Medici
e giornalisti per la deontologia dell’ informazione
Il testo è stato redatto dal Consiglio
dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte e dal Consiglio
dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della
Provincia di Torino, sulla base delle rispettive normative in
materia:
- Carta dei doveri del giornalista (Roma, 8 luglio 1993)
- Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento dei dati personali
- Codice deontologico dei giornalisti
- Carta di Treviso (5 ottobre 1990)
- Codice di deontologia Medica (1998)
- Carta di Perugia ‘’Informazione e malattia’’,
concordata dagli Ordini dei medici, dei giornalisti e degli psicologi
dell’ Umbria
- “Linee etiche per lo sviluppo e l’applicazione della
tecnologia biomedica: raccomandazioni e conclusioni’’
a cura della Conferenza del College of American Pathologists Foundation
(1994)
Art.1
Giornalisti e medici-chirughi e odontoiatri si impegnano a rispettare
questa Carta con un patto di mutua lealtà e collaborazione
affinché l’informazione medico-sanitaria risponda
sempre e comunque ai principi della deontologia, della correttezza,
dell’obiettività, del rispetto della privacy.
Art.2
L’informazione sanitaria, sia da parte del giornalista sia
da parte del medico, non dev’essere mai arbitraria, discrezionale
e mirante al sensazionalismo, ma sempre utile e veritiera, confermata
con dati oggettivi e preventivamente controllati attraverso autorevoli
fonti scientifiche.
Art.3
In ogni notizia sono pregiudiziali la valutazione dell’interesse
generale, il rispetto del diritto del cittadino malato alla tutela
della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente
a un’informazione corretta e completa.
Art.4
Il giornalista si impegna a usare il massimo rispetto nei confronti
di tutti i soggetti di cronaca, soprattutto di quelli che per
ragioni sociali, economiche e culturali hanno minori strumenti
di autotutela.
Art.5
Medico e giornalista si impegnano a rispettare il principio generale
secondo cui è vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute della persona soprattutto se minore o anziana.
Art.6
Il giornalista si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico; il medico dà informazioni cliniche
solo con un consenso esplicitamente espresso.
Art.7
Il medico e il giornalista, nel fare riferimento allo stato di
salute di una persona, identificata o identificabile, nei rispettano
la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale;
in particolare, nei casi di malattia grave o terminale. In ogni
caso, pur in possesso di consenso esplicito del cittadino, medico
e giornalista si impegnano a rimanere sempre nella sfera della
sensibilità comune.
Art.8
La pubblicazione di notizie sulla salute è ammessa nei
limiti del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione
e sempre nel rispetto della dignità della persona. Ciò
vale a maggior ragione se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art.9
Il giornalista e il medico non citano il nome commerciale del
farmaco in un contesto che possa favorirne il consumo: qualora
sia necessario, citano almeno sempre più di un prodotto
contenente il principio attivo in questione; forniscono tempestivamente
il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi
dal commercio.
Art.10
Il medico che partecipa a iniziative di educazione alla salute
deve garantire informazioni scientifiche rigorose, obbiettive,
prudenti ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera, limitandosi all’informazione.
Art.11
Il giornalista ha il dovere, col medico, non solo di informare,
ma anche di sensibilizzare le persone sui temi delle nuove tecnologie
biomediche. Il giornalista che tratta questo argomento ha il dovere
di acquisire competenze di base in materia scientifica, in stretta
collaborazione col medico.
Art.12
Il giornalista non deve, nel limite del possibile, invocare i
‘’tempi stretti’’ come scusa per un’
informazione medico-sanitaria non appropriata. A tal proposito
non può ignorare che esiste la possibilità di accedere
a database informatici e alla consulenza in tempi brevi da parte
della comunità scientifica.
Arti.13
Titolo, occhiello, sommario di ogni articolo devono essere sempre
comprensibili, soprattutto al lettore profano della materia, mai
‘’ad effetto’’, esagerati o forzati.
Art.14
Medico e giornalista non devono mai essere influenzati, nel comunicare
notizie di interesse generale che riguardano la salute e la sanità,
dall’ eventuale compenso che ricevono per la loro prestazione.
Art.15
Per favorire la divulgazione di notizie di interesse generale
in modo imparziale, corretto ed equilibrato il medico non deve
rilasciare interviste in esclusiva ai mass-media
Art.16
I due Ordini si impegnano a verificare nel tempo la correttezza
e la completezza della presente Carta; a istituire strumenti permanenti
di informazione e di giudizio comune e condiviso su argomenti
rilevanti per le rispettive categorie.
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