Guida per la tutela della riservatezza del minore

Analisi generale

e valutazioni inerenti alle forme di tutela dirette ai minori

In ordine di tempo, come si evince dai testi normativi allegati, le disposizioni emanate in materia sono state incentrate su quanto il codice Rocco (il vigente codice penale) ha previsto all’art.528, che riguarda, come indicato nella “rubrica”, pubblicazioni e spettacoli osceni.
“Chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa….Etc…”
L’ulteriore comma amplia ancora la portata dell’articolo; esso poi stabilisce che la pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità….

Una specificazione venne prevista dalla legge sulla stampa (L. 8 febbraio 1948 n.47 che applica le disposizioni dell’art.528 c.p. alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti), “quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate”.
Prosegue al II comma prevedendo l’applicabilità delle stesse disposizioni a giornali e periodici destinati all’infanzia, “nei quali la descrizione o l’illustrazione di vicende poliziesche sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale” tali “da potere provocare il diffondersi di suicidi o delitti”.
Tali norme hanno evidenziato (anche se non sono state ritenute applicabili al mezzo televisivo) un’attenzione del legislatore per le eventuali negative influenze che determinate informazioni, formulate in un certo modo, possono determinare sui minori.
Un’applicazione nella stessa direzione si ebbe con l’art.1 della legge 12 dicembre 1960 relativa alla “affissione od esposizione la pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore ed alla decenza”, in correlazione alla “particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto” ed alle “esigenze della loro tutela morale”, stabilendo la sanzione (anche a norma degli artt. 528 e 725 c.p.) quando “disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale e l’ordine familiare”.
E’ evidente che tale tutela si accentua anche in relazione all’immediatezza visiva delle pubblicazioni, ecc. ( di cui sopra) per i minori stessi.

La legge sulla censura cinematografica minorile

In questa rapida rassegna generale introduttiva all’allegato testo “unificato” viene richiamata la legge 21 aprile 1962 n.161, col suo regolamento di attuazione di cui al DPR n.2029 del 1963 in materia di cinematografia (e non solo: infatti la normativa citata si riferisce anche agli spettacoli teatrali, ad opere che uniscono tali rappresentazioni ad elementi coreografici, ecc).
Queste disposizioni mirano a tutelare il minore in rapporto alla trasmissione di un’immagine o di una serie di immagini in relazione alla sua età nell’ambito di proiezioni di film e nella programmazione di spettacoli teatrali.

Particolare rilievo assume al riguardo l’art.14 della legge 161, che proibisce la diffusione, per radio o tv, di films o di spettacoli teatrali per cui sia stato negato il nulla osta o che, comunque, siano stati vietati ai minori di anni diciotto. Questa norma costituì una prima limitazione alle trasmissioni di films in televisione di opere cinematografiche suscettibili di influire negativamente sulla personalità in formazione del minore.(1)
Si osservò che tale filtro si riferisce anche a scene od immagini violente, immorali o che esplicano un influsso negativo.
Tuttavia il limite suindicato viene parzialmente reso inefficace perché la sanzione non appare congrua rispetto al danno che può derivare dall’assistere a spettacoli che presentano scene di violenza, oppure immorali o tali comunque da determinare un’influenza negativa sulla psiche del minore.

(1) Cfr.AA.VV.”Violenza televisiva e tutela dei minori” (Ricerca a cura del Centro Calamandrei), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pag.223-224; si indica a questo punto (e non in calce) tale riferimento e non si riporta in questo breve fascicolo la bibliografia generale sul complesso dei temi affrontati, pubblicistica ampia ed interessante perché li affronta da diverse visuali, avendo la trattazione la specifica finalità di costituire una raccolta di estratti da testi normativi (riservata ad altra fase di lavoro un’eventuale ripresa degli stessi, mentre appare già necessario anche l’aggiornamento delle stesse normative indicate).


Norme di tutela in rapporto al sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Con la legge n.223/1990 in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato più chiaramente, all’art.30, fu stabilito che nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive aventi “carattere di oscenità”, il concessionario….è punito con le pene previste dal 1° comma dell’art.528 cp; e si applicano alle trasmissioni anche le disposizioni di cui agli artt.14 e 15 della legge sulla stampa succitati.
La tutela, in apparenza ampia, sembra tuttavia non insistere particolarmente sugli aspetti in modo specifico ricollegabili alla violenza od all’incitamento ad essa.

Interessanti sono le disposizioni riferite in particolare alla pubblicità sulla quale è intervenuta ancora la legge n.223/90 in tema di trasmissioni radiotelevisive.
Tale normativa è in pratica applicativa della Direttiva europea n.89/552/CE, riportata nel fascicolo contenente le disposizioni.
L’art.8 della legge n.223 citata afferma che la pubblicità non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico e ne è vietato l’inserimento nei cartoni animati.
Altre norme hanno ampliato i divieti proibendo ogni forma di pubblicità subliminale (art.4 D.Lvo 25 gennaio 1992 n.74) e di pubblicità ingannevole (art.6 disp.cit.).

