OGGETTO E CAMPO DI
APPLICAZIONE
Art. 1
La deontologia medica è l'insieme dei principi e delle
regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, di seguito indicati
con il termine di medico, iscritti agli albi professionali dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, devono osservare nell'esercizio
della professione, quali che siano l'ambito e lo stato giuridico
in cui viene svolta. Il comportamento del medico, anche al di
fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al
decoro e alla dignità della stessa. Il medico è
tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice,
la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
- Obbligatorietà -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati
dal presente Codice di deontologia medica e ogni azione od omissione,
comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione,
sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi
vigenti.
COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3
- Compiti del medico -
Compito del medico è la difesa e il rispetto della vita,
della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza
nel rispetto della libertà e della dignità della
persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso,
di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale,
di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali
che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione biologica piú
ampia del termine come condizione, cioè di benessere fisico
e psichico della persona.
Art. 4
- Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà
e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile
diritto del medico nel rispetto dei diritti dell'individuo.
Art. 5
- Fini dell'attività professionale -
Nell'esercizio della professione il medico deve ispirarsi alle
conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo
come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica,
della libertà e della dignità della persona; non
deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi
natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente
a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale,
da qualunque parte essa provenga.
Art. 6
- Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare della sua condizione professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene
a scopo di vantaggio professionale e personale.
Prestazioni d'urgenza
Art. 7
- Dovere del medico -
Il medico non può rifiutarsi di intervenire e deve, indipendentemente
dalla sua abituale attività specialistica, in qualunque
luogo o circostanza, prestare soccorso e cure d'urgenza a chi
ne abbisogni e comunque tempestivamente attivarsi per ogni piú
specifica e adeguata assistenza.
Art. 8
- Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica
o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione dell'Autorità
competente.
Obblighi propri del medico
Art. 9
- Segreto professionale -
Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli
è confidato o che può conoscere in ragione della
sua professione; deve altresí conservare il massimo riserbo
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. La rivelazione
fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico
di arrecare nocumento, è particolarmente riprovevole dal
punto di vista deontologico. Costituiscono giusta causa di rivelazione,
oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative
(refereti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) La richiesta o l’ autorizzazione da parte della persona
assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione
sulle conseguenze o sull’ opportunita’ o meno della
rivelazione stessa;
b) L’ urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’
interessato o di terzi, nel caso in cui l’ interessato stesso
non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilita’
fisica, per incapacita’ di agire o per incapacita’
di intendere e volere;
c) L’ urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi,
anche nel caso di diniego dell’ interessato, ma previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali. La morte del
paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico
non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli
è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza
per ragioni dipendenti dalla sua professione.
Art. 10
- Documentazione e tutela dei dati-
Il medico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione
in suo possesso riguardante i pazienti, anche se affidata a codici
o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori
dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perche’‚
essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati
clinici o di osservazioni relative a singoli pazienti, il medico
deve assicurare la non identificabilità degli stessi. Analogamente
il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi
di informazione, notizie che possano consentire la identificazione
del soggetto cui si riferiscono. Nei casi particolari, in cui
è richiesta la redazione di bollettini medici, il medico
deve comportarsi con prudenza e discrezione.
Art. 11
- Cartelle cliniche e documentazione -
Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia atto o documento
relativo a singoli pazienti, anche se destinati a enti o autorità
che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in
essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano
la materia. Il medico non può collaborare alla costituzione
di banche elettroniche di dati sanitari, ove non esistano assolute
garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della
vita privata del paziente.
:Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12
- Prescrizione e trattamento terapeutico -
Al medico è riconosciuta piena autonomia nella scelta,
nell'applicazione e nella programmazione dell'iter dei presidi
diagnostici e terapeutici, anche in regime di ricovero,fermi restando
i principi della responsabilità professionale. Ogni prescrizione
e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad aggiornate
e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza
e all'osservanza del rapporto rischio-beneficio. Il medico è
tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni
e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e
utilizza. Il ricorso a terapie nuove è riservato all'ambito
della sperimentazione clinica e soggetto alla relativa disciplina.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente
infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze.
Il ricorso a trattamenti con effetto "placebo" è
consentito solo se ispirato a criteri di beneficialità
per il paziente.
Art. 13
- Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dal cosiddetto "accanimento diagnostico-terapeutico,"
consistente nella ostinazione in trattamenti, da cui non si possa
fondatamente attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento
della qualità della vita.
