Guida per la tutela della riservatezza del minore

Carta di Torino 2001

Medici e giornalisti per la deontologia dell’ informazione

Il testo è stato redatto dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte e dal Consiglio dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Torino, sulla base delle rispettive normative in materia:
- Carta dei doveri del giornalista (Roma, 8 luglio 1993)
- Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento dei dati personali
- Codice deontologico dei giornalisti
- Carta di Treviso (5 ottobre 1990)
- Codice di deontologia Medica (1998)
- Carta di Perugia ‘’Informazione e malattia’’, concordata dagli Ordini dei medici, dei giornalisti e degli psicologi dell’ Umbria
- “Linee etiche per lo sviluppo e l’applicazione della tecnologia biomedica: raccomandazioni e conclusioni’’ a cura della Conferenza del College of American Pathologists Foundation (1994)

Art.1
Giornalisti e medici-chirughi e odontoiatri si impegnano a rispettare questa Carta con un patto di mutua lealtà e collaborazione affinché l’informazione medico-sanitaria risponda sempre e comunque ai principi della deontologia, della correttezza, dell’obiettività, del rispetto della privacy.

Art.2
L’informazione sanitaria, sia da parte del giornalista sia da parte del medico, non dev’essere mai arbitraria, discrezionale e mirante al sensazionalismo, ma sempre utile e veritiera, confermata con dati oggettivi e preventivamente controllati attraverso autorevoli fonti scientifiche.

Art.3
In ogni notizia sono pregiudiziali la valutazione dell’interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino malato alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente a un’informazione corretta e completa.

Art.4
Il giornalista si impegna a usare il massimo rispetto nei confronti di tutti i soggetti di cronaca, soprattutto di quelli che per ragioni sociali, economiche e culturali hanno minori strumenti di autotutela.

Art.5
Medico e giornalista si impegnano a rispettare il principio generale secondo cui è vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona soprattutto se minore o anziana.

Art.6
Il giornalista si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico; il medico dà informazioni cliniche solo con un consenso esplicitamente espresso.

Art.7
Il medico e il giornalista, nel fare riferimento allo stato di salute di una persona, identificata o identificabile, nei rispettano la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale; in particolare, nei casi di malattia grave o terminale. In ogni caso, pur in possesso di consenso esplicito del cittadino, medico e giornalista si impegnano a rimanere sempre nella sfera della sensibilità comune.

Art.8
La pubblicazione di notizie sulla salute è ammessa nei limiti del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona. Ciò vale a maggior ragione se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art.9
Il giornalista e il medico non citano il nome commerciale del farmaco in un contesto che possa favorirne il consumo: qualora sia necessario, citano almeno sempre più di un prodotto contenente il principio attivo in questione; forniscono tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi dal commercio.

Art.10
Il medico che partecipa a iniziative di educazione alla salute deve garantire informazioni scientifiche rigorose, obbiettive, prudenti ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera, limitandosi all’informazione.

Art.11
Il giornalista ha il dovere, col medico, non solo di informare, ma anche di sensibilizzare le persone sui temi delle nuove tecnologie biomediche. Il giornalista che tratta questo argomento ha il dovere di acquisire competenze di base in materia scientifica, in stretta collaborazione col medico.

Art.12
Il giornalista non deve, nel limite del possibile, invocare i ‘’tempi stretti’’ come scusa per un’ informazione medico-sanitaria non appropriata. A tal proposito non può ignorare che esiste la possibilità di accedere a database informatici e alla consulenza in tempi brevi da parte della comunità scientifica.

Arti.13
Titolo, occhiello, sommario di ogni articolo devono essere sempre comprensibili, soprattutto al lettore profano della materia, mai ‘’ad effetto’’, esagerati o forzati.

Art.14
Medico e giornalista non devono mai essere influenzati, nel comunicare notizie di interesse generale che riguardano la salute e la sanità, dall’ eventuale compenso che ricevono per la loro prestazione.

Art.15
Per favorire la divulgazione di notizie di interesse generale in modo imparziale, corretto ed equilibrato il medico non deve rilasciare interviste in esclusiva ai mass-media

Art.16
I due Ordini si impegnano a verificare nel tempo la correttezza e la completezza della presente Carta; a istituire strumenti permanenti di informazione e di giudizio comune e condiviso su argomenti rilevanti per le rispettive categorie.



Gruppo interprofessionale minori - informazioni
scolaro@netbrain.it