Consiglio Nazionale
Ordine dei Giornalisti - Federazione Nazionale della Stampa Italiana
PREMESSA
Il lavoro del giornalista si ispira ai principi
della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla
Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della
legge n.69 del 3 febbraio 1963:
E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione
e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate
a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo
inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti,
osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla
buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino
inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori
sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte
delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario
di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi,
la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la
stampa e i lettori.
Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini
è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere
e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani
sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.
PRINCIPI
Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto
all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde
ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse,
nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza
possibile.
Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse
nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro
e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza
ed il controllo degli atti pubblici.
La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale
sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può
mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli
dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona,
là sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza
e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso,
condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi
errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di
rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità
di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione
di innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle
sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la
massima trasparenza alle fonti.
Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete
o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi
che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità
professionale.
Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla
completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari,
le fotografie e le didascalie non devono travisare, né
forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente
raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque
lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi
su dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non
prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire
sulla realtà per creare immagini artificiose.
Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e
di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi
vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la
diffamazione delle persone.
DOVERI
Responsabilità del giornalista
Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso
i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione.
E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine
per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione
alla loro attività.
Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle
gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni
non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale
di lavoro e alla Carta dei doveri.
Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua
razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni
politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio
a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è
ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.
Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino
e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se
non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende,
comunque, sempre note la propria identità e professione
quando raccoglie tali notizie.
I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non
vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse
pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò
metta a rischio l'incolumità delle persone, né si
possono pubblicare altri elementi che rendano possibile un'identificazione
(fotografie, immagini, ecc.).
I nomi' delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati
né si possono fornire particolari che possano condurre
alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto
dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.
Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici
i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione
dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze
di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio
1' incolumità loro e delle famiglie.
Rettifica e replica
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla
rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo,
anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo
la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto
quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti,
categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare
la reputazione o la dignità di una persona senza garantire
opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò
sia impossibile (perché il diretto interessato risulta
irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico.
In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia
deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.
Presunzione d'innocenza
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre
ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente
fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie
in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano
state giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente
o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state
giudicate tali in un processo.
In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un
inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo
giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie
ed agli articoli pubblicati precedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere
nome e immagine di persone incriminate per reati minori o di condannati
a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.
Le fonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute
dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare
l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando
sempre la verità sostanziale dei fatti.
Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista
deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di
informare il lettore di tale circostanza.
In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare
il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione,
indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione
possibile.
L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino
materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno
che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri,
o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti
per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.
Informazione e pubblicità
I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta,
sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli
interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre
e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare
indicazioni.
Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati
dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e
dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere
riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre
il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal
messaggio promozionale.
Incompatibilità
Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto
personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie
di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare
inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze
riferibili al proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi
ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente
un interesse finanziario, né può vendere o acquistare
azioni delle quali ' si stia occupando professionalmente o debba
occuparsi a breve termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni,
vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni
o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare
il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua
credibilità e dignità professionale.
Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in
contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né
può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative
pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'aufonomia professionale.
Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni
per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari,
culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di
carattere speculativo.
Minori e soggetti deboli
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU
del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con
la Carta di Treviso per la tutela della personalità del
minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato.
In particolare:
a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre
all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati
a rappresentare e far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al
minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.
Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone
disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in
analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso
per i minori.
II giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione
di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe
far' sorgere timori o speranze infondate. In particolare:
a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate
con autorevoli fonti scientifiche;
b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un
contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici
ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto
nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali,
economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.
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