Art. 14
- Trattamenti che incidono sulla resistenza fisica e psichica
-
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza
fisica o psichica del malato possono essere attuati previo accertamento
delle necessità terapeutiche, al fine di procurare un concreto
beneficio clinico al paziente o di alleviarne le sofferenze.
Art. 15
- Fornitura medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura,
se non a titolo gratuito.
CAPO V : Obblighi professionali
Art. 16
- Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale
permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze
e competenze al progresso clinico scientifico.
RAPPORTI CON IL PAZIENTE
Regole generali di comportamento
Art. 17
- Rispetto dei diritti del paziente -
Il medico nel rapporto con il paziente deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali
della persona.
Art. 18
- Competenza professionale -
Il medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicando al paziente il tempo necessario a un approfondito colloquio
e a un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle necessarie
indagini. Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve fornire
in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e, per quanto
possibile, verificarne la corretta esecuzione. Il medico che si
trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado
di provvedere efficacemente, deve proporre al paziente l'intervento
di adeguate specifiche competenze.
Art. 19
- Obiezione di coscienza - rifiuto opera professionale -
Qualora venga richiesto di interventi sanitari che contrastino
con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, il medico
può rifiutare la propria opera, a meno che questo atteggiamento
non sia di grave e immediato nocumento al paziente.
Art. 20
- Continuità delle cure -
Il medico ha il dovere di assicurare al paziente la continuità
delle cure. In caso di indisponibilità o impedimento deve
garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza
adeguata e informandone il paziente. Qualora sia necessaria la
collaborazione di altri medici o di altre figure professionali
sanitarie riconosciute per legge, questi devono essere di sua
fiducia. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine
di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art. 21
- Documentazione clinica -
Il medico, ogni qualvolta lo richieda il caso particolare, ha
il dovere, nell'interesse esclusivo del paziente, di mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione del paziente
stesso, dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni
da essi indicati.
Art. 22
- Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente
al paziente certificati relativi al suo stato di salute, fatto
salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art.29. Il medico,
richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare dati clinici
di competenza tecnica che abbia direttamente constatato.
Art. 23
- Denunce obbligatorie -
Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie,
nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione
sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alle
piú attente e scientificamente corrette registrazioni dei
dati e formulazione dei giudizi, nonché alla chiara esplicitazione
dei propri dati identificativi.
Doveri del medico e diritti del paziente
Art. 24
- Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del medico costituisce principio fondamentale
del rapporto medico-paziente; il medico deve rispettarla. E' pertanto
vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto
del paziente alla libera scelta.
Art. 25
- Sfiducia del paziente -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte del paziente o
dei legali rappresentanti di minore o di incapace, il medico può
rinunciare all'ulteriore trattamento, purch‚ ne dia tempestivo
avviso; deve comunque prestare la sua opera sino alla sostituzione
con altro collega, al quale fornirà le informazioni utili
e copia della documentazione alla prosecuzione delle cure.
Art. 26
- Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un paziente curato da
altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza
del curante, non può pretendere che gli venga affidata
la continuazione delle cure.
Art. 27
- Consigli medici -
Il medico può consigliare, ma non pretendere che il paziente
si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Doveri del medico verso i bambini, gli anziani e i portatori
di handicap
Art. 28
- Assistenza -
Nell'esercizio della professione, il medico deve impegnarsi a
tutelare il minore, l'anziano e il portatore di handicap, in particolare
quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel
quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della
loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti o violenze, fatti
salvi gli obblighi di referto o di denuncia nei casi specificatamente
previsti dalla legge. Deve in particolare adoperarsi, perche’‚
il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo
psico-fisico e affinche’‚ allo stesso, all'anziano
e al portatore di handicap siano garantite qualità e dignità
di vita. In caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, il medico deve ricorrere
alla competente autorità giudiziaria.
Informazione e consenso del paziente
Art. 29
- Informazioni al paziente -
Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del
suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità
di discernimento, la piú serena e idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle
verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia,
nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche
al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente
deve essere comunque soddisfatta. Le informazioni relative al
programma diagnostico e terapeutico, possono essere circoscritte
a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente
sono in grado di recepire e accettare, evitando superflue precisazioni
di dati inerenti gli aspetti scientifici. Le informazioni riguardanti
prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni
e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con
circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere
mai elementi di speranza. La volontà del paziente, liberamente
e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico,
entro i limiti della potestà, della dignità e della
libertà professionale. Spetta ai responsabili delle strutture
di ricovero o ambulatoriali, stabilire le modalità organizzative
per assicurare la corretta informazione dei pazienti in accordo
e collaborazione con il medico curante.
