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Guida per la tutela della riservatezza del minore
Analisi generalee valutazioni inerenti alle forme di tutela dirette
ai minori
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In ordine di tempo,
come si evince dai testi normativi allegati, le disposizioni emanate
in materia sono state incentrate su quanto il codice Rocco (il
vigente codice penale) ha previsto all’art.528, che riguarda,
come indicato nella “rubrica”, pubblicazioni e spettacoli
osceni. Una specificazione venne prevista dalla legge sulla stampa (L.
8 febbraio 1948 n.47 che applica le disposizioni dell’art.528
c.p. alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti),
“quando, per la sensibilità e impressionabilità
ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento
morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al
delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate”. La legge sulla censura cinematografica minorile In questa rapida rassegna generale introduttiva all’allegato
testo “unificato” viene richiamata la legge 21 aprile
1962 n.161, col suo regolamento di attuazione di cui al DPR n.2029
del 1963 in materia di cinematografia (e non solo: infatti la
normativa citata si riferisce anche agli spettacoli teatrali,
ad opere che uniscono tali rappresentazioni ad elementi coreografici,
ecc). Particolare rilievo assume al riguardo l’art.14 della legge
161, che proibisce la diffusione, per radio o tv, di films o di
spettacoli teatrali per cui sia stato negato il nulla osta o che,
comunque, siano stati vietati ai minori di anni diciotto. Questa
norma costituì una prima limitazione alle trasmissioni
di films in televisione di opere cinematografiche suscettibili
di influire negativamente sulla personalità in formazione
del minore.(1) (1) Cfr.AA.VV.”Violenza televisiva e tutela dei minori” (Ricerca a cura del Centro Calamandrei), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986, pag.223-224; si indica a questo punto (e non in calce) tale riferimento e non si riporta in questo breve fascicolo la bibliografia generale sul complesso dei temi affrontati, pubblicistica ampia ed interessante perché li affronta da diverse visuali, avendo la trattazione la specifica finalità di costituire una raccolta di estratti da testi normativi (riservata ad altra fase di lavoro un’eventuale ripresa degli stessi, mentre appare già necessario anche l’aggiornamento delle stesse normative indicate).
Con la legge n.223/1990 in materia di disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato più chiaramente, all’art.30,
fu stabilito che nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive
aventi “carattere di oscenità”, il concessionario….è
punito con le pene previste dal 1° comma dell’art.528
cp; e si applicano alle trasmissioni anche le disposizioni di
cui agli artt.14 e 15 della legge sulla stampa succitati. Interessanti sono le disposizioni riferite in particolare alla
pubblicità sulla quale è intervenuta ancora la legge
n.223/90 in tema di trasmissioni radiotelevisive. Interessante è anche il codice di Regolamentazione convenzionale
dei principi, delle norme e delle regole cui si devono attenere
le televisioni commerciali, perché in esso sono stabiliti
alcune fondamentali forme di tutela dei minori nei loro rapporti
con la TV. In tale ambito anzitutto vanno osservate le disposizioni
dell’art.15 commi 10,11,13 della legge 6.8.1990 n.223, per
cui deve essere assicurato che i programmi dedicati ai minori,
in qualsiasi orario trasmessi, siano ispirati ai valori positivi,
umani e civili ed al rispetto della dignità della persona. Norme relative all’utilizzazione del mezzo telematico; sistemi di protezione ed attività di contrasto Per quanto riguarda Internet e l’utilizzazione della “rete”
per fini non compatibili con i principi suindicati rapidamente
(un’indagine più ampia è riservata ad una
diversa, più approfondita trattazione dell’argomento)
esaminiamo gli aspetti più rilevanti solo sotto il profilo
legislativo. Importante comunque, riguardo al mezzo telematico in genere,
è il richiamo alla Legge 3 agosto 1998 n.269, che all’art.3
innova nel codice penale italiano, aggiungendovi l’art.600
ter (recante come rubrica: “pornografia minorile”),
per cui “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo
e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico di
cui primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale
di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cento milioni”; Come si è potuto constatare da queste rapide note illustrative,
emerge - nella tutela dei minori riguardo ai media - un quadro
ampio, anche complesso, che – come sottolineato –
risente della frammentarietà dovuta sia alla pressione
talora più spiccatamente esercitata dall’opinione
pubblica (si ricordi, ad esempio, il “caso” suscitato
dall’attivazione del numero telefonico “144”
e dai “rischi” che si rilevavano per l’impropria
utilizzazione degli stessi, in rapporto all’eventualità
che vi potessero accedere minori), sia dalla stessa evoluzione
e/o diffusione dei mezzi di comunicazione: sarebbe anche opportuna
un’attività di coordinamento, ispirata soprattutto
alla finalità di rendere più chiaro ed efficace
il sistema delle norme in vigore.
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