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Dettaglio seduta n.319 del 08/01/13 - Legislatura n. IX - Sedute dal 28 marzo 2010 al 24 maggio 2014

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Argomento:


LEARDI LORENZO



(Alle ore 10.00 il Consigliere Segretario Leardi comunica che la seduta avrà inizio alle ore 10.30)



NOVERO GIANFRANCO

(Alle ore 10.30 il Consigliere Segretario Novero comunica che la seduta avrà inizio alle ore 11.00)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



(La seduta ha inizio alle ore 11.03)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" (richiesta inversione punti all'o.d.g.)


PRESIDENTE

Do atto che l'o.d.g. è stato comunicato con la convocazione.
Chiedo se vi siano proposte di modifica.
Ha chiesto la parola il Vicepresidente della Giunta regionale Cavallera; ne fa facoltà.



CAVALLERA Ugo, Vicepresidente della Giunta regionale

Grazie, Presidente.
Noi chiederemmo l'inversione del punto 5) con il punto 4) all'o.d.g.



PRESIDENTE

La Giunta regionale chiede di trattare il punto 5), relativo all'esame del disegno di legge n. 153, "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", subito dopo la trattazione della proposta di legge n. 304, "Istituzione del Collegio Revisori dei Conti. Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte)" seconda deliberazione (art. 101 Statuto) di cui al punto 3) all'o.d.g., in luogo della proposta di deliberazione n.
228, "Piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali".



(L'Assemblea, tacitamente acconsente all'inversione all'o.d.g.)


Argomento: Norme generali sui trasporti

Ordine del giorno n. 944 dei Consiglieri Bono e Buquicchio, inerente a "ZTL di Torino chiusura al traffico per autovetture a gpl-metano euro 0, a benzina euro 1 e gasolio euro 3 dalle 10.30 alle 17.00" (richiesta iscrizione all'o.d.g.)


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Chiederei di iscrivere all'o.d.g. dell'odierna seduta un ordine del giorno avente ad oggetto "ZTL di Torino chiusura al traffico per autovetture a gpl-metano euro 0, a benzina euro 1 e gasolio euro 3 dalle 10.30 alle 17.00".



PRESIDENTE

L'ordine del giorno è a sue mani?



BONO Davide

Glielo porto. Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Grazie, Presidente.
Non abbiamo alcuna contrarietà alla richiesta di inversione punti all'o.d.g. avanzata dalla Giunta regionale, ma sarebbe stato magari utile un preavviso, anche solo telefonico, per i Gruppi che devono organizzarsi.



CAVALLERA Ugo, Vicepresidente della Giunta regionale (fuori microfono)

Chiediamo venia.



RESCHIGNA Aldo

In ogni caso, siccome non è una materia che non conosciamo, non abbiamo problemi.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Ordine del giorno n. 934 presentato dai Consiglieri Taricco, Negro, Ponso e Motta Angela, inerente a "Riconoscimento e valorizzazione dell'Ospedale di Caraglio nell'ambito della rete regionale della lungodegenza e post acuzie" (richiesta iscrizione all'o.d.g.)


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Taricco; ne ha facoltà.



TARICCO Giacomino

Chiedo l'iscrizione all'o.d.g. dell'odierna seduta di un ordine del giorno che avevo presentato in chiusura della discussione sull'assestamento di bilancio relativamente alla questione sanitaria del presidio di Caraglio, che è agli atti.
Chiederei di iscriverlo in coda e, se è possibile, di trattarlo.



PRESIDENTE

Se l'Aula acconsente, dichiaro iscritti gli ordini del giorno dei Consiglieri Bono e Taricco.



(L'assemblea, tacitamente acconsente alle iscrizioni all'o.d.g.)



PRESIDENTE

Procederemo, successivamente, alla seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto relativamente alla proposta di legge n.
304, "Istituzione del Collegio Revisore dei Conti. Modifiche alle legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)" a trattare il disegno di legge n. 153, "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".
L'o.d.g. è approvato ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, così come modificato.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Cota, Maccanti, Mastrullo e Spagnuolo.


Argomento:

b) Processi verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

Sono a disposizione e riproducibili, su richiesta, i processi verbali delle sedute del 18/12/2012.


Argomento:

c) Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012


PRESIDENTE

La Giunta regionale, in data 27/12/2012, ha trasmesso per comunicazioni al Consiglio, in ottemperanza al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 7/2001, "Nuovo ordinamento contabile della Regione Piemonte", n.
5 deliberazioni del 15 ottobre 2012, n. 2 deliberazioni del 22 ottobre 2012, n. 1 deliberazione del 31 ottobre del 2012, n. 9 deliberazioni del 14 novembre 2012, nonché n. 10 deliberazioni del 28 novembre 2012.
Gli allegati sono a disposizione dei signori Consiglieri presso l'Ufficio Aula.


Argomento: Gruppi consiliari

c) Variazione composizione Gruppi Consiliari


PRESIDENTE

La Presidenza ha ricevuto, in data 9 dicembre 2012, una lettera firmata da alcuni Capigruppo, con la quale si chiedeva di procedere alla fusione di alcuni Gruppi consiliari.
Sono seguite ulteriori comunicazioni e oggi l'Ufficio di Presidenza ha preso atto che dal 1° gennaio 2013 si aggregano i Gruppi consiliari Partito Democratico, composto da 12 Consiglieri, e "Uniti per Bresso", composto da 1 Consigliere, costituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, e che dalla stessa data - 1 gennaio 2013 - si costituisce, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 lettera c) del Regolamento, il Gruppo consiliare Partito Democratico composto dai 12 Consiglieri che già ne facevano parte, più la collega Mercedes Bresso.
Il Consigliere Aldo Reschigna viene, dunque, confermato nella funzione di Presidente, così come il Consigliere Stefano Lepri in quella di Vicepresidente.
Il Gruppo del Partito Democratico conferma di qualificarsi come Gruppo di opposizione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Ho altresì ricevuto una lettera datata 7 gennaio 2013, nella quale il collega Luigi Cursio comunica di avere presentato le dimissioni dal partito Italia dei Valori dalla stessa data (7 gennaio 2013), e chiede di essere iscritto al Gruppo Misto di minoranza in seno al Consiglio regionale del Piemonte.
L'Ufficio di Presidenza, sempre dalla seduta odierna, ha deliberato di prendere atto che, a decorrere dal 7 gennaio 2013, il Consigliere Luigi Cursio appartiene al Gruppo Misto, che risulta pertanto composto da quattro Consiglieri, e che a decorrere dalla stessa data il Gruppo consiliare Italia dei Valori Lista Di Pietro passa da tre a due Consiglieri.
Invito il Consigliere Luigi Cursio a far pervenire alla Presidenza, se lo ritiene, la sua dichiarazione di appartenere all'opposizione, perché in assenza di questa dichiarazione scritta non è possibile prenderne atto (peraltro, so che queste sono le sue intenzioni).