Art. 30
- Informazione ai congiunti -
L'informazione ai congiunti è ammessa solo se il paziente
la consente e fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorché
sia in grave pericolo la salute o la vita di terzi.
Art. 31
- Consenso informato -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o
terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato.
Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili
conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontà del paziente, è
integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'art.
29. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che
possano comportare grave rischio per l'incolumità del paziente,
devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità
e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far
seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso,
in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere
e di volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico
e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro
la volontà del paziente, ove non ricorrano le condizioni
di cui al successivo articolo 33.
Art. 32
- Consenso del legale rappresentante -
Allorche’ il paziente è un minore o un infermo di
mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante
legale. In caso di opposizione a trattamenti necessari e indifferibili
a favore dei minori o incapaci da parte del rappresentante legale,
il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 33
- Trattamento sanitario obbligatorio -
L'opposizione del paziente o del rappresentante legale non ha
effetto nei casi per i quali sia previsto dalla legge trattamento
sanitario obbligatorio. Al medico non è, peraltro, consentito
di porre direttamente in essere, anche in caso di trattamento
sanitario obbligatorio, trattamenti fisicamente coattivi.
Art. 34
- Necessità e urgenza -
Allorche’ sussistano condizioni di necessità e urgenza
e in casi implicanti pericolo per la vita di un paziente, che
non possa esprimere al momento una volontà contraria, il
medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V : Assistenza ai morenti
Art. 35
- Eutanasia - Divieto -
Il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare
trattamenti diretti a menomarne la integrità psichica e
fisica e ad abbreviarne la vita o a provocarne la morte.
Art. 36
- Accertamento della morte -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute
alla fase terminale, il medico può limitare la sua opera,
se tale è la specifica volontà del paziente, all'assistenza
morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli
i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la
qualità di vita. In caso di compromissione dello stato
di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno
vitale finché ragionevolmente utile. In caso di morte cerebrale
il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando
non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla
legge. E' ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno
vitale anche oltre la morte accertata secondo le modalità
di legge, solo al fine di mantenere in attività organi
destinati a trapianto e per il tempo strettamente necessario.
Trapianti
Art. 37
- Prelievo di parti di cadavere -
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
può essere effettuato solo alle condizioni e nei modi previsti
dalle leggi in vigore.
Art. 38
- Prelievo di tessuti e organi in soggetto vivente -
Il prelievo di tessuti da soggetto vivente è consentito
solo se diretto a fini terapeutici o di ricerca e se non produttivo
di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica
del donatore. Esso non può essere effettuato per fini di
commercio e di lucro e presuppone il consenso scritto del donatore
o dei legali rappresentanti ove necessario. La donazione del sangue
è disciplinata dalle specifiche norme che prevedono anche
l'adeguata informazione del donatore e del ricevente. Il prelievo
di rene da persona vivente può essere effettuata nei limiti
e secondo le modalità previste dalla speciale normativa
di legge.
Sessualità e riproduzione
Art. 39
-Informazione in materia di sessualità, riproduzione e
contraccezione-
Il medico, nei limiti dell'attività professionale, e nell'ambito
della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia ogni corretta
informazione in materia di sessualità, di riproduzione
e di contraccezione. Ogni atto medico diretto a intervenire sui
problemi della sessualità e della riproduzione è
consentito ai fini della tutela della salute e della vita.
Art. 40
- Interruzione volontaria di gravidanza -
Ogni atto mirante all'interruzione della gravidanza, all'infuori
dei casi previsti dalla legge, costituisce gravissima infrazione
deontologica specialmente se compiuto a scopo di lucro. Ove non
sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso
di tale pericolo, ove possa essere sostituito altrettanto efficacemente,
il medico obiettore di coscienza, può rifiutarsi d'intervenire
nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 41
- Fecondazione assistita -
La fecondazione assistita ha lo scopo precipuo di ovviare alla
sterilità al fine legittimo della procreazione. Sono vietate
nell'interesse del bene del nascituro: a) tutte le forme di maternità
surrogata; b) forme di fecondazione artificiale al di fuori di
coppie eterosessualli stabili; c) pratiche di fecondazione assistita
in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione artificiale
dopo la morte del partner. Inoltre è proscritta ogni pratica
di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non
è consentita alcuna selezione del seme ed è bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali. Infine sono vietate pratiche
di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie
privi di idonei requisiti.
