sottoscritta da:
Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti
Federazione Nazionale Stampa Italiana
Telefono Azzurro
FNSI e Ordine dei giornalisti, nella convinzione
che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i
valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale e in particolare:
* il riconoscimento che valore supremo dell' esperienza statuale
e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili
diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati,
aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative
che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
* l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni
istituzionali e comunitarie, a proteggere l'infanzia e la gioventù
per attuare il diritto all'educazione ed ad una adeguata crescita
umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU
del 1989 sui diritti del bambino, ed in particolare:
* che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione
e che "per le sue necessità d'interesse fisico e mentale
ha bisogno di particolari cure e assistenza";
* che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire
oggetto di prima considerazione "il maggiore interesse del
bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono
essere a questo sacrificati;
* che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua "privacy" nè
ad illeciti attentati al suo onore o alla sua reputazione;
* che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici
di condotta affinchè il bambino sia protetto da informazioni
e materiali dannosi al suo benessere;
* che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini
da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.
FNSI e Ordine dei giornalisti consapevoli che il fondamentale
diritto all'informazione può trovare dei limiti quando
venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli
di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di
cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative
previste dal Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo,
all'articolo 13 prescrive il:
"divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie
o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto
nel reato.
" Il nuovo Codice di procedura penale, all'articolo 114,
comma 6, vieta "la pubblicazione delle generalità
dell'immagine di minori, testimoni, persone offese e danneggiate...
" Sulla base di queste premesse e delle norme deotologiche
contenute nell'art.2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale
dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui valori
più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia
e dell'adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l'Ordine nazionale
dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con "Telefono
Azzurro", il seguente protocollo d'intesa:
a) il rispetto della persona del minore, sia come soggetto agente,
sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato
nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi
che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
b) la tutela della personalità del minore si estende anche
- tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia
e delle sue componenti - a fatti che non siano specificatamente
reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione ed affidamento,
figli di genitori carcerati, etc.) in modo che sia tutelata la
specificità del minore come persona in divenire, prevalendo
su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione
che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni
del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie
identificazioni;
c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili
strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare
e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi
d'informazione devono farsi carico della responsabilità
di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse
del minore;
e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di
rapimento e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la pubblicazione
di dati personali e la divulgazione d'immagini, andrà comunque
verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti
i redattori l'oppotunità di aprire con i lettori un dialogo
capace di andare al di là della semplice informazione;
sottolineano l'opportunità che in casi di soggetti deboli
l'informazione sia il più possibile approfondita con un
controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando,
ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare
un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità
dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste,
speciali, dibattiti - la condizione del minore, e le sue difficoltà,
nella quotidianità.
FNSI e Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive
competenze:
* a individuare strumenti ed occasioni che consentano una migliore
cultura professionale,
* a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale
un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione
dell'infanzia;
* a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione
nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione
dei soggetti deboli;
* ad attivare un filo diretto con le varie professionalità
impegnate per una tutela ed uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
* a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela
dei minori;
* ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio
del Garante per la radiodifussione e l'editoria, anche nel quadro
delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge
sul sistema radiotelevisivo;
* a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione
italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel
Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune
a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
* a richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive
ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle
trasmissioni d'intrattenimento e pubblicitarie.
FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione
con "Telefono Azzurro", insieme con le altre componenti
del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato
nazionale permanente di Garanti che possa - sentiti anche costituendi
gruppi di lavoro - tempestivamente fissare indirizzi su singole
problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre
agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di
violazione della deontologia professionale; tali casi saranno
esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori,
di propria iniziativa.
Treviso, 5 ottobre 1990
Vademecum '95
I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque
anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano
il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità
e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti
- senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche
in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili
e per ampliare nell' opinione pubblica una cultura dell'infanzia
pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta",
ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro
non esaustive dell'impegno, anche in applicazioni delle norme
nazionali ed internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto - come autore, vittima o teste - in fatti
di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente
la sua crescita, deve essere garantito l'anonimato. Per esempio
deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che
possono portare alla sua identificazione, quali le generalità
dei genitori, l'indirizzo dell'abilitazione o il Comune di residenza
nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi d'affidamento o adozione e quelli
di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di
cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria
e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche
in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere
sull'armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni
televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità
nè turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità
che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità
e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi,
lancio di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni,
occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano
provocare effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre
particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle
vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso,
si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento
della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e a Treviso il 23-24-25 Novembre
1995 per il Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano
inoltre
- il comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
c) attuare l'osservatorio previsto dalla Carta di Treviso;
d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività
svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;
e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo
più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa,
periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali
per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi di
comunicazione per i minorenni affinchè se ne possa parlare
nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.
- Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:
a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la
procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare
l'iniziativa dei Consigli Regionali dell'Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.
Treviso, 25 novembre 1995 |