Argomento: Trattamento economico dei Consiglieri

c) Nuove norme in materia di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze


PRESIDENTE

Informo, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, sempre questa mattina ha approvato le norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa approvazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012, che saranno applicate dalla seduta di oggi.
Perverranno, per iscritto, a tutti i Consiglieri.



(Brusìo in aula)



PRESIDENTE

Se preferite, ne do lettura (ovviamente, mi riferisco all'esempio canonico di Consigli a due o a quattro firme): l'Ufficio di Presidenza ha approvato che, in caso di una convocazione (parliamo, quindi, di due firme canoniche, quella iniziale e quella finale), non vi è alcuna decurtazione in presenza di due firme; in presenza di un'unica firma vi sarà una decurtazione di euro 50, mentre se si è assenti la decurtazione prevista dalla legge regionale approvata dall'Assemblea è di 150 euro.
Nel caso di due convocazioni, mattina e pomeriggio (le firme diventano quindi quattro, una iniziale al mattino, una finale al mattino, una iniziale al pomeriggio e una finale al pomeriggio), in presenza di quattro firme non è prevista alcuna decurtazione; in caso di tre firme è prevista una decurtazione di 25 euro, in caso di due firme di 75 euro, in caso di una firma di 100 euro, in caso di assenza una decurtazione completa di 150 euro.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Mi scusi, non si tratta di un dibattito, ma di una comunicazione.
Se crede, può chiedere la parola sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale.
Poiché abbiamo una giornata importante - dobbiamo peraltro procedere ad una commemorazione - se ha qualcosa da dire alzi la mano, se no per favore...
Grazie.


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione della Senatrice a vita Professoressa Rita Levi Montalcini


PRESIDENTE

Colleghi Consiglieri, è scomparsa il 30 dicembre scorso a Roma, all'età di 103 anni, la Senatrice a vita Professoressa Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina e figura altamente rappresentativa del mondo scientifico a livello internazionale.
Nata a Torino il 22 aprile 1909, si laurea presso le nostra Università nel 1936 ma, a causa delle leggi razziali, nel 1938 è costretta ad emigrare in Belgio per poter proseguire le sue ricerche in neurobiologia e in psichiatria. Alla fine della seconda guerra mondiale rientra a Torino, dove prosegue le sue importanti ricerche. Poco dopo riceve un'offerta del Dipartimento di Zoologia della Washington University di Saint Louis nel Missouri e si trasferisce negli Stati Uniti.
Per oltre trent'anni anni, sino al 1977, ha ricoperto incarichi prestigiosi, realizzando esperimenti fondamentali che la condussero alla scoperta del fattore di crescita nervoso e del suo meccanismo d'azione scoperta per la quale nel 1986 ha ricevuto il Premio Nobel per la medicina.
Nel 1987 ha ricevuto dal Presidente Ronald Reagan la National Medal of Science, l'onorificenza più alta nel mondo scientifico statunitense.
Durante la propria carriera ha lavorato assiduamente anche in Italia: ha fondato un gruppo di ricerche, dal 1961 al 1969 ha diretto il Centro di Ricerche di Neurobiologia, creato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l'Istituto Superiore di sanità e dal 1969 al 1979 ha rivestito la carica di Direttrice del Laboratorio di Biologia cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Dopo essersi ritirata da questo incarico "per raggiunti limiti di età" ha proseguito i suoi studi come ricercatrice ed è stata Guest Professor dal 1979 al 1989, e dal 1989 al 1995 ha lavorato presso l'Istituto di Neurobiologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche come superesperto. Dal 1993 al 1998 ha presieduto l'Istituto dell'Enciclopedia italiana, istituzione che in quegli anni è riuscita a rilanciare. Nel 1999 è stata nominata ambasciatrice dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) dal direttore generale Jacques Diouf per contribuire alla campagna contro la fame nel mondo.
Membro delle maggiori accademie scientifiche internazionali, come l'Accademia Nazionale dei Lincei, la Pontificia Accademia delle Scienze (prima donna ammessa), la National Accademy of Sciences statunitense e la Royal Society, è stata inoltre Presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ha collaborato con l'Istituto Europeo di Ricerca sul Cervello (Fondazione EBRI, European Brain Research Institute) da lei fondato nel 2001 e presso il quale ha proseguito, fino a poco tempo prima di morire, la sua attività di ricerca, affiancata da un costante impegno in campo sociale e politico e sostenuta dalla profonda riflessione etica che ne ha animato l'intero percorso di vita.
Insignita di medaglia d'oro ai benemeriti della scienza e della cultura e della medaglia d'oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, il 1° agosto 2001 è stata nominata dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, Senatrice a vita.
Nella sua lunga esistenza, dedicata fino alla fine con straordinaria lucidità e immutata passione agli studi scientifici, la Senatrice e Professoressa Rita Levi Montalcini ha avuto ruoli importanti sia nella vita politica che sociale del nostro Paese e un non comune impegno civile, che l'ha portata ad istituire, insieme alla sorella Paola, una fondazione dedicata alla formazione dei giovani e delle donne africane.
Il 2 gennaio, presso il Cimitero Monumentale di Torino, si sono tenute le esequie della Senatrice e Professoressa Rita Levi Montalcini, a cui hanno partecipato, insieme a migliaia di cittadini, il Presidente della Giunta regionale, Onorevole Roberto Cota, e, in rappresentanza della nostra Assemblea, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Dottor Fabrizio Comba.
Ai familiari, in particolare alla nipote Piera, che ringrazio per la sua presenza, desidero rinnovare, a nome dell'Assemblea regionale, le più sentite condoglianze e i sensi della nostra solidarietà e vicinanza.
Invito i presenti ad osservare un minuto di silenzio in memoria della Senatrice Rita Levi Montalcini.