Sperimentazione
Art. 42
- Interventi sul genoma e sul concepito -
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla
prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche nel prodotto
del concepimento. Sono vietati trattamenti del prodotto del concepimento
che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di
condizioni patologiche. Non è consentito procedere a test
predittivi di malattie genetiche se non per finalità di
prevenzione. Sono vietate in ogni caso le manipolazioni genetiche.
Art. 43
- Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca che
non può prescindere dalla sperimentazione scientifica sull'animale
e sull'uomo, nei limiti dei principi generali e specifici dell'ordinamento
giuridico.
Art. 44
- Ricerca biomedica -
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità dell'integrità
psicofisica e della vita del soggetto in esperimento; esse sono
subordinate al consenso dell'interessato, che deve essere espresso
per iscritto liberamente e consapevolmente previa adeguata informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché
sui rischi e disturbi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi
in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetto
minore o incapace è ammessa solo la sperimentazione con
finalità terapeutica e il consenso è espresso dai
legali rappresentanti.
Art. 45
- Limiti della sperimentazione clinica -
In soggetti volontari sani non è attuabile alcuna sperimentazione
allorch‚ ne possa derivare un pericolo per la vita ovvero
un danno permanente della salute. Il consenso non ha in tale evenienza
validità alcuna trattandosi di bene non disponibile. Essa,
in particolare, non può essere esperita su soggetti minori,
su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
Art. 46
- Utilità diagnostica e terapeutica -
La sperimentazione clinica, disciplinata dalle norme di buona
pratica medica, può essere inserita in trattamenti diagnostici
e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i
pazienti interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato
non potrà comunque essere deliberatamente privato dei consolidati
mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento
e al ripristino dello stato di salute. La sperimentazione deve
essere programmata secondo adeguati protocolli e aver ricevuto
il preventivo assenso di un comitato etico secondo la normativa
vigente.
Art. 47
- Fini scientifici -
La sperimentazione sull'animale è regolata da norme di
legge e deve essere comunque giustificata da controllabili fini
di effettivo significato scientifico e di una fondata aspettativa
di progresso terapeutico e deve essere condotta con tutti i mezzi
idonei a evitare ogni sofferenza.
Pazienti reclusi
Art. 48
- Obblighi del medico -
Il medico che operi in istituzioni limitative della libertà
personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti del
paziente recluso, fermi restando gli obblighi connessi con le
sue specifiche funzioni.
Art. 49
- Tortura, trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare
o semplicemente presenziare ad atti di tortura o a trattamenti
crudeli, disumani o degradanti.
Art. 50
- Rifiuto di nutrirsi -
Quando un recluso rifiuta di nutrirsi, il medico ha il dovere
di informarlo sulle conseguenze che tale decisione può
comportare sulle sue condizioni di salute. Se il recluso è
consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione,
il medico non deve assumere iniziative costrittive nè collaborare
a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare
ad assisterlo.
Onorari professionali
Art. 51
- Tariffa professionale -
Nel rispetto dell'art. 2233 del Codice Civile, della tariffa professionale
di cui alla Legge 21 febbraio 1963, n. 244, e del DPR 17 febbraio
1992, nell'esercizio libero professionale vale il principio generale
dell'intesa diretta tra medico e paziente. Il medico è
tenuto a far conoscere al proprio paziente il suo onorario che
di norma va accettato preventivamente e se possibile sottoscritto
da entrambi. I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche
non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni
medesime. Gli onorari devono rispettare le tariffe minime professionali
e devono comunque essere contenuti in misura equa rispetto alle
stesse. Il medico è libero di prestare gratuitamente la
sua opera, purché tale comportamento non costituisca artificio
per concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
Art. 52
- Dicotomia - divieto -
Ogni forma di dicotomia di compensi estranei alla prestazione
professionale, nei rapporti tra medici, strutture e istituzioni
sanitarie, è vietata, con particolare riguardo ad ogni
forma di appalto o di subappalto di clientela.
