(approvato dal Consiglio
Nazionale Forense il 17 aprile 1997)
PREAMBOLO
L’avvocato esercita la propria attività in piena
libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti
e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle
leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento
per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione,
l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai
principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario;
garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità
della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del
contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e
la tutela di questi valori.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.
Art. 2 Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere
le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità
dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti
nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive,
che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Art. 3 Volontarietà dell’azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza
dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se
omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso
procedimento la sanzione deve essere unica.
Art. 4 Attività all’estero e attività in
Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività professionali all’estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
interne, nonché delle norme deontologiche del paese in
cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato
straniero, nell’esercizio dell’attività professionale
in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche italiane.
Art. 5 Doveri di probità, dignità e decoro
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
I° Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato
cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare
per fatti anche non riguardanti l’attività forense
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l’immagine della classe forense.
III L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra
parte nello stesso procedimento.
Art. 6 Doveri di lealtà e correttezza
L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale
con lealtà e correttezza
I° L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative
in giudizio con mala fede o colpa grave.
Art. 7 Dovere di fedeltà
È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà
la propria attività professionale.
I° Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del
proprio assistito.
Art. 8 Dovere di diligenza
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali
con diligenza.
I° In particolare il difensore può svolgere indagini
difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa
del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione
della qualità di
persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi
del giudicato.
Art. 9 Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla
parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza
del mandato.
I L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex clienti sia per l’attività
giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di
colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza
senza che il mandato sia accettato.
III L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto
del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti
e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività
professionale.
IV Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori
di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali
necessari per l’espletamento dell’incarico, nonché
le informazioni in suo possesso, anche nell’ipotesi di intervenuta
segretazione dell’atto;
V Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita
sia necessari
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia
tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa
degli interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà
essere limitata a quando strettamente necessario per il fine tutelato.
Art. 10 Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha
il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I° L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti
la propria sfera personale.
II° L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale
o di mediazione.
III' Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti
per conto terzi patti attinenti a detta attività.
Art. 11 Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva
anche quando ne sia richiesto
dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I° L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve,
quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che
ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore
d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato
di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
Art. 12 Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
I° L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti
impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando,
per il caso di controversie di particolare impegno e complessità,
l'opportunità della integrazione della difesa con altro
collega.
II L'accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell' incarico
Art. 13 Dovere di aggiornamento professionale
È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria
preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze
con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta
l'attività.
Art. 14 Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza o inesistenza
di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento
del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere vere.
I° L' avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente
atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può
assumere a verbale né utilizzare prove o dichiarazioni
di persone informate sui fatti, che sappia essere false
II L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione
di fatto.
Art. 15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali
a suo carico, secondo le norme vigenti.
I° In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi
forensi e all'ente previdenziale.
Art. 16 Dovere di evitare incompatibilità
È dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque, nel dubbio, richiedere
il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I° Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo di pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
Art. 17 Divieto di pubblicità
È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività
professionale.
I° È consentita l' indicazione nei rapporti coni terzi
(carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori,
banche dati forensi, anche a diffusione internazionale) i propri
particolari rami di attività.
II È consentita l'informazione agli assistiti e ai colleghi
sull'organizzazione dell'ufficio e sull'attività professionale
svolta.
III È consentita l'indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia consenso unanime
dei suoi eredi.
IV In ogni caso l'attività di informazione consentita deve
essere attuata in modo veritiero e nel rispetto dei doveri di
dignità e decoro.
Art. 18 Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei
doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita,
sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse
dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione
e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
II Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti
ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i
propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi
professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione
e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
Art. 19 Divieto di accaparramento di clientela
È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi
e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti
di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi
illeciti.
I° L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un
altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro
compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato
deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli
scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere,
sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici,
delle controparti e dei terzi.
I° La ritorsione o la provocazione o la reciprocità
delle offese non escludono l' infrazione della regola deontologica.
Art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo
o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale
per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale
di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo
del relativo titolo.
I° Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale
in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività
in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione
risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente
o indirettamente 1' attività irregolare.
TITOLO II RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 22 Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I° L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine
alle richieste di informativa del collega.
II L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare
il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega;
tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile
il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e
civili da promuovere nei confronti del collega per consentire
un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di
urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può
essere anche successiva.
III L' avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
In particolare, nell'attività giudiziale, l'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I° L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità
alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi
II L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie
di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant' altro,
quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio
per la parte assistita.
III L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore
del collega avversario.
IV Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è
tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega,
già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V° Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita
e nel rispetto della legge.
VI Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio codifensore in ordine ad ogni scelta processuale
ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito,
al fine dell'effettiva condivisione della strategia processuale.
Art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine
di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente
il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi
alla vita forense o all'amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
I° Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata
presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimento in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie
o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e
nell'interesse della collettività professionale.
Art. 25 Rapporti con i collaboratori dello studio
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare
la preparazione professionale, compensandone la collaborazione
in proporzione all'apporto ricevuto.
Art. 26 Rapporto con i praticanti
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare l'effettività
ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine
di consentire un'adeguata formazione.
I° L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente
di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale,
un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indugiare a motivi di favore o di amicizia.
III È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia
incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non
consentita.
Art. 27 Obbligo di corrispondere con il collega
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la
controparte che sia assistita da altro legale.
I° Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni
o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente
alla controparte, sempre peraltro invidiandone copia per conoscenza
al legale avversario.
II Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato
che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è
assistita da un collega, senza informare quest' ultimo e ottenerne
il consenso.
Art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il
collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi.
I° È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi
quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede,
il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al
collega avversario.
Art. 29 Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione
personale del collega avversario, e così l'utilizzazione
di notizie relative alla sua persona, è tassativamente
vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I° L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti
negativi sull'attività professionale di un collega e in
particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
II L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di
una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta
Art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro
collega
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere
a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Art. 31 Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività
svolta e da svolgere.
I° L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare
il collega che gli ha affidato l'incarico
III° L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni,
deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli
interessi della parte, informando non appena possibile il collega
che gli ha affidato l'incarico.
Art. 32 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con
il collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti
o sopravvenuti.
Art. 33 Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio,
per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà
rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi,
senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché
siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I° L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo
al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione
della difesa.
Art. 34 Responsabilità dei collaboratori, sostituti e
associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità,
i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.
I Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano
i fatti specifici commessi.
TITOLO III RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 35 Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I° L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita
o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un
terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita
ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere
accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire
sul rapporto professionale.
Art. 36 Autonomia del rapporto
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I° L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o
negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Art. 37 Conflitto di interessi
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi
di un proprio assistito.
I° Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle
informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza
degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito,
ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore
di uno di essi.
Art. 38 Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile
e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I° Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza
e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale,
ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Art. 39 Astensione dalle udienze
L'avvocato ha diritto di partecipare all'astensione dalle udienze
proclamata dagli
organi forensi in conformità con le disposizioni del codice
di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I° L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire
all'astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato
che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento
a singole giornate o a proprie specifiche attività, così
come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Art. 40 Obbligo di informazione
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio
assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza
della controversia o delle attività da espletare, precisando
le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato
è tenuto altresì ad informare il proprio assistito
sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno
e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I° Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare
la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata
e ai costi presumibili del processo.
Il È obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita
la necessità del compimento di determinati atti al fine
di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito
il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Art. 41 Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza
nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da
terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte
assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
I° Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della
parte assistita.
II In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato
a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 Restituzione di documenti
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza
ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta
per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I° L'avvocato può trattenere copia della documentazione,
senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò
sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre
l'avvenuto pagamento.
Art. 43 Richiesta di pagamento
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione
delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario
nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I° L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.
II° L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore
di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei
propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il
versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto
di questa.
IV È consentito all'avvocato concordare onorari forfettari
in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza,
purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non
violino i minimi inderogabili di legge.
Art. 44 Compensazione
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute,
dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi
sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti
di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo
di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla
parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una
richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I° Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione
della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Art. 45 Divieto di patto di quota lite
È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo
di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale
del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore
della lite.
I° È consentita la pattuizione scritta di un supplemento
di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole
della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli
e sia giustificato dal risultato conseguito.
Art. 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della
parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
Art. 47 Rinuncia al mandato
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I° In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla
parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve
informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare
la difesa.
Il Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli
alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi
di legge l' avvocato non è responsabile per la mancata
successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte
delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare
la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con
l'adempimento di tale formalità l'avvocato è esonerato
da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che
l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
Art. 48 Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad
ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita,
quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni
od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I° Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno
precisare che la controparte può essere accompagnata da
un legale di fiducia.
Il È consentito ' addebito a controparte di competenze
e spese per f attività prestata in sede stragiudiziale,
purché a favore del proprio assistito.
Art. 49 Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò
non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Art. 50 Richiesta di compenso professionale alla controparte
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto
di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito,
e in ogni altro caso previsto dalla legge.
1° In particolare è consentito ali' avvocato chiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale
nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento
del proprio cliente.
Art. 51 Assunzione di incarichi contro ex clienti
L' assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente
è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di
tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato
in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione
di notizie precedentemente acquisite.
I° La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche
in relazione all'intensità del rapporto clientelare.
Art. 52 Rapporti con i testimoni
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I° Resta fermala facoltà di investigazione prevista
dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli
organi forensi.
II° In particolare il difensore che intenda convocare la persona
informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto,
salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone
dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende
rendere. Il difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni
rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o audiovisiva,
con il consenso espresso dell'interessato.
Art. 53 Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità
e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I° Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere
del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo
senza la presenza del legale avversario.
II° L' avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni
e le norme sulla incompatibilità.
III L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati
per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo
ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
Art. 54 Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L' avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche
funzioni;
Art. 55 - Arbitrato
L’ avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I° Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione
di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato
dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti
che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza
di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato
presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico
ove ne venga richiesto.
Il In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza
di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i
difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di
ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Art. 56 Rapporto con i terzi
L' avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga
in contatto nell' esercizio della professione.
I° Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato
ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo
tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere
nella sua capacità di adempiere i doveri professionali
e nella dignità della professione.
Art. 57 Elezioni forensi
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore
di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità
ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
Art. 58 La testimonianza dell'avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I° L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice
la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
Il Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Art. 59 Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi
L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I° L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio
della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando,
per modalità o gravità, sia tale da compromettere
la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare
i propri doveri professionali.
TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE
Art. 60 Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito
di applicazione dei principi generali espressi.
|