(L'Assemblea, in piedi, osserva un minuto di silenzio)



PRESIDENTE

La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 11.16 riprende alle ore 11.22)



PRESIDENTE

La seduta riprende.


Argomento: Statuto - Regolamento

Esame proposta di legge n. 304, inerente a "Istituzione del Collegio Revisori dei Conti. Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)" Seconda deliberazione (art. 101 Statuto)


PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori con l'esame del disegno di legge n. 304, inerente a "Istituzione del Collegio Revisori dei Conti. Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)" di cui al punto 3) all'o.d.g.



(Brusìo in aula)



PRESIDENTE

Vi chiedo di collaborare, altrimenti aggiorniamo la seduta al pomeriggio.
Dobbiamo modificare lo Statuto con una seconda deliberazione: mi sembra un tema abbastanza rilevante! Grazie della cortesia.
Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto, abbiamo proceduto, con la prima deliberazione, all'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e alle modifiche della legge regionale statutaria n. 1/2005.
Nella seduta consiliare del 23 ottobre 2012 è stata votata e approvata all'unanimità, in prima deliberazione, la proposta di legge n. 304.
Essendo trascorsi utilmente i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 101 dello Statuto, occorre ora procedere alla seconda deliberazione.
Ricordo che in tale fase non è possibile presentare emendamenti e che l'approvazione deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, quindi occorrono 31 voti.
Non essendoci richieste di intervento, indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 45 Consiglieri votanti 45 Consiglieri hanno votato SÌ 45 Consiglieri Il Consiglio approva.
Diamo atto a verbale che, per questioni tecniche, il Consigliere Negro non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che intendeva votare in senso favorevole.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", di cui al punto 4) all'o.d.g.
Nella seduta del 14 novembre sono stati votati gli articoli n. 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Nella seduta antimeridiana del 20 novembre, è stato votato l'articolo 21, mentre, nella seduta pomeridiana del 20 novembre 2012, sono stati illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 22.
stato posto in votazione l'emendamento rubricato n. 282) per due volte nelle quali è mancato il numero legale; quindi, da qui dobbiamo ripartire.
Il numero legale è 29.
ARTICOLO 22 Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 282), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 296), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 419), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Scusate, abbiamo qualche problema tecnico. Dobbiamo ripetere la votazione sull'emendamento n. 419).
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 419), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 249), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 64), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 63), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 653).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 666), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 352), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 353), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 354), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 646), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 667), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 22, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 23 Emendamento rubricato n. 355) presentato dalla Consigliera Artesio: L'art. 12 bis della l.r. n. 56 è soppresso.
Con l'assenso della proponente, lo diamo per illustrato.
Emendamento rubricato n. 858) presentato dal Consigliere Bono: Il testo dell'Art. 23 viene cosi sostituito: Dopo l'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente: "Art. 12 bis (Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati) 1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità: a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari b) ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano c) perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell'edilizia sociale, economica e popolare d) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione.
2. La perequazione urbanistica trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica delle capacità edificatorie. Essa si applica, come metodologia tecnica non esclusiva e non obbligatoria, ad aree di trasformazione e di nuovo impianto in ambiti costituiti da parti anche non contigue.
3. La perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l'attribuzione negli strumenti urbanistici generali di equilibrate capacità edificatorie alle aree incluse negli ambiti di cui al comma 2 prescindendo dalla localizzazione dell'edificabilità e dalle destinazioni d'uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali capacità sulle superfici fondiarie, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate.
4. I comuni, le unioni di comuni e, ove delegate, le comunità montane e le associazioni di comuni possono concludere, nel rispetto della normativa e della pianificazione sovraordinata, in conformità con il vigente Piano Regolatore Generale, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con soggetti privati, finalizzati, anche congiuntamente, a: a) attuare previsioni di assetto del territorio necessarie per la realizzazione di progetti o iniziative di rilevante interesse pubblico in coerenza con le strategie individuate dalla pianificazione urbanistica comunale, anche recependo proposte dei predetti soggetti privati [..
b) determinare la partecipazione di soggetti privati ai costi connessi con la realizzazione di opere pubbliche generatrici di apprezzabili valorizzazioni o vantaggi [..] o a determinare la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione delle opere medesime, in equo rapporto con l'entità delle valorizzazioni o vantaggi predetti.
5. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina le modalità operative relative ai contenuti del presente articolo, anche allo scopo di promuoverne l'omogenea applicazione sul territorio regionale.".
Ha chiesto la parola per l'illustrazione il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Quest'emendamento va a modificare l'articolo 12 bis della legge regionale quadro sull'urbanistica, introducendo appunto un articolo 12 bis dal titolo "Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati". Questo è stato uno dei punti più toccati nell'analisi in Commissione e anche nei tavoli a latere.
L'articolo contiene, appunto, delle norme condivisibili o, meglio, delle dichiarazioni di principio condivisibili: cioè che la perequazione urbanistica è uno strumento che serve per evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari, serve per ricercare indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del Piano regolatore, serve per perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde, dell'edilizia sociale, economica e popolare, serve per promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione. Si tratta di concetti e indicazioni di principio che vengono declinati nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 12 bis, che sono abbastanza condivisibili.
Sono punti meno condivisibili, invece, soprattutto quelli che parlano di diritti edificatori. Noi abbiamo inteso sostituire in tutto l'articolo la locuzione "diritti edificatori" con l'espressione "capacità edificatoria", perché noi riteniamo che non esistano - né che debbano o che dovrebbero esistere - diritti edificatori. I diritti, infatti, sono altri: sono i diritti sanciti dalla Costituzione o dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Queste, invece, sono capacità edificatorie. Il Piano regolatore, cioè, può individuare su un terreno delle potenzialità edificatorie - delle capacità, appunto - di cui eventualmente i privati possono usufruire per costruire dei manufatti a varia utilità: residenziale, commerciale, produttiva, ecc. Questo, dunque, è un primo concetto importante.
Al comma 4 intenderemmo confermare il fatto che tali accordi tra Comuni o Unioni di comuni - quindi fra Enti locali - devono comunque sempre essere in conformità con il vigente Piano regolatore generale. Questo è un di più che vogliamo aggiungere, anche perché il comma 5 - che credo verrà in ogni caso eliminato - prevedeva anche la possibilità di una sospensione: si chiede che in caso di non conformità alle previsioni del Piano regolatore gli accordi siano soggetti alla condizione sospensiva del recepimento dei loro contenuti nell'atto dell'approvazione del relativo strumento urbanistico. Praticamente, dunque, con lo strumento urbanistico si potrebbe bypassare il Piano regolatore, che è lo strumento fondamentale di definizione delle scelte urbanistiche della città e noi questo non lo riteniamo giusto.
Grazie, Presidente.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COMBA