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53
- Limiti -
Nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico
cui è destinata, la pubblicità e le informazioni
in materia sanitaria devono essere contenute entro i limiti del
decoro professionale e ispirate a criteri di serietà scientifica
e a fini di tutela della salute.
Art. 54
- Scoperte scientifiche -
La comunicazione di scoperte scientifiche in campo diagnostico
e terapeutico deve essere fatta dal medico sulla stampa scientifica
e professionale. La divulgazione della notizia al pubblico potrà
essere data solo dopo adeguata discussione critica nell'ambito
della comunità scientifica e professionale e con la dovuta
prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese e illusorie
speranze.
Art. 55
- Interviste, limiti -
Il medico deve evitare lo sfruttamento pubblicitario di abilità
e successi professionali a vantaggio personale, di gruppo o di
scuola. Il medico deve altresí astenersi dal provocare
o dal consentire articoli di stampa o interventi radio-televisivi
direttamente o indirettamente laudatori.
Art. 56
- Attività pubblicistica -
I medici che svolgano attività pubblicistica continuativa
od occasionale attraverso giornali, emittenti radio televisive,
ovvero tengano conferenze a scopo di educazione, di prevenzione,
informazione e divulgazione sanitaria, devono osservare la discrezione
e la prudenza consone alla dignità professionale. In particolare
devono prendere in considerazione solo dati scientificamente certi,
astenendosi dal dare notizia di metodi non ancora verificati.
Devono comunque astenersi dal fare pubblicità e promozione
in merito alla propria attività ed evitare qualsiasi forma
pubblicitaria personale o in favore di singole istituzioni pubbliche
o private, sia pure in maniera indiretta, anche attraverso articoli
scientifici.
Art. 57
- Divieto di patrocinio -
E' vietato concedere il proprio patrocinio e il proprio avallo
a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini
di esclusivo interesse promozionale e commerciale.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Solidarietà tra medici
Art. 58
- Rispetto reciproco -
I rapporti tra i medici devono ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della considerazione della rispettiva attività
professionale. L'opportuna comunicazione tra medici delle rispettive
esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche
pubblicitarie.
Art. 59
- Contrasto di opinione -
Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di un
collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Art. 60
- Solidarietà tra colleghi -
I rapporti tra medici devono sempre ispirarsi a principi della
giusta solidarietà. Il medico deve essere solidale nei
confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 61
- Cura dei colleghi -
Il medico assiste - secondo la tradizione ippocratica - i colleghi
senza fini di lucro salvo, il diritto al recupero delle spese
sostenute.
Art. 62
- Rapporti con il medico curante -
Nel caso in cui un medico presti la propria opera a un paziente
in cura presso un altro collega, è tenuto, salva esplicita
opposizione del malato, a dare comunicazione dei propri indirizzi
diagnostico-terapeutici e delle proprie valutazioni cliniche al
medico curante. Ove ritenga necessario il ricovero il medico deve
richiedere l'intervento del curante. In caso di urgenza deve dargli
sollecita comunicazione dell'avvenuto ricovero.
Art. 63
- Medico specialista e curante -
Il medico chiamato per ragioni di specifica competenza, può
visitare il malato in assenza del medico curante. In tal caso
deve informarlo sui risultati della visita. Qualora si ritengano
necessarie ulteriori prestazioni, sopratutto nel caso di interventi
chirurgici non aventi carattere d'urgenza, lo specialista deve
consultarsi con il medico curante.
Consulenza
Art. 64
- Proposta di consulenze -
Qualora il caso clinico o l'interesse del paziente lo esigano,
o comunque quando sia necessario il ricorso a peculiari e adeguate
competenze, il medico curante deve proporre la consulenza con
altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.
Art. 65
- Consulenza contro la volontà del curante -
Qualora la consulenza sia richiesta dal paziente o dai suoi familiari,
il medico, che sia di contrario avviso, può astenersi dal
partecipare alla consulenza fornendo comunque tutte le informazioni
e l'eventuale documentazione relativa al caso.
Art. 66
- Rifiuto di continuare l'assistenza -
Qualora il curante rifiuti di continuare l'assistenza, il consulente
può subentrargli, dopo essersi accertato di tale rifiuto.
Art. 67
- Rapporti tra curante e consulente -
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente
e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 68
- Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulenza devono rispettare la
personalità sia del curante che del consulente. In caso
di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra
consulenza; qualora la richiesta non sia accolta può rinunciare
al suo incarico professionale.
