotti cioè dalla votazione del subemendamento rubricato n. 857.01).
Informo i colleghi che il numero legale è 28.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

La richiesta di votazione per appello nominale dev'essere avanzata da almeno tre Consiglieri. Vedo però che il Consigliere Burzi ha manifestato la volontà di aderire alla proposta: essendo lui Capogruppo, la sola sua richiesta è sufficiente.
La votazione avverrà dunque per appello nominale; ricordo che il numero legale è 28 e che il parere della Giunta è contrario.
(Brusìo in aula)



PRESIDENTE

Colleghi, è la stessa votazione di prima: nella pausa la Giunta non ha cambiato idea.
Indìco la votazione nominale sul subemendamento rubricato n. 857.01).
La votazione non è valida per mancanza del numero legale per deliberare.
RESCHIGNA Aldo (fuori microfono) Presidente, questa è una novità!



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Colleghi, per cortesia! Con questo risultato mi sembra sia opportuno chiudere i lavori del Consiglio...



PRESIDENTE

RESCHIGNA Aldo (fuori microfono)



PRESIDENTE

Però, Presidente, dovremmo introdurre qualche novità...



PRESIDENTE

Collega Reschigna, per cortesia! Dicevo quindi che con questa votazione non valida terminano i lavori della seduta pomeridiana del Consiglio.
Ricordo, per chi ne fa parte, la seduta della IV Commissione in programma domani mattina alle ore 9.30.
Grazie e buona serata a tutti.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17.37)



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