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 297) presentato dalla Consigliera Cerutti: All'articolo 23 del disegno di legge n. 153 il comma primo dell'articolo 12 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è abrogato.
Con l'assenso della proponente, lo diamo per illustrato.
Emendamento rubricato n. 668) presentato dal Consigliere Bono: All'articolo 23 il comma 2 dell'art. 12 bis è sostituito dal seguente: "la perequazione urbanistica trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica delle capacità edificatorie. Essa si applica, come metodologia tecnica non esclusiva e non obbligatoria, a territori organizzati in ambiti di nuovo impianto o di trasformazione, costituiti da parti anche non contigue".
Ha chiesto la parola per l'illustrazione il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Il primo emendamento, quindi, era quello riassuntivo che prevedeva la riscrittura di tutto l'articolo 12 bis, anche per facilità di comprensione e sintesi. I successivi emendamenti, invece, sono emendamenti puntuali che vanno a intervenire su alcune parti del testo.
In particolar modo, l'emendamento n. 668) interviene sul comma 2 dell'articolo 23 (cioè di quello che sarebbe l'articolo 12 bis della legge) e propone di sostituire - come ho detto prima - l'espressione "diritti edificatori" con l'espressione "capacità edificatorie". Vorremmo inoltre inserire il concetto che la perequazione urbanistica, comunque, trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici, che possono comportare - non che "debbono" comportare - il trasferimento, la costituzione o la modifica delle capacità edificatorie.
Essa si applica come metodologia tecnica non esclusiva e non obbligatoria.
Si tratta quindi di un di più, un qualcosa che vogliamo andare a sottolineare: può sembrare ovvio e banale, ma non riteniamo che sia così.
Parliamo quindi di una tecnica non esclusiva e non obbligatoria su territori organizzati in ambito di nuovo impianto o di trasformazioni costituiti da parti anche non contigue (riprendendo la definizione del comma 2).
Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 870) presentato dall'Assessore Cavallera: All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 bis della l.r. 56/1977 come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, le parole "si applica" sono sostituite dalle parole "si può applicare".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
L'emendamento n. 870) va a modificare il comma 2 dell'articolo 12 bis.
Vorrei poi intervenire in modo complessivo su questo articolo, anche per l'economicità dei nostri lavori.
In ogni caso, in quest'emendamento noi proponiamo - traendo spunto dall'emendamento del collega Bono, che ovviamente non viene complessivamente condiviso e che però ha dato qualche spunto utile per la riflessione - di sostituire le parole "si applica" con le parole "si pu applicare". Alla fine, cioè, questa diventa una delle tante possibilità operative che ci sono.
Allo stesso modo - visto che ho la parola - vorrei già anticipare, per quanto riguarda gli emendamenti dei Consiglieri Reschigna e Bono, la soppressione del comma 5 dell'articolo 12 bis.
Con gli emendamenti n. 655) e n. 654) introduciamo il criterio delle garanzie (si parla di garanzie, ma di solito sono fideiussioni o similari).
Per quanto riguarda l'emendamento n. 655), allarghiamo il campo in modo esplicito ad accordi anche verso il pubblico. Ci sono, ad esempio, le ATC le società di azionariato pubblico e altri enti che possono avere interesse a proporre delle modifiche (pensiamo alla ristrutturazione dei servizi postali che in molte realtà hanno portato a realizzare, nel tempo strutture nuove e così via).
Questo è il quadro degli emendamenti presentati dalla Giunta e li ho illustrati complessivamente.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cavallera.
Emendamento rubricato n. 669) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: all'articolo 23, il comma 3 dell'articolo 12 bis, è sostituito dal seguente: 3. la perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l'attribuzione negli strumenti urbanistici generali di equilibrate capacità edificatorie alle aree incluse negli ambiti inclusi di cui al comma 2, prescindendo dalla localizzazione dell'edificabilità e dalla destinazione d'uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali capacità sulle superfici fondiarie, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Prendo atto del passare a recepimento di alcuni punti sollevati, sia con attività emendativa sia con la discussione al tavolo di lavoro del disegno di legge n. 153, tuttavia rimane quanto già sottolineato, cioè modificare i diritti edificatori.
ormai prassi utilizzare questo termine nell'urbanistica, anche se penso che un rinnovamento urbanistico dovrebbe andare avanti anche nell'uso proprio dei termini. Secondo il Movimento 5 Stelle, quindi, la dizione "capacità edificatoria" rimarrebbe e rimane la migliore.
Con l'emendamento 669), riscritto per una migliore tecnica emendativa sostituiamo il comma 3 con: "la perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l'attribuzione negli strumenti urbanistici generali di equilibrate capacità edificatorie alle aree incluse negli ambiti inclusi di cui al comma 2, prescindendo dalla localizzazione dell'edificabilità e dalla destinazione d'uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali capacità sulle superfici fondiarie, nonch prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi - concetto che tenevamo a sottolineare - anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate".
Questo è un di più che va valutato, come modifica del comma 3.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bono.
Emendamento rubricato n. 293) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 23 del disegno di legge n. 153 comma 3 dell'articolo 12 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n 56, sostituire le parole "equilibrati diritti edificatori" con le parole: "possibilità edificatorie riconosciute dal Piano".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 635) presentato dai Consiglieri Reschigna Muliere, Lepri, Ronzani, Boeti, Taricco, Placido, Motta Angela, Pentenero: I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 56/1977, come inserito dall'art. 23 del disegno di legge n. 153, sono soppressi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Reschigna per l'illustrazione; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