Interessante è anche il codice di Regolamentazione convenzionale dei principi, delle norme e delle regole cui si devono attenere le televisioni commerciali, perché in esso sono stabiliti alcune fondamentali forme di tutela dei minori nei loro rapporti con la TV. In tale ambito anzitutto vanno osservate le disposizioni dell’art.15 commi 10,11,13 della legge 6.8.1990 n.223, per cui deve essere assicurato che i programmi dedicati ai minori, in qualsiasi orario trasmessi, siano ispirati ai valori positivi, umani e civili ed al rispetto della dignità della persona.
Inoltre devono eliminarsi “le ragioni oggettive di pregiudizio per lo sviluppo dei minori nella programmazione ad essi dedicata e nella pubblicità in essa trasmessa a qualsiasi ora e quindi anche in quella messa in onda dalle 16 alle 19”:
Rilevante appare anche il punto 6, che stabilisce – dopo le specificazioni attuative dei principi come sopra affermati – di eliminare la pubblicità “in qualsiasi forma e modo effettuata di alcool, medicinali ed in genere di tutti quei prodotti il cui uso può rivelarsi dannoso o pericoloso per i minori sia durante le fasce orarie protette sia durante ogni programma dedicato ai minori”.
Sono raccomandate produzioni televisive o cinematografiche adatte al pubblico minorile.

Norme relative all’utilizzazione del mezzo telematico; sistemi di protezione ed attività di contrasto

Per quanto riguarda Internet e l’utilizzazione della “rete” per fini non compatibili con i principi suindicati rapidamente (un’indagine più ampia è riservata ad una diversa, più approfondita trattazione dell’argomento) esaminiamo gli aspetti più rilevanti solo sotto il profilo legislativo.
In altri termini non affrontiamo (anche se suscitano notevole interesse) in questo ambito i problemi applicativi e le strategie operative che si propongono per combattere le manifestazioni lesive dei diritti dei minori sia come soggetti che si avvalgono della “rete” stessa attraverso l’accesso ai siti, sia perché sfruttati, o , comunque, in qualsiasi modo “utilizzati” in violazione ai principi richiamati.
Tali aspetti vanno rinviati ad una trattazione più specifica (qui si è sviluppata la raccolta normativa per le finalità assunte a base di questo lavoro), per esaminare le problematiche collegate ai mezzi di comunicazione.

Importante comunque, riguardo al mezzo telematico in genere, è il richiamo alla Legge 3 agosto 1998 n.269, che all’art.3 innova nel codice penale italiano, aggiungendovi l’art.600 ter (recante come rubrica: “pornografia minorile”), per cui “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico di cui primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni”;
il comma successivo completa il quadro delle fattispecie punibili, riferendosi anche a “chiunque, al di fuori delle ipotesi”…(precedenti)…”consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto”: questi è punito “con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni”.

E’ anche prevista la possibilità di intervento degli organi competenti nell’ambito della polizia delle telecomunicazioni per le attività di contrasto dei delitti di “prostituzione minorile”, “pornografia minorile” e di “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, “commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione disponibili al pubblico”.
Interessante è infine la possibilità per il personale addetto alle attività di contrasto (di cui si tratta) di utilizzare indicazioni di copertura, “anche per attivare siti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse”; tale personale specializzato potrà effettuare con le stesse finalità anche per via telematica le attività di cui al 1° comma dell’art.14 qui più volte citato ( come l’acquisto simulato di materiale pornografico, relative attività di intermediazione, partecipazione alle iniziative turistiche per acquisire i necessari elementi di prova e sviluppare l’attività di contrasto cui l’art.14 specificamente mira).

Come si è potuto constatare da queste rapide note illustrative, emerge - nella tutela dei minori riguardo ai media - un quadro ampio, anche complesso, che – come sottolineato – risente della frammentarietà dovuta sia alla pressione talora più spiccatamente esercitata dall’opinione pubblica (si ricordi, ad esempio, il “caso” suscitato dall’attivazione del numero telefonico “144” e dai “rischi” che si rilevavano per l’impropria utilizzazione degli stessi, in rapporto all’eventualità che vi potessero accedere minori), sia dalla stessa evoluzione e/o diffusione dei mezzi di comunicazione: sarebbe anche opportuna un’attività di coordinamento, ispirata soprattutto alla finalità di rendere più chiaro ed efficace il sistema delle norme in vigore.
Al momento, è sembrato, appunto, necessario costituire la raccolta dei testi più importanti effettuandone la selezione, la classificazione ed un, sia pur limitato, collegamento o coordinamento.


A cura di alcuni allievi dell’Istituto Berti di Torino e della Scuola di specializzazione del Piemonte (SIS)



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