«Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell’adozione
e dell’affidamento dei minori", nonché al titolo
VIII del libro primo del codice civile»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata
«legge n. 184», è sostituito dal seguente:
«Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita
dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed
essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio
del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto
della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono
e di consentire al minore di essere educato nell’ambito
della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative
di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento
e l’adozione e di sostegno all’attività delle
comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione
ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché
incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone
che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi
enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza
fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e
delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui
al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla
crescita e all’eduzione del minore, si applicano gli istituti
di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione
di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel
rispetto della identità culturale del minore e comunque
non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO II AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti
parole: «Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno
e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona
singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui
al comma 1, è consentito l’inserimento del minore
in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente
nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede
il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età
inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo
presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre
2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non
sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo
familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla
base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza
che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare
e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme
del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino
a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi
nei quali l’esercizio della potestà dei genitori
o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per
la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente
la propria attività a favore delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della
potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti
di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare
di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è
disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato
dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero
dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà
o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano
gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi
e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario,
e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con
il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma
di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento
con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti
di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui è attribuita la responsabilità
del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare
o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova,
a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi
1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto
a presentare una relazione semestrale sull’andamento del
programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata
e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà
del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato
il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve
essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero
della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare
la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale
per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento
rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della
stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse
del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il
servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, richiede,
se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione
di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento
e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando
le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita
i poteri connessi con la potestà parentale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le
autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito
nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento
e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze,
su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità
del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola
i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella
stessa del minore secondo le modalità più idonee,
avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture
del territorio e dell’opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo
familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico
o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie
dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e
di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».
TITOLO III DELL’ADOZIONE
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita
a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi
non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi
tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al
comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio
per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i
minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora
il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione
derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo
di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi
in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano
genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia
in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi
un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche
con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini
dell’adozione l’avere già adottato un fratello
dell’adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici
anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti
locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze
e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente
anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento
sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è consentita
a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità
ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,
che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età
predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può
comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve
essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento».
Capo II DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità
dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano,
i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino
presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità
di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui
al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio
con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli
altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10».
Art. 9.
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare
all’autorità pubblica situazioni di abbandono di
minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore
si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità
di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo
ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso
di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi,
della località di residenza dei genitori, dei rapporti
con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso,
di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare
o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia
affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa,
ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di
assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può
procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione
può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio
tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi
non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un
periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione
può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio
a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura
della procedura di adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni
o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo
9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento
relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi
di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle
condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo
stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti
i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che
abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto
il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare
un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio
per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti
dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti
dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e
prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo
previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse
del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una
famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione
della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio
delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui
al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale
per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare
o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma
4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento
del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed
assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito
il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati
al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di
cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 11.
1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo
le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite
le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il
minore».
Art. 12.
1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le
parole «ai sensi del secondo comma dell’articolo 10»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell’articolo
10».
Art. 13.
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può
disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la
sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze
emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può
riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la
sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo
non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali
competenti perché adottino le iniziative opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli
accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la
situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato
di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale
per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12
e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale
e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore
è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio
con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il
rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato
o della comunità di tipo familiare presso cui il minore
è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono
essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo
12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano,
con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre
impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo
17».
Art. 15.
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita
la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga
che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato
di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo
12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano.
Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni
nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero
e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte
d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni
dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico
ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia
sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa
in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza
è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle
altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso
ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione,
per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo
360 del codice di procedura civile. Si applica altresì
il secondo comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara
lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione
deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione che la sentenza di adottabilità è
divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa
altresì per revoca, nell’interesse del minore, in
quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo
8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo
15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori,
del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo,
lo stato di adottabilità non può essere revocato».
Capo III DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono
presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando
l’eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la
presentazione di più domande anche successive a più
tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia
comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali
cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli
atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli
altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati
d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione
e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle
adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi
delle competenti professionalità delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle
domande dirette all’adozione di minori di età superiore
a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità
di educare il minore, la situazione personale ed economica, la
salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per
i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini
può essere prorogato una sola volta e per non più
di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti
il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone
le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento
alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle
indagini. Non può essere disposto l’affidamento di
uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità,
salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente,
e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere
a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi
locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla
presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le
cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è
revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza
del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano
la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano
accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato
dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero
ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il
decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo
è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a
margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330
e seguenti del codice civile».
Capo IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero,
il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza
o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste
dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori
degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma
1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su
domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore,
può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro
coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge
deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo
interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata
al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Art. 22.
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se
fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro trenta giorni
dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti
alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da parte
del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore.
La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento
ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata
d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso
ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al
primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura
civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso
per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito
dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva,
è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo
18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la
annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve immediatamente dare comunicazione della definitività
della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della
definitività della sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le
parole «ai sensi dell’articolo 25, quinto comma»
sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’articolo
25, comma 5».
Art. 24.
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato
di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei
modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome
e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità
e alla maternità del minore e dell’annotazione di
cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe
e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico
ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni,
estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto
di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità
giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora
la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per
verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori
biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti
la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale
per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi.
Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.
Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di
una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano
i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia
grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque
anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua
origine e l’identità dei propri genitori biologici.
Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono
gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni
del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle
persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte
le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di
valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non
comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del
richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i
minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se
l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla
madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici
abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato
il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione
non è richiesta per l’adottato maggiore di età
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO IV DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo
7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando
il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano
di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita
anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione
è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è
coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non
separata, l’adozione può essere tuttavia disposta
solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età
dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella
di coloro che egli intende adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi
previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante
e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno
di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere
sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni
quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia
stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto
dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito
il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi,
se lo stesso non può esserlo o non può prestare
il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle
sue condizioni di minorazione».
Art. 27.
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti
dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza
non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando
possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si può procedere,
su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti
necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti
dal momento della morte dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario
dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare
entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza
di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel
termine stabilito o fa un inventario infedele può essere
privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare,
salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».
Capo II DELLE FORME DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della
legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità
di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;».
TITOLO V MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO
DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale,
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza
decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro
trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione
avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero».
Art. 31.
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità) – La sentenza definitiva
che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo
a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre
cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale
di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto
di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare
la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione
o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».
TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole:
«può essere sentito ove sia opportuno e» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le
parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore»
sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le
parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti:
«, in considerazione della loro capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le
parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo
9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi
4 e 5 dell’articolo 9».
Art. 34.
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati
di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo
328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità
sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con
la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati
che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco
di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa
da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia
di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore,
ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente
affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l’affidamento di cui al primo comma è punito con
la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire
5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio
ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore
nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
200.000 a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori
e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in
relazione alla durata dell’affidamento, può disporre
che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative
al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla
legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari
di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi
per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno
alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che
hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento
si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità
all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro
della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito
delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne
la funzionalità in relazione alle finalità perseguite
e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare
per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è
istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti
dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una
banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché
ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale,
con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior
esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole
disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo
44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo
25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete
di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere
periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate
le modalità di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|