un emendamento su cui l'Assessore Cavallera ha già espresso parere favorevole, e considero importante il suo pronunciamento.
Vorrei comunque utilizzare il tempo a mia disposizione, per fare alcune considerazioni.
Primo. Questo è uno degli articoli più interessanti che vengono introdotti nella revisione della legge urbanistica regionale.
Il testo iniziale del disegno di legge affrontava in modo molto timido il tema della perequazione urbanistica. In Commissione abbiamo insistito molto affinché questo tema venisse introdotto nella legislazione regionale non in modo timido, ma in modo molto chiaro. Perché tutto questo? Innanzitutto perché già oggi, stante la legislazione regionale esistente, e nonostante che nella legislazione regionale piemontese non fosse previsto il concetto di perequazione urbanistica, molti Comuni, di fatto, hanno predisposto e stanno gestendo i Piani regolatori utilizzando questo strumento, che non è nuovo, essendo entrato da molto tempo nella legislazione regionale di molte Regioni.
Noi consideriamo essenziale l'utilizzo di questo strumento per una ragione di fondo: attraverso l'introduzione della perequazione urbanistica è possibile far crescere la città pubblica e la città privata in modo omogeneo e paritario, soprattutto sul piano della tempistica. Perché? Perché con questo strumento viene messo a carico, soprattutto interventi di riqualificazione urbana all'interno del tessuto edificato esistente (faccio riferimento al grande tema del recupero delle aree industrializzate dismesse), la realizzazione della città pubblica, quindi degli standard, e l'esigenza della sua crescita, spesso espresse all'interno della previsione degli strumenti urbanistici, ma a volte non corrispondentemente attuate soprattutto per esigenze economiche.
Secondo. Il tema della perequazione urbanistica, pur in assenza di una valutazione da parte della legislazione regionale, incomincia ad intervenire sul tema della rendita fondiaria, sostanzialmente equiparando o riducendo il grande divario tra il valore determinandosi all'interno della rendita fondiaria, tra chi ha una previsione edificatoria e che non ce l'ha.
L'emendamento che abbiamo presentato interviene su un pezzo che consideriamo inopportuno all'interno del disegno di legge, che è quello disciplinante gli accordi con i privati. Perché questo? Perché la perequazione urbanistica è uno strumento di attuazione delle previsioni del Piano regolatore e quindi ha, come riferimento, lo scenario indicato dal Piano regolatore.
Gli accordi tra i privati, invece, erano immaginati all'interno di questo articolo, come una definizione anticipatrice delle scelte del Piano regolatore, tanto che gli stessi Commi prevedevano, sostanzialmente, il loro recepimento all'interno del Piano regolatore.
Ora, sia ben chiaro che non immagino una gestione del territorio in cui il pubblico decide senza un confronto anche con la comunità rappresentata anche dagli operatori privati, ma introdurre all'interno della legislazione regionale il tema degli accordi tra i privati, anticipatrice delle scelte urbanistiche, lo consideriamo pericoloso e inopportuno.
Da qui il nostro emendamento, che chiede la cancellazione di questi commi.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Reschigna.
Emendamento rubricato n. 294) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 23 del disegno di legge n. 153, il comma 4 dell'articolo 12 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è abrogato.
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 670) presentato dai Consiglieri Bono, Biolé: all'articolo 23, il comma 4 lettera a) dell'articolo 12 bis, è sostituito dal seguente: attuare previsioni di assetto del territorio in conformità dei vigenti PRG, necessarie per la realizzazione di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico in coerenza con le strategie individuate dalla pianificazione urbanistica comunale, anche recependo proposte dei predetti soggetti privati.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Condivido quanto appena detto dal Consigliere Reschigna, oggetto di ampio dibattito, pur essendo due temi tra loro non così similari all'interno di questo nuovo articolo 10 bis. Da una parte, la perequazione urbanistica che trova larga condivisione e, dall'altra parte, accordi tra privati in cui, se - come immagino - verrà recepito l'emendamento Cavallera, diventeranno accordi tra privati e soggetti pubblici, che mette un po' una pezza, nel senso che tendenzialmente saranno accordi tra privati.
Il Movimento 5 Stelle si unisce al coro di richieste dell'opposizione di eliminare, di stralciare totalmente la parte degli accordi privati. Se proprio non dovesse venire accolta, e la Giunta e la maggioranza dovessero procedere su questa strada, almeno il comma 5, riguardante appunto l'accoglimento nei Piani regolatori.
Con l'emendamento n. 670) cerchiamo di emendare parte di quei commi che vorremmo togliere, ma sappiamo che bisogna fare di necessità virt valutando anche le proprie forze e i numeri dell'opposizione, quindi andremo comunque a cercare di emendare il comma 4, sostituendolo con "attuare previsioni di assetto del territorio in conformità dei vigenti PRG" - quindi questi accordi dovrebbero attuare, sempre in conformità dei vigenti Piani regolatori e delle previsioni di assetto del territorio "necessarie per la realizzazione di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico in coerenza con le strategie individuate dalla pianificazione urbanistica comunale, sovracomunale, provinciale e regionale, anche recependo proposte dei predetti soggetti privati;". In questo caso, relegando la possibilità delle proposte di accordi provenienti da soggetti privati come ultima chance. Nel senso di accordi tra soggetti pubblici, facendo opere e iniziative di rilevante interesse pubblico, in coerenza con le strategie individuate dalla pianificazione comunale sovracomunale, provinciale e regionale e solo in ultimo, eventualmente anche recependo proposte di soggetti privati.
Ovviamente, è un emendamento che - tra virgolette - "non condivido" nel senso che sarei per stralciare in toto la parte degli accordi riguardanti i privati, però, come ho detto, si cerca almeno di emendare il testo per approvare un articolo, ovviamente, secondo il nostro punto di vista politico, il meno peggio possibile.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bono.
Emendamento rubricato n. 655) presentato dal Vicepresidente della Giunta regionale Cavallera: Al comma 4 dell'articolo 12 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, dopo la parola "soggetti" sono inserite le parole "pubblici e" tutte le volte che ricorre.
L'Assessore Cavallera lo dà per illustrato e si riserva di intervenire successivamente nella fase del dibattito generale.
Emendamento rubricato n. 634) presentato dai Consiglieri Reschigna Muliere, Lepri, Ronzani, Boeti, Taricco, Placido, Motta Angela, Pentenero: alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, le parole ", anche recependo proposte dei predetti soggetti privati," sono soppresse.
La parola al Consigliere Reschigna, per l'illustrazione.