Art. 69
- Indirizzo terapeutico concordato -
E' affidato al medico curante il compito di seguire l'indirizzo
terapeutico concordato con il consulente. Al medico curante spetta
in ogni caso il giudizio su eventuali nuove indicazioni emergenti
nel corso della malattia e il loro trattamento.
Art. 70
- Proposizione di quesiti al consulente -
Il medico curante che invia il paziente allo specialista o al
consulente deve proporre specifici quesiti corredandoli con la
documentazione relativa al caso. Lo specialista o consulente che
visiti il paziente in assenza del curante deve fornirgli una dettagliata
relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.
Altri rapporti tra medici
Art. 71
- Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività professionale un
collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al sostituito
le informazioni cliniche relative ai malati assistiti.
Art. 72
- Medico curante e ospedaliero -
I rapporti professionali tra il medico curante e i medici dei
reparti ospedalieri, nei quali il paziente è ricoverato,
devono essere improntati a collegiale collaborazione.
Art. 73
- Giudizio clinico - Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici comunque formulati durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura devono essere espressi nel
rispetto della professionalità del curante. La stessa condotta
deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del paziente.
Medicina legale
Art. 74
- Compiti e funzioni medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico
legale, il medico, consapevole delle implicazioni penali, civili,
amministrative, che tali compiti e funzioni comportano, deve procedere,
sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche
attinenti alla contingenza in esame, in aderenza alle indicazioni
del Codice di Deontologia medica.
Art. 75
- Ambito giudiziario -
La specifica attività degli esperti del settore medico
legale, nell'ambito giudiziario, trova la sua delineazione, la
sua peculiarità deontologica, e contestualmente la sua
definizione di responsabilità, nell'impegno ritualmente
assunto davanti al giudice di bene e fedelmente operare per la
ricerca della verità.
Art. 76
- Visite fiscali -
Nelle funzioni medico legali di controllo, il medico: -deve far
conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica
e la propria funzione; -non deve rendere palesi al soggetto stesso
le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia,
cosí come il curante in caso di contrasto di parere sulla
prognosi; -nell'interesse dell'infermo o in caso di contrasto
di parere è legittimato a prendere contatto direttamente
con il medico curante. In situazione di urgenza o di emergenza
clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure,
a tutela del paziente, dandone sollecita comunicazione al medico
curante.
Rapporti tra medici e Ordini
Art. 77
- Scorrettezze professionali -
Il medico che constati, nell'operato di altri colleghi, gravi
scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione
al Presidente dell'Ordine.
Art. 78
- Reciproco rispetto -
Il medico è tenuto in particolare a segnalare, con formale
comunicazione, al Presidente dell'Ordine ogni infrazione delle
regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione e di
salvaguardia delle specifiche competenze che devono regolare i
rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.
RAPPORTI CON I TERZI
Rapporti con le altre categorie sanitarie
Art. 79
- Attività in forma associativa -
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento
di attività professionale in forma associativa, anche utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono
essere sottoposti all'approvazione dell'Ordine competente per
territorio.
Art. 80
- Accordo con altre categorie sanitarie -
Il medico non deve stabilire forme di accordo e di rapporto diretto
o indiretto con altre categorie sanitarie o di arti ausiliarie
delle professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino
iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio
professionale.
Partecipazione ad attività economiche. Denuncia dell'abusivismo
Art. 81
- Modalità e forme di espletamento dell'attività
professionale -
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali
o di altra natura che ne condizionino la dignità e indipendenza
professionale. Il medico può tuttavia utilizzare le strutture
di società per la prestazione di servizi a mero supporto
della sua attività professionale. L'attività professionale
può essere svolta in forma associata. Il medico nell'ambito
di ogni forma partecipativa o associativa, dell'esercizio della
professione comunque: -è e resta responsabile dei propri
atti e delle proprie prescrizioni; -non deve subire condizionamenti
della sua autonomia eindipendenza professionale da parte di non
medici; -non può accettare condizioni temporali e modali
della propria attività né forme di remunerazione
in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e
lesive della dignità e della autonomia professionale.