RESCHIGNA Aldo

Grazie, Presidente.
Questo è una formulazione subordinata all'impostazione che ho illustrato in precedenza e interviene unicamente sulla lettera a) del comma 4 dell'articolo 23, prevedendo la soppressione delle parole "anche recependo proposte dei predetti soggetti privati". Sostanzialmente, veniva introdotto il concetto che questa era una fase che anticipava, sul piano della tempistica, la scelta urbanistica.
Quindi, l'intervento sullo strumento urbanistico, sul PRG, interveniva a valle di un accordo tra i privati ed è un'impostazione completamente diversa dal tema della perequazione urbanistica, perché il tema della perequazione urbanistica è uno strumento che interviene a valle della scelta urbanistica, non a monte della scelta urbanistica: è lo strumento attraverso il quale viene disciplinata, dal nostro punto di vista, in modo corretto la gestione del PRG.
Con questo emendamento, che dal nostro punto di vista è considerato una subordinata dell'emendamento principale, vengono semplicemente soppresse le parole "anche recependo proposte dei predetti soggetti privati".



PRESIDENTE

Grazie, collega Reschigna.
Emendamento rubricato n. 654) presentato dall'Assessore Cavallera: Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, le parole "oneri" sono inserite le parole "e garanzie".
L'Assessore Cavallera lo dà per illustrato e si riserva di intervenire successivamente nella fase del dibattito generale.
Emendamento rubricato n. 671) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 23, nel comma 4 lettera b) dell'articolo 12 bis, sono eliminate le parole "per beni o attività private".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Sempre nel comma 4, alla lettera b), quindi sempre al riguardo degli accordi con soggetti privati ed eventualmente pubblici, come è previsto dal testo della Giunta, alla lettera b), andremmo ad eliminare la definizione "dei vantaggi per beni e utilità private".
Quindi, laddove si dice che le finalità sono attuare necessarie previsioni di assetto del territorio o progetti di iniziative derivanti da interesse pubblico, va bene. Invece, alla lettera b), che recita "determinare la partecipazione di soggetti privati ai costi connessi con la realizzazione di opere pubbliche generatrici di apprezzabili valorizzazioni o vantaggi per beni o attività private o a determinare la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione delle opere medesime, in equo rapporto con l'entità delle valorizzazioni o vantaggi predetti" francamente, non ho capito bene la definizione e qualora l'avessi invece capita bene, sono abbastanza contrario, anzi, fortemente contrario, ad inserire una tale definizione in legge.
Chiedo all'Assessore se ha voglia di rispiegarlo ancora una volta all'Aula. Capisco quando si dice "opere pubbliche generatrici di apprezzabili valorizzazioni", cioè si fa un investimento e che sia il pubblico o il privato, è ovvio che l'opera deve avere un ritorno economico.
vero anche che in questo Paese facciamo opere che non hanno un ritorno operativo dell'investimento e non sto a citarne, perché se no inizio adesso e finisco domani mattina, ma francamente sono molto perplesso se, oltre alle apprezzabili valorizzazioni, che definirei "ritorni degli investimenti", ci fossero anche vantaggi per beni o attività private.
Oltre le apprezzabili valorizzazioni, cosa sarebbero i vantaggi per beni o attività private? Mi pare una definizione un po' aleatoria e anche un po' pericolosa, nel senso che, qualora scrivessimo in una legge che è vero che riguarda accordi anche con soggetti privati, ma che comunque riguarda tecniche di pianificazioni urbanistica che devono essere in conformità con i Piani regolatori, quindi con le scelte che sono pubbliche nel senso di definizione degli Enti locali e anche in accordo con la pianificazione sovraordinata, inserire che debbano esserci vantaggi per beni o attività private, per me stride parecchio nel testo in questione.
Quindi, una riflessione su questo, fossi l'Assessore, la farei ancora.
Abbiamo proposto di eliminare solo questa parte. Il succo del discorso va avanti lo stesso benissimo, si toglie qualcosa di fraintendibile, secondo me, e di poco chiaro. Grazie.



LEARDI LORENZO



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bono.
Emendamento rubricato n. 229) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 4 dell'articolo 12 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo) come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c): "c) I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo nonché da una fidejussione bancario/assicurativa a garanzia del puntuale adempimento degli impegni assunti da una convenzione da allegare agli accordi".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 61) presentato dal Consigliere Buquicchio: Al comma 4 dell'articolo 12 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo) come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, dopo il comma b), è inserito il seguente comma c): "c) I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare agli accordi".
Questo emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 633) presentato dai Consiglieri Reschigna Muliere, Lepri, Ronzani, Boeti, Taricco, Placido, Motta Angela, Pentenero: al comma 5 dell'articolo 12 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, è soppresso.
La parola al Consigliere Reschigna, per l'illustrazione.



RESCHIGNA Aldo

Grazie, Presidente.
Il primo emendamento prevedeva la soppressione dei commi 4, 5 e 6. Con questo emendamento prevediamo la semplice soppressione del comma quinto dell'articolo 23, che dal nostro punto di vista è il comma più delicato all'interno della parte dell'articolo 23 che affronta il tema degli accordi tra i privati.
Lo leggo velocemente: "Gli accordi di cui al comma 4, se non conformi alle previsioni del PRG, sono soggetti alla condizione sospensiva del recepimento dei loro contenuti nell'atto di approvazione del relativo strumento urbanistico".
Si potrebbe dire che è un comma pleonastico, perché se io, soggetto pubblico, faccio un accordo con un soggetto privato, e questo riguarda la previsione su una determinata area o su un determinato comparto che non è conforme al PRG, è evidente che quell'accordo non può entrare in attuazione se prima non si procede ad un adeguamento o a una variazione dello strumento urbanistico.
Quindi, non è un emendamento pleonastico. Non lo è, perché indica un metodo culturale di affrontare il problema. È un modo attraverso il quale gli amministratori locali devono affrontare o possono affrontare il tema dell'intervento sulle politiche territoriali.
un modo che noi non condividiamo sotto il profilo metodologico e culturale. Dire che il Sindaco fa l'accordo con i privati e poi tale accordo deve essere oggetto di variante al PRG è una modalità che rovescia i termini del problema.
L'accordo con i privati, anche con i necessari aggiustamenti e variazioni, è sempre un accordo che deve avvenire in attuazione di una scelta urbanistica che vede il soggetto pubblico protagonista.
Non ci può essere fase incentivata, peraltro, in questo modo dalla legge urbanistica regionale, nella quale il Sindaco prima stringe gli accordi e poi va in Consiglio comunale a chiedere la variazione dello strumento urbanistico. Anche perché questo elemento determina una situazione pericolosa, che è stata evidenziata su un pezzo della relazione finale della Commissione, dove è stato affrontato il tema dell'attuazione della legge urbanistica all'interno della nostra Regione, che è quello della revisione degli strumenti urbanistici per parti. La città è un tutt'uno, un legame, anche tra aree che non sono direttamente interessabili dall'intervento urbanistico.
La città vive di equilibri, pertanto è un brutto messaggio il fatto di incentivare sotto il profilo metodologico e culturale la scelta di modificare le previsioni urbanistiche per parti.



(Brusìo in aula)



RESCHIGNA Aldo

Presidente, siamo tutti interessati ad altro, vedo! Potrei stare zitto mezz'ora e lei non se ne accorgerebbe nemmeno, Presidente! Dicevo: è una scelta che non consideriamo positiva e poiché non stiamo discutendo di bruscolini, ma della modifica della legge urbanistica, chiedo almeno un po' di rispetto.



PRESIDENTE

Ha ragione, Consigliere Reschigna. In ogni caso, l'Assessore era attento.
Emendamento rubricato n. 672) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: All'articolo 23, il comma 5 dell'articolo 12 bis è eliminato.
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
L'emendamento è identico, sia nel contenuto sia nella forma all'emendamento n. 633), appena presentato dal Consigliere Reschigna.
Il collega... Volevo solo sapere se l'Assessore mi segue. Forse con un orecchio: multitasking! Complimenti, Assessore! Dicevo che il Consigliere Reschigna ha sicuramente una grande esperienza come Sindaco della città di Verbania, quindi sa bene cosa significherebbe l'approvazione di questo emendamento.
Il collega ha detto bene: si tratta di un messaggio culturale sbagliato, in questo momento, soprattutto dopo aver chiuso la Commissione d'inchiesta urbanistica (presieduta dal Consigliere Buquicchio).
In quella Commissione abbiamo evidenziato (non che ce ne fosse bisogno), andando nello specifico, nel dettaglio, dei singoli Piani regolatori di una serie di Comuni capoluogo di Provincia, grandi e meno grandi, che le tecniche di urbanistica scelte dai Comuni sono come le tecniche degli arrampicatori sugli specchi (se mi si permette questa metafora)! Come abbiamo detto più volte, i Comuni hanno grandi difficoltà economiche, a causa dei tagli dei trasferimenti o perché, anche quando i trasferimenti arrivano, sono vincolati dal Patto di stabilità, pertanto non possono utilizzare oltre una certa cifra. In questo modo, non riescono più a far fronte alle spese correnti.
Torniamo al discorso di quei benedetti oneri di urbanizzazione trasformati dalla legge Bucalossi: prima servivano solo a coprire gli standard urbanistici, adesso servono a coprire i buchi di bilancio delle spese correnti dei Comuni, generando quelle tecniche da arrampicatori sugli specchi da parte dei Sindaci e degli Assessori all'urbanistica! Questo emendamento significa: "Andate avanti così, anzi continuate fate palestra di arrampicata ulteriore"! Se noi andiamo a scrivere che si fanno degli accordi tra privati, e poi ovviamente sono sottoposti alla sospensione finché non c'è il recepimento nel Piano regolatore con gli strumenti urbanistici, è una cosa logica e sottointesa, ma significa: "Fate gli accordi privati con cui bypassate il Piano regolatore e automaticamente il vostro Sindaco vi troverà il modo per recepire in fretta, magari con le nuove modifiche delle varianti generali e con le Conferenze di copianificazione e valutazione o le varianti strutturali, la proposta dell'accordo tra privati".
Pertanto, è lodevole e condivisibile che oggi, qui, alcune forze politiche dicano, come Consiglieri regionali, e magari in Parlamento come parlamentari, che questa norma non va bene, però bisogna compiere anche un atto di verità e riconoscere magari che i Sindaci che appartengono alle forze politiche qui presenti direbbero che con questa norma sono tutelati e possono andare avanti. Probabilmente stapperebbero anche delle bottiglie di spumante! Pertanto, Assessore, le chiedo formalmente e politicamente di accogliere gli emendamenti abrogativi del comma 5 (uno o l'altro, è lo stesso).
Diversamente, non vuole essere una minaccia né un ricatto, ma i prossimi articoli avranno una discussione un po' più lunga.
Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Grazie, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 62) presentato dal Consigliere Buquicchio: Al comma 5 dell'articolo 12 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo) come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, dopo le parole: "sono soggetti alla condizione" la parola "sospensiva" è sostituita dalla parola: "inibitoria".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Non ripeto quanto hanno già espresso i colleghi Reschigna e Bono, in merito agli emendamenti da loro presentati su quest'articolo.
Si parla della perequazione urbanistica e degli accordi tra soggetti privati e pubblici, facendo riferimento - non a caso - ad uno dei punti cardine delle conclusioni (quindi la sintesi) della relazione della Commissione d'inchiesta sull'urbanistica, di cui l'Aula ha già preso atto.
Al di là di quelle che sono state le richieste accettate, se non altro in termini informali, sulle questioni riguardanti gli articoli successivi invito l'Assessore a voler considerare anche le istanze relative a quest'articolo, che coloro che mi hanno preceduto hanno già illustrato, con i loro emendamenti.
Sostanzialmente, li faccio miei.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Buquicchio.
Emendamento rubricato n. 632) presentato dai Consiglieri Reschigna Muliere, Lepri, Ronzani, Boeti, Taricco, Placido, Motta Angela, Pentenero: Il comma 6 dell'articolo 12 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 23 del disegno di legge n. 153, è soppresso.
La parola al Consigliere Reschigna per l'illustrazione.