Art. 82
- Pratiche alternative -
La potestà di scelta di terapie e di metodi innovativi
o alternativi rispetto alle consolidate esperienze scientifiche
si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile
responsabilità professionale. E' vietato al medico di collaborare
a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi modo chi, non medico,
eserciti abusivamente anche nel settore delle cosiddette "pratiche
alternative". Il medico, venuto a conoscenza di casi di esercizio
abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore
delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato
a denunciarli all'Ordine professionale.
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI
E PRIVATI.
Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 83
- Medico dipendente o convenzionato -
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private,
stante l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, del presente Codice,
qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle
proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria
attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine,
onde siano salvaguardati i diritti propri e degli assistiti. In
attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare
il servizio che gli compete, salvo i casi di grave violazione
dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e
della dignità, libertà e indipendenza della propria
attività professionale. Il medico può operare in
regime di convenzionamento con enti assicurativi o di mutualità
integrativa solo se preventivamente autorizzato dall'Ordine di
appartenenza, sulla base delle indicazioni fornite, in materia,
dalla Federazione nazionale.
Art. 84
- Rifiuto dell'opera -
Il medico al quale, da parte di strutture pubbliche o private,
vengano imposte prestazioni professionali non conformi a quanto
stabilito dal Codice di deontologia medica o in contrasto con
gli scopi della professione, è tenuto a rifiutare la propria
opera e a richiedere l'intervento dell'Ordine.
Art. 85
- Collegialità -
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze,
i rapporti tra i medici dipendenti o convenzionati, operanti in
una medesima struttura devono ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e di collegialità.
Art. 86
- Cumulo di incarichi -
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della
struttura per cui opera che le sue prestazioni si svolgano nella
disponibilità di tempo e nelle condizioni idonee all'espletamento
dei suoi compiti e secondo modalità atte a non alterare
il rapporto di fiducia tra medico e paziente e a non violare il
segreto professionale. Il medico, altresí, deve sottrarsi
al cumulo degli incarichi e all'eccesso delle prestazioni, e denunciare
le condizioni che possano pregiudicare l'efficacia e la sicurezza
della sua opera professionale. Il medico che opera nelle strutture
pubbliche non può in alcun modo adottare comportamenti
che possano favorire direttamente o indirettamente la propria
attività libero-professionale.
Attività nel campo della medicina pubblica
Art. 87
- Attività nell'interesse della società -
Il medico è tenuto a partecipare, indipendentemente dalla
sua posizione o dal suo inquadramento, all'attività e ai
programmi previsti dalla legge ai fini della tutela della salute,
nell'interesse della società.
Art. 88
- Trattamento sanitario obbligatorio -
Il medico deve, in particolare, conoscere e applicare le norme
relative alla prevenzione, alla notifica, al trattamento delle
malattie infettive e diffusive, delle malattie mentali, delle
malattie da lavoro, deve svolgere i compiti assegnatigli dalla
legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare
con la massima diligenza e tempestività la informativa
alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei
modi, nei tempi e con le procedure e i metodi stabiliti, ivi compresa,
quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 89
- Lotta contro le tossicodipendenze -
La partecipazione del medico alla lotta contro le tossicodipendenze,
per specifica competenza tecnica e responsabilità morale,
è essenziale nella prevenzione, nel recupero e nelle situazioni
d'urgenza ed emergenza. Rigoroso custode dell'anonimato, il medico
deve tuttavia operare in collegamento con i centri di tutela per
le tossicodipendenze nel rispetto delle norme vigenti, nell'interesse
del singolo e della collettività.
Medicina dello Sport
Art. 90
- Accertamento idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport
deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute
e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico
esprime il relativo giudizio con assoluta obiettività e
massima chiarezza, nell'osservanza dei protocolli previsti dalla
normativa vigente.
Art. 91
- Idoneità - Valutazione medica -
Il medico è tenuto a far valere in qualsiasi momento e
occasione la sua potestà di valutare se un atleta può
intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione
agonistica.
Art. 92
- Uso sostanze dopanti -
Il medico non deve utilizzare trattamenti farmacologici o di altra
natura che possano influenzare artificialmente le prestazioni
di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente
o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico
del soggetto. Il medico non può consigliare o prescrivere
trattamenti di "doping". Il medico dello sport è
comunque tenuto a comunicare eventuali terapie al medico curante.
Il medico deve segnalare all'Ordine professionale ogni prescrizione
o suggerimento di assunzione effettuati da medici o da non medici,
di farmaci, "integratori alimentari" o sostanze di cui
ai primi due commi del presente articolo.
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