RESCHIGNA Aldo

Presidente, non spreco tempo su quest'emendamento, che prevede sostanzialmente, la soppressione del comma 6.
Le ragioni sono quelle che ho già esposto nei precedenti interventi.
Chiedo che il parere dell'Assessore Cavallera sul complesso degli emendamenti all'articolo 23 anticipi la discussione generale sugli emendamenti, affinché si possano fare le considerazioni opportune nella discussione generale.
Pertanto, come ho detto, l'emendamento prevede la soppressione del comma 6 dell'articolo 23.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera, per un parere sugli emendamenti presentati.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Intervengo sempre, quando sono sollecitato, con la speranza che si possano accelerare i lavori. Questa non è un'esigenza del sottoscritto, ma è assolutamente necessario superare la normativa vigente, che, pur avendo dei meriti storici, è molto datata.
Devo riconoscere che in merito a quest'articolo (ne abbiamo già discusso in Commissione) ci siamo posti l'obiettivo di fare tesoro delle esperienze (e sono molte) di concertazione pubblico-privato, avvenute in questi anni nella nostra regione. Abbiamo utilizzato le normative di carattere più generale relative agli accordi, ai protocolli, non dico i contratti, ma tutta la normativa del dialogo e della convergenza tra pubblico e privato.
In questo caso, abbiamo previsto un articolo che, disciplinato, rende organica e possibile quest'opportunità, con tutta una serie di prescrizioni, di paletti ed anche di conseguenze.
Pertanto, ad esempio, al comma 2, laddove si dice "si applica", quindi con una dizione perentoria, abbiamo presentato un emendamento che tende a sostituire il "si applica" con "si può applicare". Questo va nella direzione di una rilettura della normativa più efficace e comprensibile.
Un altro tema posto era quello della possibilità di utilizzare gli accordi tra soggetti pubblici e privati per la pianificazione urbanistica anche nei confronti dei soggetti pubblici, che si potevano considerare grandi assenti da questo articolo, anche se per la verità per i soggetti pubblici i combinati disposti con altre normative, ad esempio per quanto riguarda l'edilizia economica popolare e l'edilizia sociale, consentivano comunque di intervenire in altro modo.
E ricordate che nelle consultazioni le ATC avevano sottolineato questo aspetto e abbiamo presentato l'emendamento che va in quella direzione.
Poi c'era un'altra questione: chi garantisce che gli impegni presi vengano attuati? Non avevamo dubbi sul fatto che le Amministrazioni finora si siano garantite con gli strumenti della contrattualistica pubblica privata che già esistono, però prevediamo in modo esplicito che questi accordi tra Ente pubblico, tra privato ed Ente locale, oltre ad individuare gli oneri, prevedano anche le garanzie, proprio per consentire la realizzazione di quanto pattuito.
Inoltre, ci sono altri emendamenti che introducono la dizione pubblica fino ad arrivare al famoso comma 5. Su questo abbiamo condiviso l'emendamento in ordine cronologico presentato dal Consigliere Reschigna e anche dal Consigliere Bono.
Tecnicamente non so come avverrà, ma credo che formalmente verrà votato probabilmente il primo e l'altro si considera assorbito, ma credo che non ci siano problemi.
Per quanto riguarda l'ultimo comma, dato che si riferisce a tutto l'articolo ed è una materia che oggi andiamo a prevedere in modo organico abbiamo previsto che la Giunta possa - come su tanti altri articoli - dare delle indicazioni operative attraverso i propri provvedimenti.
Quindi, saremmo contrari ad eliminare il comma 6 proprio per la funzione residuale ma necessaria che comunque mantiene.
Ci siamo approcciati in modo laico alla questione della collaborazione pubblico-privato e quindi, sotto questo profilo, rassicuro il collega Buquicchio.
Se andiamo a vedere gli articoli successivi, vedremo che tutte le procedure sono riportate in Consiglio comunale e prevedono le pubblicazioni. Quindi, la trasparenza sarà una caratteristica presente, se si vuole operare bene anche nel percorso dell'accordo pubblico-privato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola, in sede di discussione generale, il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Ringrazio l'Assessore Cavallera per l'intervento, così possiamo prendere atto di quelli che sono gli emendamenti della Giunta regionale che ovviamente verranno recepiti.
Avevamo già preso atto del fatto che sul comma 5, visto che c'era un accordo per stralciarlo, verrà dato parere positivo allo stralcio, anche se poi dipende dal voto dell'Aula, mentre sugli altri emendamenti immagino che ci sia un parere contrario dell'Assessore. Quindi, probabilmente andranno incontro ad una bocciatura, se ci saranno i numeri per la maggioranza.
Riteniamo che parte dei commi 4, 5 e 6 - che adesso diventeranno 4 e 5 perché il comma 6 sarà stralciato - non dovevano essere aggiunti nella modifica della legge urbanistica e, a maggior ragione, non dovevano essere aggiunti qui.
Introducono una fattispecie di tecnica di pianificazione urbanistica che ci vede molto dubbiosi, se non contrari, anche con le aggiunte che sono state fatte; infatti, per quanto riguarda gli oneri e le garanzie, è stato previsto il minimo sindacale.
Il fatto che possano esserci accordi con soggetti pubblici ben venga ma tendenzialmente vediamo che, nella tendenza politica di tutti i giorni c'è sempre più la pratica di lasciare la mano libera ai soggetti privati ma non tanto come scelta politica - qualcuno potrebbe dire più liberista e meno statalista - ma proprio per mancanza di risorse.
Quando vediamo il Comune di Torino che, per realizzare brevi tratti della metropolitana, della linea 1 - figuriamoci la linea 2! - e per avere l'aiuto dei privati, regala capacità edificatoria a destra e a manca, non possiamo che tristemente prendere atto che, anche a livello regionale, con la legge che uscirà a breve, si accetta questo fenomeno, lo si cristallizza in una legge e si spera che un domani vengano tempi migliori.
Ritengo che questo non sia il modo corretto di fare politica né di legiferare, quindi voterò favorevolmente sugli emendamenti di soppressione dei commi 4 e 6, e speriamo che qualcuno ce la mandi buona! Grazie.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Non essendoci dichiarazioni di voto, passiamo alle votazioni.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 355), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
La votazione non è valida per mancanza del numero legale per deliberare.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.29)



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